IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto ministeriale 13 luglio 1999 recante nuove disposizioni per la produzione, la commercializzazione e l'immissione al consumo dei vini a denominazione di origine e a indicazione geografica tipica designati con la qualifica "novello", ed in particolare il comma 2 dell'art. 1 relativo alla data dell'immissione al consumo del prodotto di cui trattasi ed il comma 3 dell'art. 4 sulla impossibilita' di utilizzare in alternativa al termine "novello" i termini "giovane", "nuovo" o altre indicazioni similari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Lizzano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda presentata dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Taranto in data 13 luglio 2001 intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lizzano" per quanto attiene la commercializzazione del vino ""Lizzano novello"; Visto il parere favorevole della regione Puglia sulla sopracitata domanda; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lizzano" formulati nella riunione del 19 settembre 2001; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lizzano"; Decreta: Articolo unico Il penultimo comma dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. "Lizzano" annesso al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988 e' abrogato e sostituito dal testo di seguito riportato: "La commercializzazione del vino a denominazione di origine controllata "Lizzano" rosso novello non puo' essere anteriore al 6 novembre dell'anno di produzione delle uve". Il secondo comma dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. "Lizzano annesso al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988 e' abrogato e sostituito dal testo di seguito riportato: "Le tipologie "rosso e "rosato dei vini a denominazione di origine controllata "Lizzano , immesse al consumo in data non anteriore al 6 novembre dell'anno di produzione delle uve possono essere designate con il termine "novello ". Al comma 3 dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. "Lizzano" annesso al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988 e' abrogato il riferimento a termine "giovane". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Roma, 4 ottobre 2001 Il direttore generale reggente: Ambrosio |