| Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| COMUNICATO  |  
| Avviso   pubblico  di  manifestazione  di  interesse,  relativo  alla concessione  di  aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese  agricole  in difficolta', ai sensi dell'art. 121 della legge finanziaria 2001 - Legge 23 dicembre 2000, n. 388. |  
  |  
 |  
                              PREMESSA I) La normativa nazionale.    L'art.  121 della legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) ha stabilito quanto segue:      1.  A  favore  delle  imprese  agricole, singole ed associate e cooperative,  iscritte  nel  registro delle imprese di cui all'art. 8 della  legge  29 dicembre 1993, n. 580, danneggiate da calamita' o da eventi  eccezionali  conseguenti  a  gravi crisi di mercato ovvero in difficolta',   e'   istituito  un  programma  di  interventi  per  il salvataggio  e la ristrutturazione in grado di favorire il ripristino della  redditivita',  in  conformita' con gli orientamenti comunitari sugli  aiuti  di  Stato  per  il salvataggio e la ristrutturazione di imprese  in  difficolta'  di cui alla comunicazione della Commissione delle   Comunita'   europee  97/C283/02,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita'  europee  C283  del  19 settembre 1997, e successive modificazioni.      2.  Alle  imprese di cui al comma 1 e' concesso il concorso nel pagamento  degli  interessi,  nella misura massima del 3 per cento ed entro  il  limite  di  impegno  di  lire  40  miliardi,  sui mutui di ammortamento   a  quindici  anni,  di  cui  tre  di  preammortamento, contratti  per  il  salvataggio  e  la ristrutturazione delle imprese medesime,  anche  in  relazione  ad  esposizioni debitorie verso enti pubblici operanti nei settori dell'assistenza e della previdenza.      3.  I  mutui  di  cui al comma 2 sono considerati operazioni di credito  agrario  ai  sensi  dell'art.  43  del decreto legislativo 1 settembre  1993,  n.  385,  e possono essere assistiti dalla garanzia fideiussoria  della  sezione  speciale  del  Fondo  interbancario  di garanzia  di  cui  all'art.  45  dello stesso decreto legislativo, ad integrazione  delle  garanzie  ritenute idonee dalle banche mutuanti. Detta  garanzia fideiussoria potra' impegnare una quota non superiore all'80 per cento delle dotazioni finanziarie della sezione speciale.      4.  I  mutui  sono  concessi  a  condizione  che il richiedente presenti   alla  banca  un  piano  finalizzato  al  ripristino  della redditivita'  dell'impresa,  e  che  comprenda  i  seguenti elementi: riorganizzazione,    razionalizzazione   e   riqualificazione   delle attivita' aziendali con abbandono di quelle non redditizie; riduzione delle  produzioni  soggette il ritiro; riconversione verso produzioni di qualita' che tutelino e migliorino l'ambiente naturale.      5.  L'importo  dei  mutui  puo'  essere ragguagliato all'intera spesa  ritenuta  ammissibile  dalla  banca  a  seguito della compiuta istruttoria. Gli interessi di preammortamento vengono capitalizzati e corrisposti unitamente alle singole rate di ammortamento.      6.   Gli  interventi  per  la  ristrutturazione  delle  imprese agricole,  nei  limiti  dello stanziamento di cui al comma 2, possono assumere,  inoltre,  le  seguenti forme finalizzate, in ogni caso, ad assicurare   ai  beneficiari  prospettive  di  redditivita'  a  lungo termine:        a) conferimenti  di  capitale,  cancellazione  di esposizioni debitorie,  erogazione  di crediti, ovvero concessioni di garanzie su operazioni  creditizie,  secondo  criteri  e  modalita' stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;        b) riduzione  della  base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche  e  dell'imposta  sul  reddito delle persone giuridiche nella misura del 30 per cento;        c) esonero    parziale    dal    pagamento   dei   contributi previdenziali e assistenziali nella misura del 30 per cento.      7. Nel caso di imprese individuali, nel valutare lo stato della difficolta'  finanziaria, si tiene conto di tutti i beni appartenenti ai  soggetti che esercitano l'attivita' di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio di attivita' agricola. IL QUADRO DI RIFERIMENTO COMUNITARIO.    Il  quadro  comunitario  di  riferimento per il sostegno pubblico alle  imprese in difficolta' e' determinato dagli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta'", (97/C 283/02), cosi' come modificati dagli Orientamenti C288 del 19 ottobre 1999.    Pur  in  assenza  di  una  specifica  definizione  comunitaria di impresa  in difficolta', ai sensi degli Orientamenti, un'impresa puo' essere  considerata in difficolta' qualora essa non sia in grado, con le  proprie  risorse  finanziarie  o  ottenendo i fondi necessari dai soci,  dai  proprietari  o dai creditori, di contenere le perdite che conducono quasi certamente, senza un intervento pubblico, al collasso economico a breve o medio termine.    Gli  Orientamenti  comunitari  prevedono limitate possibilita' di intervento  per  le  imprese in difficolta', partendo dal presupposto che  gli  aiuti  di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese  in  difficolta',  per  la  loro  stessa  natura,  falsano la concorrenza e incidono sugli scambi fra gli Stati membri. Pertanto di regola  essi  ricadono nel disposto dell'art. 87 part. 1 del trattato U.E.  e  necessitano  dell'eventuale applicazione di una deroga. Sono cioe'  considerati dalla Commissione europea come una eccezione e per essere accettati devono essere supportati sostanziali motivazioni fra cui:      1) considerazioni di politica sociale o regionale in materia;      2) necessita' di mantenere una struttura di mercato competitiva in  casi  in  cui la scomparsa di talune imprese potrebbe condurre ad una situazione di monopolio o di stretto oligopolio;      3)  da esigenze particolari e dai vantaggi economici di portata piu' generale riscontrabili nel caso delle piccole e medie imprese.    Di norma la Commissione prescrive la notifica individuale di ogni aiuto  per  il  salvataggio o la ristrutturazione, tuttavia regimi di aiuto  possono  essere autorizzati dalla Commissione solo nel caso di imprese  piccolo  e medie che rientrino nella definizione comunitaria (Regolamento  70/2001,  G.U.  L. 10 del 13 gennaio 2001, allegato 1). Pertanto,  le  aziende  che  partecipano  al  presente  avviso devono dichiarare in quale categoria di impresa rientrano.                           AVVISO PUBBLICO           Per la formulazione del programma di interventi         per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese    agricole in difficolta' previsto dalla legge finanziaria 2001 I) Tipologia d'intervento.    Con il presente avviso, in coerenza con i richiamati orientamenti comunitari  C288  del 19 ottobre 1999 in materia degli aiuti di Stato per  il  salvataggio  e  la  ristrutturazione delle imprese, e con la decisione  della  Commissione  europea, che dovra' essere acquisita a seguito  di  specifica notifica del programma d'intervento che dovra' prevedere  un  regime  di  aiuto  per le piccole e medie imprese e la notifica   individuale   per  le  imprese  che  non  rientrano  nella definizione prevista dal regolamento n. 70/2000, allegato 1.    Viene  richiesto  alle  imprese  agricole, singole ed associate e cooperative,  iscritte  nel  registro delle imprese di cui all'art. 8 della  legge  29 dicembre  1993,  n.  580,  di  manifestare  il  loro interesse  all'attivazione delle misure del richiamato art. 121 della legge  n.  388/2000,  alle  condizioni  ed  agli obblighi previsti di seguito.    Al  fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 121 della legge   finanziaria   n.   388/2000,   il  presente  avviso  pubblico costituisce   una   manifestazione   di   interesse  necessaria  alla individuazione dei settori, delle zone e dei soggetti per rilevare lo stato di grave difficolta' delle imprese che determina una condizione di  "allarme  sociale",  e  di conseguenza necessita di un intervento straordinario  che deve essere sottoposto al vaglio dei servizi della Commissione  al fine di attivare una procedura accelerata, dell'esame del  programma  finalizzato  a concedere aiuti per il salvataggio e/o ristrutturazione delle imprese in difficolta'.    Gli aiuti possono riguardare:      a) il  salvataggio  dell'impresa  in  difficolta', con aiuti da erogarsi sotto forma di concorso nel pagamento degli interessi, nella misura  massima del 3 per cento del tasso di riferimento comunitario, sui   mutui   di   ammortamento  a  quindici  anni,  di  cui  tre  di preammortamento,  contratti  per  sostenere temporaneamente l'impresa che  si  trova  in una grave situazione finanziaria caratterizzata da una  forte  crisi  di liquidita' o da insolvenza tecnica per tutto il tempo necessario a compiere un'analisi dei fattori che sono alla base delle  difficolta'  della  societa'  ed  a  mettere  a punto un piano destinato  a portare rimedio alla situazione di crisi descritta (vedi avvertenze punto c);      b) la  ristrutturazione  dell'impresa,  attraverso  un piano di ristrutturazione,   sottoposto   preventivamente   a   parere   della Commissione  U.E., volto a ripristinare la redditivita' dell'impresa. Gli  aiuti  possono essere erogati sia nella forma del muto di cui al punto  a),  sia  mediante  conferimento di capitali, cancellazione di esposizioni  debitorie,  erogazione di crediti, ovvero concessioni di garanzie  su  operazioni  creditizie, secondo quanto verra' stabilito dal  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'art. 121, comma 6. II) Condizioni di ammissibilita'.    I   criteri   generali  per  il  riconoscimento  dello  stato  di "difficolta'"  delle  imprese  ai  sensi  del presente avviso sono di seguito indicati:      a)  dimostrazione dell'eccezionalita' dell'intervento (crisi di settore,  crisi  finanziaria,  determinata anche dagli alti costi del denaro,  riduzione  forzata  della  produzione  al fine di limitare i danni  di  inquinamento  ambientale,  crisi di mercato determinata da problemi  sanitari  e  calamita' naturali e atmosferiche verificatesi per periodi successivi);      b)  ricaduta  socio economica sui produttori agricoli (art. 26, par. 1 regolamento (CE) n. 1257/99);      c) ripercussioni sul fronte occupazionale;      d)   motivazioni   di  politica  regionale  per  cui  la  crisi produrrebbe  una  perdita  rilevante  per  il  comparto  regionale di appartenenza o svantaggi economici di carattere generale.    Gli   indici   che   vengono   presi  in  considerazione  per  la formulazione   del  programma,  tenendo  conto  della  manifestazione d'interesse, sono:      1) possesso della contemporanea presenza del valore in almeno 2 indici  di redditivita' e 2 indici finanziari e di struttura in linea con  i  parametri  riportati  al  punto III), lettere A) e B). Per le imprese  agricole  individuali non dotate di bilancio civilistico, il possesso dei requisiti specifici indicati al punto III), lettera C);      2)  per  queste  ultime imprese, ai fini della dichiarazione di "difficolta'  finanziaria", nel rispetto di quanto stabilito al comma 7  dell'art.  121, si dovra' tener conto di tutti i beni appartenenti ai  soggetti che esercitano l'attivita' di impresa, anche quando tali beni non riguardino l'esercizio di attivita' agricola. III) Determinazione dello stato di difficolta'.    La  determinazione  dello  stato di difficolta' e' definita dalla regione in cui ha sede l'impresa richiedente, sulla base del rispetto delle  condizioni  di cui al punto II), tenendo conto degli indici di redditivita'  e  degli  indici  finanziari e di struttura, di seguito riportati. A) Indici di redditivita'.    1.  Perdita  d'esercizio: e' il risultato negativo dell'attivita' aziendale   al   termine   dell'esercizio.   Registra   l'incapacita' dell'azienda  a generare ricchezza sufficiente alla remunerazione del capitale  di  rischio  dei  soci e crea la necessita' di ricoprire il fabbisogno  del  processo  economico  aziendale  con  risorse esterne (Conseguimento di perdite negli ultimi 3 esercizi).    2.  Reddito  operativo/Capitale  operativo: e' il rapporto tra il risultato  della  gestione  caratteristica  aziendale  ed il capitale effettivamente  impiegato  nell'attivita'  caratteristica.  Misura la capacita'   dell'attivita'  caratteristica  dell'azienda  a  generare reddito   per   mezzo  dei  capitali  specificamente  destinati  alla richiamata  attivita'.  Una  sua riduzione manifesta un peggioramento della  redditivita' aziendale (Per le societa' di capitali: inferiore al 3% negli ultimi 5 esercizi fino a scendere sotto il 3% nell'ultimo esercizio).  Per  le  societa'  cooperative: inferiore all'1,5% negli ultimi  3 esercizi o riduzione nel corso degli ultimi 5 esercizi fino a scendere sotto 1,5% nell'ultimo esercizio).    3.  Reddito operativo/Valore della produzione: e' il rapporto tra il  risultato della gestione caratteristica aziendale e il valore dei beni prodotti durante l'esercizio. Misura la capacita' dell'azienda a generare reddito per mezzo dei beni prodotti durante l'esercizio. Una sua riduzione manifesta un peggioramento della redditivita' aziendale (Riduzione  del  50% negli ultimi 5 esercizi con tasso di diminuzione annuo almeno del 5% e non superiore al 20% nell'ultimo esercizio).    4.  Fatturato/Scorte:  e' il rapporto tra i ricavi ottenuti dalle vendite  durante  l'esercizio  e  l'ammontare di prodotti giacenti in magazzino   al   termine   dell'esercizio.   Illustra   la  capacita' dell'azienda  a conseguire ricavi dalle vendite rispetto alle risorse presenti  in  magazzino. Una sua riduzione manifesta un peggioramento della  capacita'  di  vendita  (Riduzione  del 15%-40% negli ultimi 5 esercizi).    5.  Oneri  finanziari/Fatturato:  e'  il  rapporto  tra gli oneri finanziari  e  i  ricavi  ottenuti dalle vendite durante l'esercizio. Nelle  cooperative un valore basso di questo indice sta a significare che l'azienda ha potuto destinare maggiori risorse alla remunerazione dei  conferimenti dei soci. La remunerazione elevata dei conferimenti a  sua  volta  e'  indice,  seppur  indiretto,  di  una  redditivita' operativa  (Superiore  al  4%  ed  inferiore  al  15%  negli ultimi 5 esercizi). B) Indici finanziari e di struttura.    1.  Tempo  di dilazione dei pagamenti ai fornitori: e' il periodo concesso   all'azienda  tra  l'assunzione  di  un'obbligazione  e  la liquidazione  della  stessa.  Indica la capacita' dell'azienda di far fronte  agli  impegni  contrattuali entro i termini convenuti. Un suo aumento  manifesta  un  peggioramento  della  situazione  finanziaria aziendale  (Aumento  del  70%  negli  ultimi 5 esercizi, con tasso di crescita  annuo  almeno  del  10%  e non superiore al 30% nell'ultimo esercizio).    2.  Reddito  operativo/Oneri  finanziari:  e'  il rapporto tra il risultato della gestione caratteristica aziendale e l'ammontare degli interessi  passivi  sorti  nell'esercizio.  Indica  l'erosione  della ricchezza  prodotta a causa degli oneri finanziari. Una sua riduzione manifesta  un  peggioramento  della  redditivita'  e della situazione finanziaria  (Riduzione del 25-30% negli ultimi 5 esercizi, con tasso di  diminuzione  annuo  almeno  del  3-4%  e  non  superiore  al  15% nell'ultimo esercizio).    3.  (Attivo  circolante  -  magazzino)/Passivita' correnti: e' il rapporto  tra  le  risorse  liquide  o  liquidabili a breve termine e l'ammontare   dei   debiti  a  breve  termine.  Indica  la  capacita' dell'azienda  di  far  fronte  agli  impegni  finanziari  di prossima scadenza  con  le  risorse  interne  disponibili.  Una  sua riduzione manifesta  un  peggioramento  della  situazione finanziaria aziendale (Inferiore  0,6  negli  ultimi 3 esercizi o riduzione nel corso degli ultimi   5   esercizi  fino  a  scendere  sotto  lo  0,6  nell'ultimo esercizio).    4.  Attivo  circolante/Passivita' correnti: e' il rapporto tra le risorse  liquide,  liquidabili e le scorte di magazzino e l'ammontare dei  debiti  a breve termine. Indica la capacita' dell'azienda di far fronte  agli  impegni  finanziari di prossima scadenza con le risorse interne  disponibili  comprensive  delle  scorte.  Una  sua riduzione manifesta  un  peggioramento  della  situazione finanziaria aziendale (Inferiore  allo  0,8  negli  ultimi 3 esercizi o riduzione nel corso degli  ultimi  5  esercizi  fino  a scendere sotto lo 0,8 nell'ultimo esercizio).    5.  Capitale  permanente/Immobilizzazioni:  e'  il  rapporto  tra debiti  a  lungo  termine  e  patrimonio netto, al numeratore, e beni capitali  pluriennali  reali e finanziari, al denominatore. Indica la capacita'  dell'azienda  di  finanziare  le  attivita' a redditivita' differita  con  mezzi  finanziari a lunga scadenza. Una sua riduzione manifesta  un peggioramento della situazione finanziaria aziendale ed uno squilibrio nella copertura delle immobilizzazioni (Inferiore allo 0,6  negli  ultimi  3  esercizi  o riduzione nel corso degli ultimi 5 esercizi fino a scendere sotto lo 0,6 nell'ultimo esercizio).    6.  Debiti  bancari  a breve/passivo corrente: e' un rapporto che delinea  la  struttura degli impieghi dell'impresa. Un valore elevato evidenzia  la necessita' di rivolgersi all'esterno, nella fattispecie alle  banche,  per  l'approvvigionamento dei mezzi finanziari liquidi (Non  inferiore a 0,35 e non superiore a 0,6 negli ultimi 5 esercizi, e con incremento assoluto nell'ultimo esercizio non superiore a 0,2). C) Indici per le imprese agricole individuali non dotate di bilancio.    1) Perdita media di esercizio negli ultimi tre esercizi superiore mediamente   al   30%  del  reddito,  calcolata  tenuto  conto  della differenza,  tra  produzione  lorda  vendibile e costi di produzione, desunta  dalla  documentazione  fiscale,  nonche' dagli oneri stimati derivanti  da  unita' lavorative iscritte alla gestione previdenziale agricola, e gli interessi passivi documentabili.    2) Indebitamento relativo alle esposizioni debitorie superiore al 30%  del capitale aziendale determinato sulla base dei valori fiscali (1). IV) Presentazione delle manifestazioni d'interesse.    La  presentazione delle manifestazioni d'interesse sullo stato di difficolta'  delle  imprese  devono  pervenire,  entro  le ore 12 del sessantesimo  giorno successivo la data di pubblicazione del presente avviso   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  al Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Direzione generale delle  politiche  strutturali e sviluppo rurale - via XX Settembre n. 20  - 00185 Roma, utilizzando la scheda allegata al presente avviso e con le modalita' ivi indicate.    Alle  predette  dichiarazioni  devono  essere  allegati  anche le ipotesi  di  piani di ristrutturazione aziendale, nonche' l'ammontare dei contributi pubblici percepiti negli ultimi cinque anni unitamente alla normativa a cui essi fanno riferimento.    Le  dichiarazioni  devono  essere  presentate  in  conformita' al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.    Le  manifestazioni d'interesse saranno elaborate evidenziando: le regioni,  i  settori  e  i  soggetti,  nonche' gli elementi che hanno determinato  lo  stato  di  crisi (calamita' naturali e atmosferiche, crisi di mercato, ecc.).    Il  Ministero  e  le regioni, tenendo conto dei dati emersi dalle richieste  pervenute  ai sensi del presente avviso, predisporranno il programma   d'interventi   da  sottoporre  alla  Commissione  UE  per l'approvazione. V) Avvertenze.    a) Il  presente  avviso  non  costituisce obbligazione alcuna nei confronti  di  coloro  che  vorranno far pervenire, entro e non oltre sessanta  giorni  dalla pubblicazione, le istanze redatte utilizzando le schede allegate al presente avviso (scheda A e scheda B).    b) In  osservanza alle disposizioni comunitarie, le imprese che a seguito  della  "manifestazione  di interesse", verranno inserite nel programma  di  intervento,  che verra' presentato all'Unione europea, per  il  salvataggio e/o la ristrutturazione non potranno beneficiare degli  aiuti agli investimenti previsti dai fondi strutturali e dalle disposizioni,  nazionali,  regionali e locali, ad eccezione di quelle specificamente    autorizzate    per    il    salvataggio    e/o   la ristrutturazione.    c) Gli  aiuti  per  il  salvataggio,  a  norma del punto 14 degli "orientamenti    comunitari",   a   differenza   degli   aiuti   alla ristrutturazione,  che  possono  assumere  forme  diverse,  fra cui i conferimenti  di  capitale,  cancellazione  dei debiti, erogazione di crediti, sgravi fiscali o contributi per oneri sociali o garanzie sui prestiti,  devono  limitarsi  a  prestiti  o  garanzie su prestiti. I medesimi aiuti al salvataggio, gli orientamenti prevedono che possono essere  concessi ad un tasso d'interesse al meno comparabile ai tassi applicati  ai prestiti concessi ad imprese sane ed in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione.    (1)  Per  quanto  concerne  il  calcolo  del capitale aziendale - comprensivo  del  patrimonio  personale dell'imprenditore - il valore dei  terreni e dei fabbricati si desume dai valori catastali indicati nell'ultima   dichiarazione   dei   redditi,   moltiplicato   per   i coefficienti  di  legge stabiliti ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.  |  
|   |  
 
 | 
 |