| Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INTERNO |  
| DECRETO 15 settembre 2001 |  
| Delega  di attribuzioni del Ministro dell'interno, per taluni atti di competenza  dell'amministrazione,  al  Sottosegretario  di Stato, On. dott. Alfredo Mantovano. |  
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                      IL MINISTRO DELL'INTERNO  Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001  con  il  quale  l'On. dott. Alfredo Mantovano e' stato nominato Sottosegretario di Stato all'Interno;                              Decreta:                               Art. 1.  Il Sottosegretario di Stato all'Interno On. dott. Alfredo Mantovano e'  delegato, in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro  riterra'  di impartire, ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza  del  Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta  orale  e  per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.  Al Sottosegretario di Stato On. dott. Alfredo Mantovano e' delegata altresi'  la  firma  delle  risposte  alle  interrogazioni a risposta scritta   nelle   materie   indicate   all'art.   2,   salve  diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate.  |  
|   |                                 Art. 2.  Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 4, 14, 15, 16, 17,  18,  19  e  20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Sottosegretario  di Stato On. dott. Alfredo Mantovano e' delegato per le  materie  di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche'  per  la  firma dei relativi provvedimenti, in particolare di quelli di seguito indicati:    decreti di riammissione degli stranieri (art. 13, comma 13, testo unico approvato con decreto legislativo n. 286/1998);    decreti  di  costituzione  del  Consiglio superiore di disciplina (art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981);    decreti  di  attribuzione  delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza  (art.  43 del regio decreto n. 690/1907; art. 81 del regio decreto  n.  666/1909;  art.  3 della legge n. 1027/1965; art. 73 del regolamento T.U.L.P.S. approvato con reggio decreto n. 635/1940; art. 7 della legge n. 125/1954; decreto del Presidente della Repubblica n. 635/1975;  decreto  del Presidente della Repubblica n. 637/1975; art. 16 del regio decreto n. 3164/1923);    decreti  di  riconoscimento  e di classificazione degli esplosivi (art. 53, T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 773/1931);    decreti  di  iscrizione  al catalogo delle armi comuni da sparo e decreti relativi al rifiuto di iscrizione nel medesimo catalogo (art. 7  della legge n. 110/1975; art. 3 del decreto ministeriale 16 agosto 1977);    decreti di decisione dei ricorsi gerarchici avverso provvedimenti prefettizi  in  materia  di  pubblica  sicurezza  (art. 6, T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 773/1931).  |  
|   |                                 Art. 3.  Viene  altresi'  delegata  al  Sottosegretario  di  Stato On. dott. Alfredo  Mantovano,  relativamente alle materie sopracitate, la firma delle  richieste  di  pareri  al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali  su  questioni  non  rivestenti carattere generale o di principio.  |  
|   |                                 Art. 4.  Resta  riservato  alla  potesta'  del  Ministro,  ferme restando le disposizioni  del decreto legislativo n. 165/2001 summenzionate, ogni atto  o  provvedimento  che, ancorche' rientrante nelle materie sopra specificate,  sia  dal Ministro direttamente compiuto o a se' avocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo.  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la registrazione.    Roma, 15 settembre 2001                                                 Il Ministro: Scajola Registrato alla Corte dei conti il 1 ottobre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 12 Interno, foglio n. 137  |  
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