Gazzetta n. 241 del 16 ottobre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
ORDINANZA 8 agosto 2001 |
Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 1 giugno 1999, relativa a disposizioni in materia di trapianto, importazione ed esportazione di organi e tessuti. |
|
|
IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 1 aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti; Vista la propria ordinanza del 1 giugno 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 1999) con la quale e' stato disposto che, in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'art. 16, comma 1, della predetta legge n. 91 del 1999, che definira' i criteri e le modalita' per l'individuazione tra le strutture accreditate, di quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e tessuti, nonche' del decreto di cui all'art. 19, comma 1, della stessa legge, che definira' le modalita' dell'importazione e dell'esportazione di organi e tessuti a scopo di trapianto, il Ministero della sanita' provvede in ordine al rinnovo delle autorizzazioni scadute ed alle eventuali nuove autorizzazioni che si rendessero necessarie con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, nonche' al rilascio delle autorizzazioni alle importazioni e alle esportazioni di organi e tessuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, atteso che la legge non disciplina il periodo transitorio tra l'entrata in vigore della legge n. 91 del 1999 e l'emanazione dei decreti attuativi; Viste le proprie ordinanze 31 gennaio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2000), 26 luglio 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2000) e 1 marzo 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2001) con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 1 giugno 1999 e' stata prorogata fino al 30 giugno 2001; Considerato che il provvedimento di cui al precitato art. 16, comma 1, ed il provvedimento di cui all'art. 14, comma 5, stessa legge, relativo ai criteri di idoneita' degli organi e tessuti prelevati a scopo di trapianto cui il precitato decreto relativo alle importazioni ed esportazioni di organi e tessuti deve necessariamente corrispondere ai fini della qualita' e sicurezza dei trapianti, sono stati predisposti sulla base delle indicazioni del Centro nazionale trapianti e sono stati sottoposti al vaglio degli organismi previsti dagli articoli di riferimento (Consiglio superiore di sanita' e C.N.T. e, rispettivamente, Consulta tecnica permanente) ed e' in corso il procedimento per la definitiva approvazione; Considerato altresi' che non e' stato ancora emanato l'atto di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 8-quater, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sui criteri per l'accreditamento istituzionale, che costituisce requisito presupposto perche' una struttura sanitaria possa essere riconosciuta idonea ad effettuare trapianti di organi e tessuti; Ritenuto, al fine di evitare gravi disfunzioni e soluzioni di continuita' nell'attivita' di trapianto, importazione ed esportazione di organi e tessuti, opportuno e necessario, prorogare ulteriormente l'efficacia della propria ordinanza del 1 giugno 1999 fino alla data di emanazione dei decreti ministeriali di cui ai precitati articoli 16, comma 1, e 19, comma 1, della legge n. 91/1999; Ordina: Art. 1. Per i motivi in premessa indicati l'efficacia dell'ordinanza 1 giugno 1999, relativa a disposizioni in materia di trapianti, importazioni ed esportazioni di organi e tessuti, e' prorogata sino alla data di emanazione dei decreti ministeriali di cui ai precitati articoli 16, comma 1, e 19, comma 1, della legge n. 91 del 1999. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 agosto 2001 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Salute, foglio n. 177 |
|
|
|