Gazzetta n. 241 del 16 ottobre 2001 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 11 ottobre 2001
Modifica delle norme concernenti la costituzione ed il funzionamento del Fondo di garanzia per l'attivita' dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione. (Provvedimento n. 1950).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;
Visti i decreti legislativi numeri 174 e 175 del 17 marzo 1995, recanti l'attuazione, rispettivamente, delle direttive 92/96/CEE e 92/49/CEE, in materia di assicurazione diretta sulla vita e diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative, di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 20, al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90 e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;
Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 aprile 1985, concernente la costituzione ed il funzionamento del Fondo di garanzia di cui all'art. 4, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP e, in particolare, l'art. 1, comma 1, che dispone, tra l'altro, il trasferimento all'ISVAP delle competenze gia' attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792 al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999, con il quale sono state modificate, in attuazione del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 373/1998, le disposizioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relative alla costituzione ed al funzionamento del Fondo di garanzia, di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792;
Ritenuta la necessita' di apportare modifiche agli articoli 16 e 17 del regolamento, recante norme sul funzionamento del Fondo di garanzia previsto dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, allegato al citato provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999;
Dispone:
Art. 1.
Mancato pagamento dei contributi
1. L'art. 16 del regolamento, recante norme sul funzionamento del Fondo di garanzia previsto dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, allegato al provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999, viene cosi' modificato:
"Decorsi trenta giorni dal termine stabilito dall'art. 12 per il pagamento dei contributi il comitato di gestione del Fondo da' notizia all'ISVAP dell'inadempienza. L'ISVAP diffida senza indugio il mediatore inadempiente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi moratori al tasso ufficiale di sconto, entro il termine di quindici giorni. Il mediatore che non adempia neppure a tale diffida viene cancellato dall'albo dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione ai sensi dell'art. 11, comma 1, punto n. 3, della legge 28 novembre 1984, n. 792 e puo' esservi reiscritto, sussistendone i requisiti, a condizione che effettui detto pagamento".
 
Art. 2.
Esercizio finanziario
1. L'art. 17 del regolamento, recante norme sul funzionamento del Fondo di garanzia previsto dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, allegato al provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999, viene cosi' modificato:
"L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno".
 
Art. 3.
Disposizioni transitorie
1. L'esercizio finanziario, iniziato il 1 settembre 2001 ed in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, avra' termine il 31 dicembre 2001.
2. Il bilancio relativo all'esercizio finanziario 1 settembre-31 dicembre 2001 sara' predisposto ed approvato secondo le modalita' ed i termini previsti dall'art. 19 del regolamento recante norme sul funzionamento del Fondo di garanzia, allegato al provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999.
3. Unitamente al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 agosto 2001, sara' trasmessa al presidente dell'ISVAP la relazione previsionale relativa all'esercizio finanziario 1 gennaio-31 dicembre 2002, approvata dal comitato di gestione e corredata dalla relazione del collegio dei revisori dei conti a norma dell'art. 18 del regolamento allegato al citato provvedimento n. 1182 del 10 maggio 1999.
4. Restano ferme per gli esercizi successivi le disposizioni degli articoli 18 e 19 del regolamento allegato al citato provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999.
5. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 ottobre 2001
Il presidente: Manghetti
 
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