| Gazzetta n. 241 del 16 ottobre 2001 (vai al sommario) |  
| ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |  
| PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2001 |  
| Modifica  delle norme concernenti la costituzione ed il funzionamento del  Fondo di garanzia per l'attivita' dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione. (Provvedimento n. 1950). |  
  |  
 |  
           L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI                  PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private,  approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;  Visti  i  decreti  legislativi  numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995, recanti  l'attuazione,  rispettivamente,  delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE,  in  materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione   sulla   vita   e   le   successive  disposizioni modificative ed integrative;  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza   sulle   assicurazioni   e   le   successive  disposizioni modificative ed integrative, di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 20, al  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  90  e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;  Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento   dell'albo   dei   mediatori  di  assicurazione  e  di riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato  30  aprile  1985, concernente la costituzione ed il funzionamento  del  Fondo  di garanzia di cui all'art. 4, lettera f), della  legge  28  novembre 1984, n. 792, e le successive disposizioni modificative ed integrative;  Visto  il  decreto  legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle  assicurazioni  private e di interesse collettivo - ISVAP e, in particolare,  l'art.  1,  comma  1,  che  dispone,  tra  l'altro,  il trasferimento  all'ISVAP delle competenze gia' attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;  Visto  il  provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999, con il quale sono state modificate, in attuazione del predetto art. 1 del decreto  legislativo  n.  373/1998,  le  disposizioni  del  Ministero dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  relative  alla costituzione  ed  al  funzionamento  del  Fondo  di  garanzia, di cui all'art.  4,  comma  1,  lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792;  Ritenuta la necessita' di apportare modifiche agli articoli 16 e 17 del  regolamento,  recante  norme  sul  funzionamento  del  Fondo  di garanzia  previsto  dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, allegato al citato provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999;                              Dispone:                               Art. 1.                  Mancato pagamento dei contributi  1.  L'art.  16 del regolamento, recante norme sul funzionamento del Fondo  di  garanzia  previsto  dalla  legge 28 novembre 1984, n. 792, allegato  al  provvedimento  dell'ISVAP  n.  1182 del 10 maggio 1999, viene cosi' modificato:  "Decorsi  trenta  giorni  dal termine stabilito dall'art. 12 per il pagamento  dei  contributi  il  comitato  di  gestione  del Fondo da' notizia all'ISVAP dell'inadempienza. L'ISVAP diffida senza indugio il mediatore  inadempiente,  mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,  al  pagamento  di  quanto  dovuto, oltre agli interessi moratori  al  tasso ufficiale di sconto, entro il termine di quindici giorni.  Il  mediatore  che  non adempia neppure a tale diffida viene cancellato   dall'albo   dei   mediatori   di   assicurazione   e  di riassicurazione  ai  sensi  dell'art.  11, comma 1, punto n. 3, della legge   28   novembre   1984,  n.  792  e  puo'  esservi  reiscritto, sussistendone   i   requisiti,   a   condizione  che  effettui  detto pagamento".  |  
|   |                                 Art. 2.                        Esercizio finanziario  1.  L'art.  17 del regolamento, recante norme sul funzionamento del Fondo  di  garanzia  previsto  dalla  legge 28 novembre 1984, n. 792, allegato  al  provvedimento  dell'ISVAP  n.  1182 del 10 maggio 1999, viene cosi' modificato:  "L'esercizio  finanziario  inizia  il  1  gennaio  e  termina il 31 dicembre di ciascun anno".  |  
|   |                                 Art. 3.                      Disposizioni transitorie  1.  L'esercizio  finanziario,  iniziato  il  1 settembre 2001 ed in corso  alla  data  di  entrata  in vigore del presente provvedimento, avra' termine il 31 dicembre 2001.  2.  Il  bilancio  relativo all'esercizio finanziario 1 settembre-31 dicembre  2001 sara' predisposto ed approvato secondo le modalita' ed i  termini  previsti  dall'art.  19 del regolamento recante norme sul funzionamento  del  Fondo  di  garanzia,  allegato  al  provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999.  3.  Unitamente al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 agosto 2001, sara'  trasmessa  al  presidente dell'ISVAP la relazione previsionale relativa   all'esercizio  finanziario  1  gennaio-31  dicembre  2002, approvata  dal  comitato  di gestione e corredata dalla relazione del collegio  dei revisori dei conti a norma dell'art. 18 del regolamento allegato al citato provvedimento n. 1182 del 10 maggio 1999.  4.  Restano ferme per gli esercizi successivi le disposizioni degli articoli  18  e  19  del regolamento allegato al citato provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999.  5.  Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 11 ottobre 2001                                             Il presidente: Manghetti  |  
|   |  
 
 | 
 |