Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 7 agosto 2001
Autorizzazione all'organismo Bureau Veritas all'espletamento dei compiti di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CAPO DELL'UNITA' DI GESTIONE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE DEL SOPPRESSO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA
NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL DIRIGENTE GENERALE DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO - CAPO DEL SERVIZIO DIFESA MARE DEL SOPPRESSO MINISTERO
DELL'AMBIENTE

VISTO il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, di attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime e della direttiva 97/58/CE di modifica della citata direttiva 94/57/CE;
VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, con il quale e' stato modificato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
ViSTO il decreto ministeriale 1 dicembre 2000 concernente la "determinazione delle modalita' per la presentazione delle istanze di autorizzazione e di affidamento da parte degli organismi riconosciuti, per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 3 agosto 1998, art. 314, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169, e per il rilascio dell'affidamento ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato all'art. 8 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;
VISTA l'istanza presentata in data 2 marzo 1999, successivamente integrata in data 5 febbraio 2001 dal Bureau Veritas, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge di' cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
VISTA la decisione della Commissione Europea datata 12 giugno 1998, da cui risulta che il Bureau Veritas e' un organismo riconosciuto ai sensi dell'art. 4 della Direttiva 94/57/CE sopracitata;
VISTA la relazione finale sulla valutazione dei requisiti posseduti dal Bureau Veritas, effettuata dalla Commissione consultiva, istituita con Decreto Dirigenziale del 20.09.1999, modificato dal Decreto Dirigenziale del 4.12.2000;
VISTO l'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio ed il Bureau Veritas;

DECRETA

Art. 1

Il Bureau Veritas e' autorizzato ad espletare i compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come specificati nell'accordo sottoscritto in data 20 luglio 2001 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero
dell'Ambiente e del Territorio ed il Bureau Veritas.
 
Art. 2

Il citato accordo costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 7 agosto 2001
p. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Il dirigente generale
NOTO

p. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
Il dirigente generale
GRIMALDI
 
ACCORDO

tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio della Repubblica italiana e Bureau Veritas.

L'anno duemilauno il giorno 20 del mese di luglio, in Roma nella sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono presenti, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Dr. Ignazio Noto Dirigente Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nato a Catania il 16.04.1937, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualita' di Capo dell'unita' di Gestione del Trasporto Marittimo e per vie d'acqua interne del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione e di stipulare il presente Accordo in nome e per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per la parte di competenza in seguito indicato per brevita' "Amministrazione";
il Dr. Francesco Valentini Dirigente del Ministero dell'Ambiente e del Territorio nato a Parma il 3.12.1940, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualita' di Dirigente della Div. IV - Prevenzione e lotta all'inquinamento marina - e di stipulare il presente Accordo in nome e per conto del Ministero dell'Ambiente e del Territorio per la parte di competenza in seguito indicato per brevita' "Amministrazione";
il Dr. Armando Capurro nato a Genova il 19 maggio 1953 legale rappresentante del Bureau Veritas con sede in Via XX Settembre 14, 16121 Genova, autorizzato con procura da Bureau Veritas in seguito per brevita' "Organismo", a stipulare in nome e per conto di Bureau Veritas con sede in 17 bis, Place des Reflets -Paris La Defense 2 - 92400 Courbevoie.
I costituiti stipulano il presente atto al quale premettono:

a) che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto
con il Ministero dell'ambiente ha indicato - ai sensi dell'art. 4
comma 6 del D.lgvo 3 agosto 1998 n. 314 e successive modificazioni
- con decreto del 1 dicembre 2000 pubblicato sulla G.U. della R.I.
no302 del 29 dicembre 2000, le modalita' per la presentazione
delle istanze di autorizzazione da parte degli Organismi
riconosciuti ed i criteri per il rilascio dell'autorizzazione
stessa; b) che il Bureau Veritas e' stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 4
della Direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre 1994,
riguardante le disposizioni e le norme comuni per gli Organismi
che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e
le pertinenti attivita' delle Amministrazioni marittime; c) che il Bureau Veritas ha presentato in data 2 marzo 1999 istanza
di autorizzazione ai sensi del D.lgvo 314/98, art. 4,
successivamente integrata in data 5 febbraio 2001; d) che il Bureau Veritas in data 5 febbraio 2001 ha dichiarato che
l'istanza di cui al punto c) e la documentazione allegata sono
conformi ai criteri di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti e
della Navigazione di concerto con il Ministro dell'Ambiente di cui
sopra e' cenno; e) che la Commissione Consultiva, istituita con Decreto Dirigenziale
del 20/9/99 modificato dal D.D. 4/12/2000, ha trasmesso la
relazione finale sulla valutazione dei requisiti degli Organismi
di classifica;

Tutto quanto sopra premesso e che fa parte integrante del presente Accordo, si conviene e stipula quanto segue: .sp,
Art. 1
(soggetti)

Sono parti del presente Accordo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Ambiente e del Territorio e Bureau Veritas.
Art. 2
(oggetto)

1. Costituiscono oggetto del presente Accordo, l'autorizzazione all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al rilascio dei certificati di legge, di cui alle Convenzioni SOLAS 1974, MARPOL 1973/78 ed alla Convenzione sulla linea di carico del 1966 e successivi relativi emendamenti, la definizione di fini, clausole, condizioni e requisiti dell'autorizzazione, nonche' il rilascio dei certificati di' seguito elencati:

a) certificato di bordo libero; b) certificato di sicurezza costruzioni di navi da carico; c) certificato di sicurezza ICOF; d) certificato COF; e) certificato ICOF GC; f) certificato COF GC; g) certificato IOPP; h) certificato IPPC; i) certificato di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione
delle regole prescritte per il rilascio della certificazione da
a)ad h);

2. il Bureau Veritas puo' rilasciare i certificati di cui al comma 1) solo per le navi in classe;
3. il primo rilascio del certificato di cui alla lett. i) del presente articolo, in relazione a ciascuna unita', e' soggetto all'approvazione dell'Amministrazione.
Art. 3
(Modalita' del primo rilascio del certificato di esenzione)

1. Il Bureau Veritas deve trasmettere il certificato di esenzione all'Amministrazione unitamente a copia dei verbali delle ispezioni e controlli effettuati, ai fini del rilascio del certificato stesso, nonche' ogni altra utile documentazione.
2. L'Ufficio competente dell'Amministrazione approva o eventualmente rifiuta motivatamente, l'approvazione del certificato di esenzione, entro trenta giorni dall'acquisizione degli atti di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Decorso inutilmente tale termine, il certificato di esenzione e' approvato, a meno che, prima della scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, l'Ufficio competente dell'Amministrazione non richieda ulteriori elementi istruttori; in tal caso detto Ufficio si esprimera' entro i trenta giorni successivi all'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori richiesti.
4. Il rinnovo del certificato di esenzione viene effettuato direttamente dal Bureau Veritas.
Art. 4
(Compensi per il rilascio dei certificati)

L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra il Bureau Veritas e i soggetti che richiedono le attivita' oggetto del presente Accordo.
Art. 5 (Obblighi dell'Organismo Riconosciuto nell'espletamento delle
attivita'
di ispezione e controllo ai fini del rilascio dei certificati)

1. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' autorizzata il Bureau Veritas si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attivita' alle esclusive dipendenze del Bureau Veritas, oppure alle dipendenze di altri organismi di classifica con i quali il Bureau Veritas abbia un accordo, a condizione che detti ultimi organismi siano stati riconosciuti.
2. In ogni caso le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del Bureau Veritas, sono vincolate al sistema di qualita' del medesimo.
3. Il Bureau Veritas nell'espletamento dell'attivita' di controllo di cui all'art. 2 del presente Accordo, si impegna a cooperare per agevolare la rettifica delle deficienze rilevate nell'ambito dell'attivita' di Port State Control, laddove richiesto ed a riferire all'Amministrazione.
4. Il Bureau Veritas si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar luogo a conflitto di interessi.
Art. 6
(Obblighi di informazione)

1. Il Bureau Veritas riferira' all'Amministrazione, con frequenza semestrale, le informazioni enumerate nell'art. 7 del D.lgvo 314/98 ed eventuali ulteriori informazioni, ove in tal senso concordato tra il Bureau Veritas e l'Amministrazione, con semplice scambio di corrispondenza.
2. L'Amministrazione fornira' al Bureau Veritas tutta la documentazione necessaria perche' il Bureau Veritas possa prestare i servizi di certificazione di legge;
3. il Bureau Veritas non dovra', per ragioni di sicurezza, emettere certificati a favore di una nave declassata o che stia cambiando classe, prima di aver consultato l'Amministrazione per decidere se sia necessaria un'ispezione completa;
4. il Bureau Veritas accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le Norme, Istruzioni e Moduli richiesti dall'Amministrazione stessa rispetto al lavoro eseguito dal Bureau Veritas, in conformita' al presente Accordo;
5. il Bureau Veritas accetta di comunicare all'Amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attivita' di certificazione di cui al presente Accordo, nonche' le eventuali variazioni ed aggiornamenti;
6. normative, istruzioni e rapporti saranno redatti in lingua italiana o inglese;
7. il Bureau Veritas si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attivita' svolta per conto dell'Amministrazione stessa.
Art. 7
(Interpretazioni ed equivalenze)

1. Il Bureau Veritas riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti dalle Convenzioni internazionali applicabili, sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione, ove ritenuto necessario.
2. Nel caso in cui taluni dei predetti requisiti non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del Bureau Veritas, informandone tempestivamente l'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave puo' procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi e senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.
Art. 8
(controlli)

1. L'Amministrazione verifica ogni due anni, decorrenti dalla data del provvedimento di autorizzazione, la permanenza in capo a Bureau Veritas dei requisiti che hanno consentito il suo riconoscimento o l'autorizzazione all'esecuzione dei compiti di cui all'art. 2 del presente Accordo.
Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente indipendente che la stessa si riserva di designare.
2. Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'Amministrazione dal Bureau Veritas sulla base dei costi effettivi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.
3. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere in ogni tempo a verifiche ulteriori infrabiennali che riterra' opportune, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi certificate dal Bureau Veritas.
4. Le spese relative alle verifiche di cui al punto 3 saranno ugualmente rimborsate all'Amministrazione secondo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
5.a) L'Amministrazione puo' riferire alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione Europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti del Bureau Veritas.

b) Il rapporto sulle verifiche compiute sara' comunicato al Bureau
Veritas che fara' conoscere le sue osservazioni
all'Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto. c) L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del Bureau
Veritas, ne terra' debito conto, prima di sottoporre il rapporto
alla Commissione Europea. d) In ogni caso gli esecutori delle verifiche ispettive sono
vincolati da obblighi di riservatezza.
Art. 9
(durata)

1. La durata del presente Accordo corrisponde alla durata del provvedimento autorizzatorio di cui questo stesso Accordo costituisce il presupposto.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del D.lgv.o 314/98 cosi' come modificato dall'art. 6 del D.lgvo 169/00, il presente Accordo ha durata indeterminata, tuttavia ciascuna delle parti puo' recedere dall'Accordo dando un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, ciascuna delle parti puo' comunicare per iscritto la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo. In tal caso, qualora prima della scadenza suddetta si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo e l'Amministrazione, se del caso, adegua il relativo provvedimento di autorizzazione. Ove prima della scadenza, tra le parti non si pervenga ad un'intesa, allo scadere del termine cessano gli effetti giuridici dell' Accordo.
Art. 10
(responsabilita)

Bureau Veritas e' direttamente responsabile delle certificazioni emesse, oggetto del presente Accordo, secondo le norme dell'Ordinamento giuridico italiano.
Art. 11
(interpretazione dell' Accordo)

Il presente Accordo e' interpretato e regolato in conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano ed in particolare al Decreto legislativo 314/98 cosi' come modificato dal Decreto legislativo 169/00.
Art. 12
(foro competente)

1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sara' decisa dal Foro di Roma.
2. A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in Viale dell'Arte 16, 00144 Roma e il Bureau Veritas presso la propria rappresentanza in Italia denominata Bureau Veritas, Via XX Settembre 14, 16121 Genova.

Per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (firma illeggibile)

Per il Ministero dell'Ambiente e del Territorio (firma illeggibile)

Per il Bureau Veritas (firma illeggibile)
 
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