IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE DEL  DIPARTIMENTO  DELLA  QUALITA'  DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI   -   DIREZIONE   GENERALE   PER  LA  QUALITA'  DEI  PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;  Vista  la  legge  10  febbraio  1992,  n.  164,  recante  una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina per  il procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;  Vista  la  legge  27  marzo  2001,  n.  122,  recante  disposizioni modificative  ed integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica del-l'8 febbraio 1971,  con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Bianco di Custoza", e successive modifiche;  Visto  il  decreto  direttoriale  30  luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale - n. 186 dell'11 agosto 2001, recante  "Modifica  al  disciplinare  di  produzione  dei  vini della denominazione di origine contrallata "Bianco di Custoza ";  Considerato  che  per  mero errore materiale non e' stato riportato all'art.  2  del  sopra  citato  decreto  il  riferimento  al periodo transitorio,  stabilito in sessanta giorni, utili per poter iscrivere i  vigneti  all'apposito  albo  al  fine  della  rivendicazione della denominazione  di  origine  controllata  "Bianco  di  Custoza" per il prodotto   ottenuto   gia'   a   decorrere  dalla  corrente  campagna vendemmiale;  Ritenuto  pertanto  necessario  doversi  procedere  alla  rettifica dell'art. 2 del decreto direttoriale di cui alle premesse;                              Decreta:                           Articolo unico  L'art.  2  del  disposto  del  decreto direttoriale 30 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 dell'11 agosto 2001, recante "Modifica al disciplinare di produzione dei vini della  denominazione  di origine controllata "Bianco di Custoza ", e' integrato dal seguente comma:    "I  soggetti  che intendono produrre e porre in commercio, gia' a partire  dalla  vendemmia  2001,  i  vini  a denominazione di origine controllata  "Bianco  di Custoza" ed i cui vigneti non sono compresi, in  tutto  o  in  parte,  nell'albo  dei  vigneti corrispondente alla denominazione  di  origine controllata "Bianco di Custoza" che con il decreto  sopra  citato viene modificata, sono tenuti ad effettuare la denuncia  dei  rispettivi  terreni vitati entro sessanta giorni dalla data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n.  164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve".  Restano  confermate tutte le altre disposizioni contenute nel sopra citato decreto direttoriale.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 3 ottobre 2001                             Il direttore generale reggente: Ambrosio  |