IL DIRETTORE GENERALE                    per la pesca e l'acquacoltura  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;  Vista  la  legge  14  luglio  1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639,  e  successive  modifiche,  con  il quale e' stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge;  Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;  Visto  il  decreto  ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  46  del 24 febbraio 1995, concernente l'affidamento  della  gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi tra imprese di pesca autorizzate alla cattura dei molluschi bivalvi;  Visto  il  decreto  ministeriale  19  marzo  1996  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  29 maggio  1996,  con il quale si affida al locale  consorzio  CO.GE.VO.,  la  gestione della pesca dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Ancona;  Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1998, n. 515, con il quale si  adotta  il  regolamento  recante la disciplina dell'attivita' dei consorzi  di  gestione  della pesca dei molluschi bivalvi, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999 ed, in particolare, l'art. 2, comma 3, del decreto stesso;  Visto  il  decreto  ministeriale  1 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  3  gennaio  2001,  con il quale sono prorogate  al  31  ottobre  2001  le  sperimentazioni  alla pesca dei molluschi bivalvi;  Visto  il  decreto  ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;  Viste  le proposte formulate dal CO.GE.VO. di Ancona, da ultimo con nota  in  data  22  settembre  2001,  circa le misure di gestione per l'esercizio  dell'attivita'  di prelievo delle risorse biologiche del mare nel periodo ottobre 2001-marzo 2002;                              Decreta:                               Art. 1.  1. A  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto e, salvo nuove disposizioni  di  settore,  sino  al  31  marzo  2002, la cattura dei molluschi  bivalvi  con draga idraulica nell'ambito del compartimento marittimo  di  Ancona  e'  limitata al tratto di mare compreso tra la foce del fiume Cesano di Senigallia ed il Pontile Api di Falconara.  2. L'attivita'  di  pesca  puo'  essere  esercitata normalmente nei giorni  feriali di lunedi', martedi' e giovedi' nonche' il mercoledi' ed  il venerdi', previa delibera del consiglio di amministrazione del CO.GE.VO.,  da comunicare, a cura del consorzio, il giorno precedente alla capitaneria di porto di Ancona.  3.  Il  quantitativo  massimo  pescabile  giornalmente  da ciascuna imbarcazione  autorizzata  all'esercizio  dell'attivita' di pesca dei molluschi  bivalvi  con  draga idraulica non puo' essere superiore ai 600 kg, per un numero complessivo di 60 sacchi, ciascuno da 10 kg.  4.  Per  le  navi  autorizzate alla pesca dei molluschi bivalvi con draga  idraulica  nell'ambito  del  compartimento marittimo di Ancona l'orario  di  uscita  e  di rientro non puo' essere, rispettivamente, anteriore alle ore 5,30 e successivo alle ore 13.  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 2 ottobre 2001                              Il direttore generale reggente: Aulitto  |