Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 24 settembre 2001
Riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo "rosso ", "Montepulciano d'Abruzzo "Cerasuolo " e "Trebbiano d'Abruzzo", per la campagna vitivinicola 2001/2002.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Montepulciano d'Abruzzo" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975 ed il decreto ministeriale 23 ottobre 1992 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1972 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Trebbiano d'Abruzzo" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1992 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Vista la domanda presentata dal Consorzio per la ricerca viticola ed enologica in Abruzzo di Miglianico (Chieti), intesa ad ottenere la riduzione del valore minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo "rosso ", "Montepulciano d'Abruzzo "Cerasuolo " e "Trebbiano d'Abruzzo", previsto all'art. 6 dei rispettivi disciplinari di produzione sopra citati, per la sola campagna vitivinicola 2001/2002;
Visto il parere favorevole della regione Abruzzo sulla sopra citata domanda;
Considerato che l'andamento climatico del 2001, particolarmente favorevole all'anticipo della maturazione, ha portato alla produzione di vini con acidita' tendenzialmente bassa che richiederebbero interventi correttivi di acidificazione per adeguare gli stessi alle caratteristiche previste per l'immissione al consumo;
Vista la decisione assunta dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini che, sulle istanze relative alla modifica dell'acidita' totale minima dei vini, purche' supportate dal parere della regione competente per territorio, la sezione amministrativa del Comitato proceda d'ufficio;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla riduzione dell'acidita' totale minima dei vini a denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo "rosso ", "Montepulciano d'Abruzzo "Cerasuolo " e "Trebbiano d'Abruzzo", per la campagna vitivinicola 2001/2002;
Decreta:
Articolo unico
Il limite minimo dell'acidita' totale dei vini a denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo "rosso ", "Montepulciano d'Abruzzo "Cerasuolo " e "Trebbiano d'Abruzzo" per la campagna vitivinicola 2001/2002, previsto agli articoli 6 dei rispettivi disciplinari di produzione, e' ridotto da 5,0 g/l a 4,5 g/l.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 24 settembre 2001
Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
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