IL DIRETTORE GENERALE             per la qualita' dei prodotti agroalimentari                     e la tutela del consumatore  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta legge;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;  Visto   il  decreto  ministeriale  13  luglio  1999  recante  nuove disposizioni per la produzione, la commercializzazione e l'immissione al  consumo  dei  vini  a  denominazione  di  origine e a indicazione geografica  tipica  designati  con  la  qualifica  "novello",  ed  in particolare il comma 2 dell'art. 1 relativo alla data dell'immissione al  consumo  del  prodotto  di cui trattasi ed il comma 3 dell'art. 4 sulla   impossibilita'   di  utilizzare  in  alternativa  al  termine "novello" i termini "giovane", "nuovo" o altre indicazioni similari;  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988 con  il  quale  e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata  dei  vini  "Lizzano"  ed  e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;  Vista   la   domanda   presentata   dalla  Federazione  provinciale coltivatori  diretti  di  Taranto  in  data  13 luglio 2001 intesa ad ottenere   modifiche  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a denominazione  di origine controllata "Lizzano" per quanto attiene la commercializzazione del vino ""Lizzano novello";  Visto  il  parere favorevole della regione Puglia sulla sopracitata domanda;  Visti  il  parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la  valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche  tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di  modifica  del  disciplinare  di produzione della denominazione di origine  controllata  dei vini "Lizzano" formulati nella riunione del 19 settembre 2001;  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi procedere alla modifica del disciplinare  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine controllata "Lizzano";                              Decreta:                           Articolo unico  Il  penultimo  comma dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini  a  D.O.C.  "Lizzano"  annesso  al  decreto del Presidente della Repubblica  21  dicembre  1988  e' abrogato e sostituito dal testo di seguito riportato:  "La   commercializzazione  del  vino  a  denominazione  di  origine controllata  "Lizzano"  rosso  novello non puo' essere anteriore al 6 novembre dell'anno di produzione delle uve".  Il  secondo  comma  dell'art.  7 del disciplinare di produzione dei vini  a  D.O.C.  "Lizzano  annesso  al  decreto  del Presidente della Repubblica  21  dicembre  1988  e' abrogato e sostituito dal testo di seguito riportato:  "Le  tipologie "rosso e "rosato dei vini a denominazione di origine controllata  "Lizzano , immesse al consumo in data non anteriore al 6 novembre  dell'anno  di produzione delle uve possono essere designate con il termine "novello ".  Al  comma  3  dell'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a D.O.C.  "Lizzano"  annesso al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1988 e' abrogato il riferimento a termine "giovane".  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana   ed  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua pubblicazione.    Roma, 4 ottobre 2001                             Il direttore generale reggente: Ambrosio  |