Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 9 ottobre 2001
Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola e a base spumante per le regioni Sicilia e Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE
per le politiche agroalimentari
Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunita' lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varieta' di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola, del vino da tavola;
Visto il regolamento del Consiglio (CE ) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera H), punto 4, che prevede che ogni Stato membro puo' autorizzare, per le regioni e le varieta' per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita "cuvee" nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;
Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 149 del 21 giugno 1995, recante norme sulle autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, "Recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo n);
Visti gli attestati degli assessorati regionali all'agricoltura delle regioni Sicilia e Puglia con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 2001, condizioni climatiche che richiedono l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
Considerato che le suddette operazioni di arricchimento sono effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall' AG.E.A. in materia;
Decreta:
Articolo unico
1. Nella campagna vitivinicola 2001-2002 e' consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle regioni Sicilia e Puglia. Le operazioni di arricchimento sono effettuate secondo le modalita' previste dai regolamenti comunitari sopra citati.
2. Le operazioni di arricchimento sono effettuate:
per i prodotti ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Sicilia nel limite massimo di due gradi;
per i prodotti ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Puglia nel limite massimo di due gradi per le uve a bacca rossa e fino ad un grado e mezzo per le uve a bacca bianca.
3. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
Roma, 9 ottobre 2001
Il direttore generale: Petroli
 
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