Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 31 luglio 2001, n. 372 |
Regolamento contenente disposizioni applicative dell'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante disposizioni sui soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342; Visto, in particolare, l'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, il quale prevede che i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del citato decreto legislativo e che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica emana le relative disposizioni applicative, individuando le attivita' che possono essere esercitate congiuntamente con quella di cambiavalute; Visto l'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, in base al quale ai cambiavalute si applicano, tra l'altro, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 108 e 109 del citato decreto legislativo, con riferimento ai requisiti di onorabilita'; Visto l'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, il quale stabilisce che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica detta altresi' norme transitorie dirette a disciplinare le abilitazioni gia' concesse ai cambiavalute ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197; Visto l'articolo 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota n. 1095/varie/412 del 26 giugno 2001; A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Esercizio in via professionale dell'attivita' di cambiavalute
1. I soggetti in qualsiasi forma giuridica costituiti che esercitano, anche su base stagionale, l'attivita' di cambiavalute in via professionale sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. L'Ufficio italiano dei cambi indica le modalita' di iscrizione. 2. Non costituisce esercizio in via professionale dell'attivita' di cambiavalute l'effettuazione occasionale di singole operazioni di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia". Note alle premesse: - Il testo dell'art. 106, comma 1, del citato decreto legislativo n. 385/1993, e' il seguente: "1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di assunzione di partecipazioni, di concessione ai finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dall'UIC". - Il testo degli articoli 108 e 109 del citato decreto legislativo n. 385/1993 e', rispettivamente, il seguente: "Art. 108 (Requisiti di onorabilita' dei partecipanti). - 1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, determina, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari. 2. Con il regolamento previsto dal comma 1 il Ministro del tesoro stabilisce la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione del medesimo comma 1. A questo fine si considerano anche le azioni o quote possedute per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona. 3. In mancanza dei requisiti non puo' essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione della deliberazione e' obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea". "Art. 109 (Requisiti di professionalita' e di onorabilita' degli esponenti aziendali). - 1. Con regolamento del Ministro del tesoro adottato, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari. 2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa e' dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. 3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione e' dichiarata con le modalita' indicate nel comma 2. 4. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, la Banca d'Italia pronuncia la decadenza o la sospensione dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale". - Il testo dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 ("Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio"), convertito, con modificazioni, dalla legge 1991, n. 197, e' il seguente: "2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), determina le condizioni in presenza delle quali altri intermediari possono, su richiesta, essere abilitati dal Ministro del tesoro ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1. Tali intermediari devono comunque avere per oggetto prevalente o svolgere in via trasparente una o piu' delle seguenti attivita': concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito". - Il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ("Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"), e' il seguente: "Art. 23 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione. Il Ministero svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita' e le funzioni relative ai rapporti con autorita' di vigilanza e controllo previsti dalla legge. 3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni dei Ministeri del tesoro del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali". - Il testo dei commi 3 e 4, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ("Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri") e', rispettivamente, il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento , sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 1 dell'art. 106 del citato decreto legislativo n. 385/1993, si veda in nota alle premesse.
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| Art. 2 Attivita' esercitabili congiuntamente con quella di cambiavalute
1. I cambiavalute possono esercitare congiuntamente all'attivita' di negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, oltre ad attivita' ad essa strumentali o connesse, attivita' connesse al turismo o alla prestazione di servizi di trasporto di persone e attivita' numismatica, secondo il regime proprio di ciascuna di tali attivita'. |
| Art. 3 Requisiti di onorabilita'
1. I partecipanti al capitale dei cambiavalute devono possedere i requisiti di onorabilita' determinati con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517, emanato ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 2. I titolari di ditte individuali nonche' coloro che svolgono funzioni comunque denominate di amministrazione, direzione e controllo presso soggetti che svolgono attivita' di cambiavalute costituiti in qualunque forma giuridica, devono possedere i requisiti di onorabilita' determinati con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516, emanato ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
Note all'art. 3: - Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 517, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1999, n. 82, concerne il regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. - Il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 30 dicembre 1998, n. 516, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 1999, n. 81, concerne il regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 109 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
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| Art. 4 Iscrizione d'ufficio dei cambiavalute gia' autorizzati dalla Banca d'Italia
1. Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti che risultano autorizzati dalla Banca d'Italia a operare come cambiavalute sono iscritti d'ufficio nell'apposita sezione dell'elenco generale prevista dall'articolo 155, comma 5, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La Banca d'Italia trasmette all'Ufficio italiano dei cambi l'elenco nominativo dei cambiavalute autorizzati a quella data. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i soggetti indicati nel comma 1, trasmettono all'Ufficio italiano dei cambi attestazione della sussistenza delle condizioni previste negli articoli 1 e 3.
Nota all'art. 4: - Per il testo del comma 5 dell'art. 155 del piu' volte citato decreto legislativo n. 385/1993, si vedano le premesse al presente provvedimento.
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| Art. 5 Abilitazioni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197
1. I cambiavalute che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano abilitati ad effettuare operazioni di trasferimento di contante di importo superiore a lire venti milioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, mantengono tale abilitazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 31 luglio 2001 Il Ministro: Tremonti Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 238
Nota all'art. 5: - Per il testo del comma 2 dell'art. 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, si veda in nota alle premesse.
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