Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 4 ottobre 2001 |
Deroga al disposto dell'art. 2, comma 3, del decreto direttoriale 10 ottobre 2000, di annullamento delle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 18 maggio 1998, concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Molise" o "Del Molise" e norme relative al riconoscimento della denominazione di origine controllata "Molise" rosso o rosso "Del Molise" anche nella tipologia "riserva". |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 27 maggio 2001, n. 122, recante disposizioni modificative ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto dirigenziale 18 maggio 1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllate dei vini "Molise" o "Del Molise" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i ricorsi n. 10647/98 e 10648/98 proposti, rispettivamente, dalla Fattoria di Paterno S.n.c. di Aldo Fresa e dal Consorzio del vino nobile di Montepulciano, intesi ad ottenere l'annullamento dell'art. 2, comma 1 del decreto dirigenziale 18 maggio 1998, nonche' dell'art. 2, comma 1, e dell'art. 6, commi 10 e 11, dell'annesso disciplinare di produzione; Viste le sentenze n. 3889/2000 e n. 3902/2000 del tribunale amministrativo regionale del Lazio con le quali e' stato disposto l'annullamento del decreto dirigenziale 18 maggio 1998 nelle parti in cui, all'art. 2, comma 1, del sopracitato decreto, ed all'art. 6, commi 10 ed 11, dell'annesso disciplinare di produzione, e' consentito "l'abbinamento della denominazione di origine controllata dei vini "Molise al nome del vitigno "Montepulciano "; Visto il decreto direttoriale 10 ottobre 2000 di annullamento delle disposizioni contenute nel decreto dirigenziale 18 maggio 1998 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Molise" o "Del Molise" e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione, in conformita' delle sentenze del tribunale amministrativo regionale del Lazio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 240 del 13 ottobre 2000; Vista la decisione del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, n. 3293 del 20 giugno 2001 con la quale veniva respinto l'appello proposto dalla regione Molise e altri ed era conseguentemente confermata la decisione del tribunale amministrativo del Lazio n. 3902/2000; Viste le note del Consorzio di tutela dei vini D.O.C. e I.G.T. del Molise e della Federazione regionale coltivatori diretti del Molise con le quali e' stata richiesta una deroga, per la campagna vendemmiale 2001, per l'utilizzo del nome del vitigno Montepulciano, nella designazione delle tipologie: ""Molise Montepulciano" e ""Molise Montepulciano riserva" ricomprese nella denominazione di origine controllata dei vini "Molise", le cui motivazioni trovano fondamento nelle gravi difficolta' in cui versa la viticoltura regionale a causa di avvenimenti atmosferici avversi verificatisi nel corso della annata agraria, negli interessi economici coinvolti e segnalati da diversi produttori, nonche' nella mancanza, a seguito delle decisioni dei giudici amministrativi, nella denominazione di origine controllata "Molise", di una normativa disciplinante la tipologia di vino che preveda l'utilizzo, nella composizione ampelografica, del vitigno "Montepulciano"; Considerato che per le motivazioni sopra esposte appare opportuno consentire, in via del tutto eccezionale, anche per la campagna vendemmiale 2001-2002, il riferimento nella designazione e presentazione al vitigno "Montepulciano"; Ritenuta la necessita' di definire sin da ora un quadro normativo di certezza per le produzioni successive alla campagna vendemmiale 2001-2002 coerente con le sentenze n. 3889/2000 e n. 3902/2000 del tribunale amministrativo regionale del Lazio e con la sentenza n. 3293/2001 del Consiglio di Stato; Decreta: Art. 1. 1. La deroga prevista dall'art. 2, comma 3 del decreto direttoriale 10 ottobre 2000 e' estesa anche ai vini a denominazione di origine controllata "Molise" ottenuti nella campagna vendemmiale 2001-2002. |
| Art. 2. 1. A decorrere dalla campagna vendemmiale 2002-2003 le tipologie ""Molise Montepulciano" e ""Molise Montepulciano riserva" di cui all'art. 6, commi 10 e 11 del disciplinare di produzione annesso al decreto dirigenziale 18 maggio 1998, sopracitato, vengono ridenominate ""Molise rosso" o "Rosso "Del Molise " e ""Molise rosso riserva" o "Rosso "Del Molise riserva". 2. Le predette tipologie devono presentare: a) nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Montepulciano, per almeno 85%; uve di varieta', a bacca di colore analogo, raccomandate e/o autorizzate per le corrispondenti province di Campobasso e di Isernia, in misura non superiore al 15%; b) la produzione massima di uva ammessa per ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore, ed il titolo alcolometrico volumico naturale del mosto non deve essere inferiore, ai sottoindicati limiti: "Molise" o rosso "Del Molise". produzione max t/ha: 14; titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol: 10,5. 3. Il vino a denominazione di origine controllata ""Molise rosso" o "Rosso "Del Molise ", qualificati con la menzione "riserva", deve essere sottoposto ad un invecchiamento obbligatorio per un periodo di due anni, di cui almeno sei mesi in botti di legno, a decorrere dal 1 novembre dell'annata di produzione delle uve. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2002. 5. Restano confermate tutte le altre disposizioni contenute nel disciplinare di produzione annesso al decreto dirigenziale di riconoscimento del 18 maggio 1998. |
| Art. 3. 1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata "Molise" o "Del Molise" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni stabilite nel presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Roma, 4 ottobre 2001 Il direttore generale reggente: Ambrosio |
|
|
|