Gazzetta n. 240 del 15 ottobre 2001 (vai al sommario)
DECRETO-LEGGE 12 ottobre 2001, n. 369
Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Viste le risoluzioni n. 1267/1999 e n. 1333/2000 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in materia di adozione di misure nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan;
Visto il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio del 6 marzo 2001, che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli ed estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan;
Vista la risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
Visto il decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani;
Vista la dichiarazione adottata il 6 ottobre 2001 nella riunione dei Ministri finanziari dei sette Paesi piu' industrializzati, nella quale si ribadisce l'impegno di rintracciare e bloccare i beni dei terroristi e dare vigorosa esecuzione alle risoluzioni delle Nazioni Unite in materia, si chiede al GAFI, Gruppo di azione finanziaria contro il riciclaggio di denaro, di allargare le proprie competenze per includervi la lotta al finanziamento del terrorismo e si invitano tutti i Paesi a creare un meccanismo nazionale di coordinamento contro il finanziamento del terrorismo, anche ai fini di uno scambio internazionale di informazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare gli strumenti per il contrasto del terrorismo internazionale, prevedendo l'istituzione di un organismo di coordinamento e l'introduzione di adeguati strumenti sanzionatori amministrativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Comitato di sicurezza finanziaria
1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto alle attivita' connesse al terrorismo internazionale e al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto nelle materie di cui al presente decreto, e' istituito per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), di seguito denominato "Comitato", presieduto dal Direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, e composto da sette membri. I componenti sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed un ufficiale della Guardia di finanza. La durata del Comitato puo' essere prorogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare previa conforme delibera del Consiglio dei Ministri.
2. Al Comitato sono trasmessi, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto d'ufficio, i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi dell'articolo 2 e del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353.
3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la Banca d'Italia, individua gli ulteriori dati ed informazioni, acquisiti in base alla vigente normativa sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato puo' richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne ravvisi la necessita', puo' anche richiedere lo sviluppo di eventuali attivita' informative alla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il presidente del Comitato puo' trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attivita' di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
4. Il Comitato stabilisce i necessari collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche alla luce delle decisioni che verranno assunte in materia dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
5. La commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e' soppressa.
6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le opportune modifiche all'ordinamento interno del Corpo della Guardia di finanza.
 
Art. 1-bis (4)
(( Congelamento dei beni ))

(( 1. Quando sulla base delle informazioni acquisite a norma dell'articolo 1 sussistono sufficienti elementi per formulare al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente proposte per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quali definiti dal regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, e sussiste il rischio che i fondi o le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attivita' terroristiche, il presidente del Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575. ))
 
Art. 2.
Disposizioni di carattere sanzionatorio
1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle disposizioni recanti il divieto di esportazione di beni e servizi, ovvero recanti il congelamento di capitali e di altre risorse finanziarie, contenute in regolamenti adottati dal Consiglio dell'Unione europea, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
2. Chiunque compie le operazioni vietate ai sensi del comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore alla meta' del valore accertato dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.
3. I soggetti indicati nei regolamenti richiamati al comma 1 sono obbligati a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, l'entita' dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ovvero, se successiva, dalla data di formazione dei capitali o delle risorse finanziarie. Nel caso di omissione o ritardo della comunicazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro non inferiore alla meta' del valore dei capitali o delle altre risorse finanziarie e non superiore al doppio del valore medesimo.
4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme in materia valutaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modifiche.
 
Art. 2-bis. (1)
(( Obliterazione delle banconote denominate in lire ))

(( 1. Dal 1 gennaio al 28 febbraio 2002, le banche e la societa' per azioni Poste italiane possono obliterare le banconote denominate in lire alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla Banca d'Italia, con provvedimento pubblicato preventivamente nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le banconote obliterate conformemente alle disposizioni di cui al comma 1 sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto in Banca d'Italia solo se presentate da banche o dalla societa' Poste italiane.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, a partire dal 1 gennaio 2002 le banconote obliterate ai sensi del comma 1 nonche' quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione non sono ammesse al cambio o all'accreditamento in conto.
4. Le banche e gli uffici della societa' Poste italiane hanno l'obbligo di ritirare dalla circolazione le banconote obliterate e quelle le cui condizioni non rendano possibile la verifica dell'eventuale obliterazione, se presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo, senza dar corso all'operazione di cambio o accreditamento in conto richiesta. ))
 
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 ottobre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Scajola, Ministro dell'interno
Ruggiero, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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