Gazzetta n. 237 del 11 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 4 ottobre 2001
Contributo straordinario agli istituti e/o enti di ricerca o formazione pubblici e privati ricompresi nell'Obiettivo 1 del territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, di trasferimento delle funzioni dei soppressi organismi dell'intervento straordinario presso il MURST;
Visto l'art. 6 della legge n. 104/1995 che regola la competenza MURST nelle aree depresse del settore della ricerca;
Considerato che gli istituti scientifici e culturali a cui si rivolge il presente bando, operano in settori determinanti per la crescita e lo sviluppo delle realta' territoriali e sociali in cui essi stessi operano;
Ritenuta la necessita' di promuovere l'assegnazione di un contributo straordinario per il funzionamento strumentale alle attivita' di ricerca e/o formazione degli istituti scientifici e culturali nelle aree depresse dell'obiettivo 1, in quanto i succitati istituti, causa anche la soppressione dell'intervento straordinario, hanno visto diminuire i loro flussi finanziari ai fini della loro immissione sul mercato per l'autofinanziamento previsto a regime;
Visto il decreto ministeriale n. 623 dell'8 ottobre 1996 che regolamenta i criteri e le modalita' per la concessione di contributi per il funzionamento degli istituti scientifici;
Visto il regolamento CEE n. 2052/1988, riguardante le aree ricadenti nell'obiettivo 1 e successive modifiche;
Vista la delibera CIPE del 25 maggio 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000 di assegnazione di risorse finanziarie per opere di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio 2000 che comprende una quota di lire 15 miliardi (Euro 7.746.853,49) per le esigenze degli istituti di ricerca nel Mezzogiorno;
Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;
Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999;
Visto il decreto ministeriale n. 982 del 30 marzo 2001 registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2001, registro n. 1, foglio n. 303, dal quale si evincono i soggetti ammissibili e che stabilisce che con successivo decreto, da emanarsi entro trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del bando, saranno fissati i termini della presentazione delle domande e la relativa documentazione a supporto;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti legittimati ad accedere ai contributi
1. I contributi straordinari del citato decreto verranno erogati agli istituti e/o enti di ricerca e/o formazione privati e pubblici, ad esclusione delle universita', con sede operativa nelle aree ricomprese nell'obiettivo 1 del territorio nazionale per il periodo 2000-2006 e che svolgano istituzionalmente attivita' di ricerca e/o formazione post-universitaria di particolare rilievo e interesse per lo sviluppo del territorio.
2. I contributi di cui al comma precedente sono destinati alla totale copertura di attivita' di ricerca e/o formazione, ovvero all'acquisto, ammodernamento, noleggio di attrezzature di ricerca e/o didattiche.
 
Art. 2.
C r i t e r i
1. Per la concessione dei contributi di che trattasi il procedimento amministrativo di valutazione e selezione delle richieste si svolge sulla base della valutazione dei seguenti elementi:
a) rilevanza della produzione scientifica attraverso la valutazione delle pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali, monografie, atti diversi, brevetti; rilevanza delle attivita' di formazione post universitaria, valutate attraverso i suoi risultati in termini di persone formate e del loro inserimento;
b) tradizione storica dell'ente, sua rilevanza nazionale ed internazionale e sua attualita', sulla base dei riscontri riconosciuti nella comunita' scientifica;
c) con riferimento a specifici progetti di ricerca, l'interesse scientifico e la capacita' dell'istituto proponente di realizzare il progetto;
d) attivita' di ricerca o di formazione post universitaria in collaborazione con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare della Unione europea e loro rilevanza;
e) collegamento dell'attivita' con il piano nazionale della ricerca e il piano quadro dell'Unione europea;
f) rapporto fra l'entita' e la qualificazione del personale coinvolto nell'attivita' di ricerca e/o formazione e gli obiettivi da conseguire;
g) coerenza e congruita' della richiesta rispetto alle attivita' da svolgere e in relazione ad altre fonti di finanziamento dell'ente, in particolare per quanto riguarda il coordinamento con altri contributi ordinari o straordinari di fonte M.I.U.R.
 
Art. 3.
1. Per la concessione dei finanziamenti la domanda, con i progetti allegati, a pena di decadenza, deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, al M.I.U.R. - Servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attivita' di ricerca - Uff. VII - Settore bilancio a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. La domanda deve contenere tutti gli elementi che permettano la completa individuazione del beneficiario, ivi compresa la ragione sociale, la sede ed il codice fiscale e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
a) atto costitutivo;
b) statuto ed estremi relativi al riconoscimento della personalita' giuridica, ove concessa;
c) per i soggetti privati certificato di vigenza dell'ente attestante che non e' soggetto a procedimenti fallimentari o concorsuali. In caso di amministrazioni controllate trasmissione del provvedimento del tribunale;
d) struttura organizzativa e di ricerca e/o di formazione con indicazione del personale in organico nonche' di altro personale in servizio o collaboratore esterno;
e) situazione finanziaria (conto consuntivo dell'esercizio precedente, bilancio preventivo dell'esercizio in corso e preventivo dell'esercizio di riferimento), distinguendo le spese di ricerca e/o formative da quelle strutturali;
f) progetto specifico di ricerca e/o formazione che si intende realizzare con allegato studio di fattibilita' del progetto stesso;
g) indicazione di eventuali finanziamenti per strutture di ricerca e/o di formazione acquisti nell'ambito del PS 35/Ricerca o della azione organica n. 2 "Sostegno all'innovazione" della legge n. 64/1986; e/o di finanziamenti per attivita' di ricerca o formazione in base a strumenti normativi di competenza del MIUR;
h) per chi ha gia' fatto domanda di finanziamento presso questo Ministero e' sufficiente una autocertificazione attestante quanto richiesto ai precedenti punti del presente bando.
 
Art. 4.
Il M.I.U.R. si avvarra' di apposita commissione per la valutazione delle domande di contributo ed andranno prioritariamente considerate quelle provenienti da soggetti che versano in particolari situazioni di accertata crisi finanziaria.
Sulla base dell'esito delle valutazioni, con apposito decreto direttoriale, verra' stabilita la ripartizione delle risorse nell'ambito dello stanziamento massimo complessivo di lire 15 miliardi (Euro 7.746.853,49).
Roma, 4 ottobre 2001
Il direttore generale: Criscuoli
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone