| Gazzetta n. 237 del 11 ottobre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 11 luglio 2001 |  
| Ammissione  dei progetti di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, per complessive L. 16.836.400.000 (Euro 8.695.274,94). |  
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                            IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI  -  SERVIZIO  PER  LO  SVILUPPO  ED  IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI RICERCA  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero   della   ricerca  scientifica  e  tecnologica  di  seguito denominato MURST;  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;  Vista  la  legge  14 gennaio  1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con modificazioni,   dalla  legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  recante: "Modifiche  alla  legge  1  marzo  1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";  Viste  le  domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre  1997, n. 629, riguardante le modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art.  6,  comma  5,  del  decreto-legge  8 febbraio  1995, n. 32, convertito  nella  legge  7 aprile  1995,  n. 104, a valere sui fondi della   legge  n.  488  del  19 dicembre  1992  e  i  relativi  esiti istruttori;  Viste  le  proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico aree depresse  nella  riunione  del  13 dicembre  2000 verbale n. 66 ed in particolare  i  progetti  S 208-P ed S 207-P per i quali il C.T.S. ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;  Visto  il  supplemento istruttorio fornito dall'istituto di credito richiesto da questo Ministero con nota 19 marzo 2001, n. 5893;  Vista   la   disponibilita'   del  cap.  7365  P.G.  02,  esercizio finanziario 2001;  Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni  nella  predetta riunione e' in corso di acquisizione la certificazione  di  cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, cosi' come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;                              Decreta:                               Art. 1.  I   seguenti   progetti   di   ricerca   industriale   e   sviluppo precompetitivo  sono  ammessi  alle  agevolazioni ai sensi del citato decreto  ministeriale  n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalita' di seguito indicate: Ditta:  Alenia  Marconi  System  S.p.a.  -  Roma (classificata grande impresa).  Progetto: S207P.  Titolo del progetto: Architetture di elaborazione avanzate.  Entita'  delle  spese  nel progetto approvato: L. 17.435.000.000 di cui:    in zona non eleggibile, L. 2.207.000.000;    in zona art. 92, par. 3, lettera a), L. 15.228.000.000;    in zona art. 92, par. 3, lettera c), L. 0;    in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0.  Entita' delle spese ammissibili; L. 15.228.000.000.  Ripartizione  delle  spese  tra  attivita' di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:    L.  9.481.000.000  per ricerca industriale e L. 7.954.000.000 per sviluppo precompetitivo.  Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera d), punti 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.  Ammontare   massimo  complessivo  del  contributo  nella  spesa  L. 9.988.700.000.  Numero delle quote in cui e' frazionata l'erogazione: 3.  Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 3.329.570.000.  Intensita'  media  di  agevolazione  derivante  dalla  ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 54,52%.  Intensita'   effettiva   di  agevolazione  considerato  l'andamento temporale delle spese: 57,29%.  Tasso  applicato  per  le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo  dell'ESL  vigente  al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.  Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1 settembre 1999.  Ammissibilita'  delle  spese  a  decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 10 maggio 1999.  Qualora,  tra  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data   di   inizio   delle  attivita'  progettuali  ed  il  tasso  di attualizzazione  a  tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del  contributo  massimo,  l'istituto  di  credito  convenzionato, ne dovra'  tenere  conto  al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.  Condizioni:    l'operativita'    del    presente    decreto    e'    subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.  La stipula del contratto e' subordinata alla verifica dei parametri di affidabilita' economico finanziaria sulla richiedente. Ditta:  Alenia  Marconi  Systems S.p.a. - Roma - (classificata grande impresa).  Progetto: S208-P.  Titolo  del  progetto:  Nuove  antenne  per i radar di sorveglianza tridimensionale ad elevata copertura.  Entita'  delle  spese  nel progetto approvato: L. 16.740.000.000 di cui:    in zona non eleggibile L. 2.650.000.000;    in zona art. 92, par. 3, lettera a), L. 14.090.000.000;    in zona art. 92, par. 3, lettera c), L. 0;    in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0.  Entita' delle spese ammissibili, L. 14.090.000.000.  Ripartizione  delle  spese  tra  attivita' di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:    L.  7.763.000.000  per ricerca industriale e L. 8.977.000.000 per sviluppo precompetitivo.  Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera d), punto 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.  Ammontare   massimo  complessivo  del  contributo  nella  spesa  L. 6.847.700.000.  Numero delle quote in cui e' frazionata l'erogazione: 3.  Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.282.570.000.  Intensita'  media  di  agevolazione  derivante  dalla  ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 40,91%.  Intensita'   effettiva   di  agevolazione  considerato  l'andamento temporale delle spese: 39,07%.  Tasso  applicato  per  le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo  dell'ESL  vigente  al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.  Durata del progetto: 36 mesi a partire dal 1 settembre 1999.  Ammissibilita'  delle  spese  a  decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 10 maggio 1999.  Qualora,  tra  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data   di   inizio   delle  attivita'  progettuali  ed  il  tasso  di attualizzazione  a  tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del  contributo  massimo,  l'istituto  di  credito  convenzionato, ne dovra'  tenere  conto  al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.  Condizioni:    l'operativita'    del    presente    decreto    e'    subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.  |  
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