Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INTERNO |
DECRETO 15 settembre 2001 |
Delega di attribuzioni del Ministro dell'interno, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, On. dott. Alfredo Mantovano. |
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IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 giugno 2001 con il quale l'On. dott. Alfredo Mantovano e' stato nominato Sottosegretario di Stato all'Interno; Decreta: Art. 1. Il Sottosegretario di Stato all'Interno On. dott. Alfredo Mantovano e' delegato, in funzione delle disposizioni che di volta in volta il Ministro riterra' di impartire, ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari. Al Sottosegretario di Stato On. dott. Alfredo Mantovano e' delegata altresi' la firma delle risposte alle interrogazioni a risposta scritta nelle materie indicate all'art. 2, salve diverse determinazioni che potranno essere di volta in volta adottate. |
| Art. 2. Fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Sottosegretario di Stato On. dott. Alfredo Mantovano e' delegato per le materie di competenza del Dipartimento della pubblica sicurezza, nonche' per la firma dei relativi provvedimenti, in particolare di quelli di seguito indicati: decreti di riammissione degli stranieri (art. 13, comma 13, testo unico approvato con decreto legislativo n. 286/1998); decreti di costituzione del Consiglio superiore di disciplina (art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981); decreti di attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza (art. 43 del regio decreto n. 690/1907; art. 81 del regio decreto n. 666/1909; art. 3 della legge n. 1027/1965; art. 73 del regolamento T.U.L.P.S. approvato con reggio decreto n. 635/1940; art. 7 della legge n. 125/1954; decreto del Presidente della Repubblica n. 635/1975; decreto del Presidente della Repubblica n. 637/1975; art. 16 del regio decreto n. 3164/1923); decreti di riconoscimento e di classificazione degli esplosivi (art. 53, T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 773/1931); decreti di iscrizione al catalogo delle armi comuni da sparo e decreti relativi al rifiuto di iscrizione nel medesimo catalogo (art. 7 della legge n. 110/1975; art. 3 del decreto ministeriale 16 agosto 1977); decreti di decisione dei ricorsi gerarchici avverso provvedimenti prefettizi in materia di pubblica sicurezza (art. 6, T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 773/1931). |
| Art. 3. Viene altresi' delegata al Sottosegretario di Stato On. dott. Alfredo Mantovano, relativamente alle materie sopracitate, la firma delle richieste di pareri al Consiglio di Stato e ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio. |
| Art. 4. Resta riservato alla potesta' del Ministro, ferme restando le disposizioni del decreto legislativo n. 165/2001 summenzionate, ogni atto o provvedimento che, ancorche' rientrante nelle materie sopra specificate, sia dal Ministro direttamente compiuto o a se' avocato ovvero riguardi questioni di particolare rilievo. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 15 settembre 2001 Il Ministro: Scajola Registrato alla Corte dei conti il 1 ottobre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 12 Interno, foglio n. 137 |
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