Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 26 settembre 2001
Modalita' di determinazione e di erogazione dello stoccaggio strategico, disposizioni per la gestione di eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas, e direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 20012002 degli stoccaggi nazionali di gas.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 12, comma 2, prevede che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione agli utenti che ne facciano richiesta, ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacita' e purche' i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 12, comma 5, prevede che i titolari di concessione di coltivazione individuano la disponibilita' di stoccaggio necessarie per la modulazione della produzione dei giacimenti dei quali detengono la concessione di coltivazione le comunichino al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 12, comma 9, prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, stabilisce i limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento delle capacita' di stoccaggio di working gas strategico e di modulazione, anche in relazione alla capacita' di punta degli stoccaggi stessi;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 28, commi 2 a 4 e all'art. 36 prevede che ai fini della sicurezza del sistema nazionale e nella fase di transizione del sistema il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' emanare apposite direttive per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artiginato in data 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana de1 5 giugno 2001, mediante il quale sono state, tra l'altro, emanate specifiche direttive per assicurare l'effettuazione del ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema stesso e le esigenze di modulazione dei clienti, in attesa dall'emanazione delle delibere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di cui all'art. 12, comma 7 e all'art. 24, comma 5, dello stesso decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, con le quali devono essere stabiliti i criteri per la predisposizione dei codici di rete e di stoccaggio da parte delle imprese del gas;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che all'art. 8, comma 7, prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e definisce gli obblighi di sicurezza;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con legge 3 agosto 2001, n. 317, recante istituzione del Ministero delle attivita' produttive, al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di energia, precedentemente attribuiti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Ritenuto che, all'approssimarsi dell'inizio della fase di erogazione dagli stoccaggi, in attesa dell'emanazione delle sopra citate delibere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sia necessario emanare ulteriori direttive per assicurare l'avvio del ciclo di erogazione degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamemo del sistema del gas e le esigenze dei clienti;
Ritenuto che occorra emanare disposizioni in merito alle modalita' di utilizzo della riserva strategica ed indirizzi per la gestione delle eventuali emergenze che dovessero presentarsi durante il funzionamento del sistema nazionale del gas;
Decreta:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce:
a) le modalita' di determinazione e di erogazione dei volumi di stoccaggio strategico;
b) le disposizioni per la gestione delle eventuali emergenze durante il funzionamento del sistema del gas;
c) le direttive transitorie per assicurare l'avvio della fase di erogazione 2001-2002 degli stoccaggi nazionali, al fine di salvaguardare il sicuro funzionamento del sistema stesso e le esigenze di modulazione dei clienti.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) decreto legislativo n. 164 del 2000: decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2000;
b) decreto 27 marzo 2001: decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 27 marzo 2001, emanata ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 164 del 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile 2001;
c) decreto 9 maggio 2001: decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, emanato ai sensi degli articoli 12 e 28 del decreto legislativo n. 164 del 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2001;
d) anno contrattuale di stoccaggio: periodo intercorrente fra il 1 aprile e il 31 marzo dell'anno successivo.
Per quanto non diversamente specificato valgono le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e all'art. 1, comma 2, del decreto 9 maggio 2001.
 
Art. 2.
Determinazione dello stoccaggio strategico
1. A parziale modifica di quanto stabilito all'art. 3 del decreto del 9 maggio 2001, entro il 15 gennaio di ciascun anno, le imprese del gas che intendono effettuare importazioni di gas nel corso dell'anno contrattuale di stoccaggio successivo, sono tenute a comunicare al Ministero delle attivita' produttive i programmi di importazione per ciascuna infrastruttura di approvvigionamento, specificando la provenienza del gas. Il Ministero delle attivita' produttive comunica i dati di cui all'art. 3, comma 4, del decreto 9 maggio 2001 all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la quale ripartisce il servizio di stoccaggio strategico tra le imprese di stoccaggio entro il seguente 15 febbraio, in base alle modalita' di cui all'art. 3, comma 5 del decreto del 9 maggio 2001.
2. Entro il 1 marzo di ciascun anno, le imprese di stoccaggio pubblicano, sulla base della ripartizione operata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, le disponibilita' di stoccaggio strategico di loro competenza e le condizioni per l'accesso a tale servizio.
3. Entro il 15 marzo di ciascun anno, le imprese del gas che intendono effettuare importazioni di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea nell'anno contrattuale successivo, sono tenute a stipulare con le imprese di stoccaggio un contratto per la disponibilita' di stoccaggio strategico in funzione dei volumi di gas da importare.
4. Qualora nel corso dell'anno contrattuale di stoccaggio intervengano nuove iniziative di importazione di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea, di durata sia inferiore che superiore ad un anno, i relativi soggetti importatori sono tenuti a stipulare contratti per la disponibilita' di stoccaggio strategico con una impresa di stoccaggio entro quindici giorni dalla stipulazione del relativo contratto di trasporto con una impresa di trasporto.
5. Al termine dell'anno contrattuale di stoccaggio le imprese di stoccaggio, sulla base dei dati ad esse comunicati dalle imprese di trasporto interessate, provvedono ad effettuare le eventuali compensazioni dell'onere complessivo derivante dal mantenimento dello stoccaggio strategico determinato ai sensi dell'art. 3 del decreto 9 maggio 2001, calcolato rispetto alle importazioni da Paesi non appartenenti all'Unione europea complessivamente effettuate, considerando anche i volumi relativi ad importazioni di durata inferiore ad un anno, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3, comma 6, del decreto legislativo n. 164 del 2000 e dall'art. 8, comma 1, del decreto 27 marzo 2001, in base a modalita' definite dall'Autorita' per l'energia elettrica a il gas, nell'ambito della determinazione delle tariffe per l'attivita' di stoccaggio ai sensi dell'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000. In attesa di tale determinazione si applicano le tariffe determinate e pubblicate dalle imprese di stoccaggio.
 
Art. 3.
Erogazione dello stoccaggio strategico
1. L'erogazione dello stoccaggio strategico e' in via generale effettuata nei casi di cui agli articoli 4, 5 e 6. Qualora i volumi di gas di stoccaggio strategico siano utilizzati in casi diversi, si applicano anche le disposizioni di cui all'art. 7.
2. E' fatta salva per il Ministero delle attivita' produttive, in caso di riscontrate gravi irregolarita' nel ricorso all'erogazione della riserva strategica, o di mancato rispetto di quanto stabilito al comma 4, la possibilita' di revoca delle autorizzazioni e concessioni rilasciate ai soggetti responsabili dell'attivazione di tale erogazione da parte delle imprese di stoccaggio e di trasporto.
3. Ai sensi di quanto previsto all'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 164 del 2000, le imprese di trasporto sono responsabili dell'utilizzo in caso di necessita' degli stoccaggi strategici di gas naturale direttamente connessi con la rispettiva rete, nonche' della verifica delle situazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6. Le imprese di trasporto e di stoccaggio non sono in via generale autorizzate ad effettuare gli interventi necessari all'erogazione di volumi di gas dello stoccaggio strategico nei casi previsti dal presente decreto.
4. Ai fini della sicurezza di funzionamento del sistema del gas, in caso di erogazione di volumi di gas di stoccaggio strategico, l'impresa che ne ha usufruito e' tenuta ad acquistare dal soggetto proprietario del gas destinato a stoccaggio strategico un volume di gas pari a quello erogato, a condizioni tali da garantire al soggetto cedente la disponibilita' di mezzi finanziari per procedere al riacquisto e alla ricostituzione in giacimento di un equivalente volume di gas nel piu' breve tempo possibile e comunque entro la successiva fase di iniezione. L'impresa che ha usufruito dell'erogazione di volumi di gas di stoccaggio strategico e' in ogni caso tenuta, all'atto dell'acquisto del gas erogato, ad impegnarsi a rivendere gli stessi volumi di gas al soggetto cedente, al fine della relativa ricostituzione in giacimento entro gli stessi termini temporali. Nei casi di cui al presente comma non trovano applicazione i corrispettivi per il bilanciamento del sistema di cui alla delibera del 30 maggio 2001, n. 120, dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
5. Nel caso in cui l'erogazione di volumi di gas dello stoccaggio strategico possa pregiudicare la possibilita' di erogare le portate definite per la modulazione stagionale, l'impresa di stoccaggio interessata comunichera' immediatamente tale situazione al Comitato di cui all'art. 8, al fine di definire le modalita' operative da seguire per gestire l'emergenza.
6. I volumi di stoccaggio strategico erogati ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, e successivamente ricostituiti, non rientrano nei limiti di cui all'art. 19 del decreto legislativo n. 164 del 2000.
 
Art. 4. Interruzione o riduzione delle importazioni da Paesi non appartenenti
all'Unione europea
1. L'erogazione dei volumi disponibili ai fini dello stoccaggio strategico si intende autorizzata per una interruzione o una riduzione delle importazioni da Paesi non appartenenti all'Unione europea quando tale evento non e' associabile a motivazioni di carattere commerciale ma esclusivamente tecniche e non preventivabili, che l'impresa titolare del contratto di importazione dovra' adeguatamente documentare al Ministero delle attivita' produttive entro due giorni dalla manifestazione dell'evento.
2. Qualora il Ministero delle attivita' produttive, sentito, ove ritenuto opportuno, il Comitato di cui all'art. 8, non riconosca fondate le motivazioni dell'interruzione o riduzione delle importazioni, l'impresa titolare del contratto di importazione, oltre quanto stabilito all'art. 3, comma 4, e in aggiunta ai corrispettivi di sbilanciamento che saranno stabiliti nei codici di trasporto e di stoccaggio, e' tenuta al versamento alle imprese di stoccaggio e di trasporto interessate di una penale stabilita dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, fatta salva la possibilita' per il Ministero delle attivita' produttive di procedere alla revoca delle autorizzazioni o concessioni ad essa rilasciate. In attesa della determinazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di tale penale e dell'adozione dei codici di trasporto e stoccaggio conformi ai criteri di cui all'art. 24, comma 5, e all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000, il suo ammontare e' determinato e pubblicato dalle imprese di trasporto e di stoccaggio interessate, ferma restando la successiva compensazione nei confronti dei soggetti interessati.
 
Art. 5. Interruzione o riduzione delle importazioni da Paesi appartenenti
all'Unione europea ed emergenze sulla rete nazionale dei gasdotti.
1. Nel caso in cui si abbia una interruzione o riduzione delle importazioni da Paesi appartenenti all'Unione europea per cui l'impresa di trasporto riscontri la necessita' di utilizzo dei volumi di stoccaggio strategico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4. L'impresa che ha usufruito dell'utilizzo di tali volumi, oltre quanto stabilito all'art. 3, comma 4, e' tenuta a versare alle imprese di trasporto e stoccaggio un corrispettivo stabilito dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la quale altresi' determina le modalita' con cui l'impresa di stoccaggio interessata ripartisce tra gli importatori da Paesi non appartenenti all'Unione europea il corrispettivo versato. In attesa della determinazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di tale corrispettivo, il suo ammontare e' determinato e pubblicato dalle imprese di trasporto e di stoccaggio interessate, ferma restando la successiva compensazione nei confronti dei soggetti interessati.
2. Nel caso in cui si renda necessario l'utilizzo dei volumi di stoccaggio strategico a causa di problemi di trasporto sulla rete nazionale di gasdotti, l'impresa di trasporto interessata procede a quanto necessario, fermo restando quanto stabilito all'art. 3, comma 4, comunicando al Ministero delle attivita' produttive ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro due giorni dalla manifestazione dell'evento le ragioni di tale necessita'. Gli oneri conseguenti per l'impresa di trasporto sono riconosciuti dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nell'ambito delle tariffe di trasporto del successivo anno contrattuale.
 
Art. 6.
Stagione invernale globalmente fredda
1. Qualora si verifichi una stagione invernale globalmente piu' fredda rispetto a quella considerata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas nei provvedimenti emananti ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto legislativo n. 164 del 2000, le imprese del gas nel corso della stagione invernale possono richiedere al Ministero delle attivita' produttive l'accesso in via eccezionale ai volumi di gas di stoccaggio strategico, dimostrando la variazione effettiva dei consumi dei propri clienti rispetto a quelli inizialmente utilizzati per determinare la prenotazione di capacita' e di volume di modulazione. In attesa delle determinazioni sopra indicate, i parametri per la definizione degli obblighi di modulazione per una stagione invernale globalmente fredda sono stabiliti dal Ministero delle attivita' produttive, su proposta del Comitato di cui all'art. 8, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
2. Il Ministero delle attivita' produttive, sentito, ove ritenuto opportuno, il Comitato di cui all'art. 8, puo' autorizzare in forma programmata l'accesso di cui al comma 1.
 
Art. 7.
Altri casi di utilizzo dello stoccaggio strategico
1. Nel caso in cui una impresa di trasporto comunichi ad una impresa di stoccaggio che una impresa del gas ha determinato un utilizzo di gas dallo stoccaggio strategico per motivi diversi da quelli indicati agli articoli 4, 5 e 6, l'impresa del gas che ha usufruito di tale erogazione, oltre quanto stabilito all'art. 3, comma 4, e in aggiunta ai corrispettivi di sbilanciamento stabiliti nei codici di trasporto e di stoccaggio, e' tenuta a versare alla impresa di stoccaggio interessata una penale stabilita dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la quale altresi' determina le modalita' con cui la stessa impresa di stoccaggio ripartisce tra gli importatori da Paesi non appartenenti all'Unione europea la penale versata. In attesa della determinazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di tale penale e dell'adozione dei codici di trasporto e stoccaggio conformi ai criteri di cui all'art. 24, comma 5, e all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000, il suo ammontare e' determinato e pubblicato dalle imprese di stoccaggio interessate, ferma restando la successiva compensazione nei confronti dei soggetti interessati.
2. In caso di mancato versamento della penale entro trenta giorni dalla richiesta, il Ministero delle attivita' produttive, su segnalazione dell'impresa di stoccaggio interessata, puo' procedere alla revoca delle autorizzazioni o concessioni rilasciate all'impresa del gas inadempiente.
 
Art. 8.
Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio
1. E' istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas, di seguito denominato Comitato, presieduto dal direttore generale della Direzione generale per l'energia e per le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive, e composto da un dirigente della stessa Direzione generale, da un rappresentante dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, e da un rappresentante di ogni impresa di trasporto e di stoccaggio operante sul territorio nazionale. Il Comitato puo' essere integrato, ove opportuno, con rappresentanti di altre amministrazioni, o esperti nel settore designati dal Ministro delle attivita' produttive.
2. Il Comitato, con funzione consultiva del Ministero delle attivita' produttive, e' nominato dal Ministro delle attivita' produttive ed ha il compito di:
a) formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, intendendosi con tale termine tutte le fattispecie che comportano il rischio di mancata copertura del fabbisogno di portata oraria del sistema nazionale del gas coerentemente con il fabbisogno giornaliero di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000;
b) individuare gli strumenti di intervento in caso di emergenza, tra i quali:
imposizione dell'obbligo nei confronti delle imprese che hanno contratti di importazione di massimizzare gli approvvigionamenti, in linea con i valori massimi contrattualmente previsti per ciascuna fonte, nelle situazioni in cui si approssimi un periodo di freddo eccezionale a frequenza ventennale, come indicato nelle previsioni di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000;
interruzione delle forniture aventi contratti interrompibili;
modifica, ai fini della sicurezza, delle tolleranze per gli sbilanci giornalieri ammesse sul sistema di trasporto;
c) formulare proposte per la definizione della procedura e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti;
d) effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema del gas, in relazione alle situazioni di emergenza.
Il Comitato puo' essere altresi' consultato dal Ministero delle attivita' produttive in merito a questioni attinenti al funzionamento del sistema del gas.
3. Il Comitato si riunisce periodicamente per svolgere i compiti di cui al comma 2 e in ogni caso quando si verificano condizioni di emergenza del sistema nazionale del gas.
4. Il Ministero delle attivita' produttive, su proposta del Comitato, determina ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo n. 164 del 2000, le regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza, e gli obblighi di sicurezza, in funzione delle diverse situazioni di emergenza del sistema nazionale del gas. Le informazioni relative sono pubblicate nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
5. In prima applicazione il Comitato, nell'individuare le situazioni di emergenza, tiene conto dell'esigenza di garantire comunque la copertura del fabbisogno di portata oraria, coerentemente con il fabbisogno giornaliero di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000, alla meta' del mese di gennaio 2002.
6. Nell'ambito del Comitato, i rappresentanti delle imprese di trasporto e di stoccaggio riferiscono, in particolare durante i casi di emergenza, in merito al monitoraggio giornaliero delle immissioni e dei prelievi dalla rete nazionale dei gasdotti, con dettaglio relativo alle singole infrastrutture di importazione, alla produzione nazionale, ai prelievi e alle immissioni in stoccaggio, nonche' ai consumi, con particolare riferimento al settore civile in funzione dell'andamento climatico.
 
Art. 9.
Gestione delle situazioni di emergenza
1. Nel caso le imprese di trasporto e di stoccaggio verifichino che l'andamento delle immissioni e dei prelievi dagli stoccaggi si discosta da quanto previsto all'inizio della fase di erogazione, o comunque ravvisino l'approssimarsi o il verificarsi delle condizioni di emergenza cui all'art. 8, adottano le azioni conseguenti, nel rispetto delle regole stabilite ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.
2. I titolari delle concessioni di stoccaggio adottano direttamente gli interventi operativi di emergenza, fermo restando il rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e successivamente li comunicano alle sezioni periferiche dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia.
3. Le imprese di trasporto e di stoccaggio rendono note ai soggetti interessati tempestivamente, e comunque non oltre tre giorni dalla data dell'intervento, le decisioni operative adattate, anche mediante pubblicazione su siti Internet, e le comunicano al Ministero delle attivita' produttive e all'Autorita' per l'energia elettica e il gas entro gli stessi termini.
4. Le imprese di trasporto e di stoccaggio, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole di cui all'art. 8, comma 4, non sono tenute a corrispondere ai soggetti che usufruiscono dei servizi di trasporto o di stoccaggio alcuna penale per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui al presente capo, ne' alcun risarcimento per i danni che i suddetti soggetti dovessero subire in conseguenza di tali inadempimenti.
5. In caso di cessazione della situazione di emergenza o di sua evoluzione positiva, le imprese di trasporto e di stoccaggio sospendono o adeguano le misure adottate con le stesse modalita' di cui ai commi 1, 2 e 3.
 
Art. 10.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente Capo disciplinano transitoriamente le attivita' di erogazione dai giacimenti di stoccaggio durante la fase di erogazione degli anni 2001-2002, fino all'approvazione da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas dei codici di stoccaggio previsti all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000.
 
Art. 11.
Fase di erogazione 2001-2002
1. Il volume totale di stoccaggio strategico e la portata massima relativa alla maggiore delle importazioni di gas prodotto da Paesi non appartenenti all'Unione europea per la fase di erogazione 2001-2002 sono quelli definiti all'art. 3, comma 6, del decreto del 9 maggio 2001.
2. I titolari di concessioni di stoccaggio sono tenuti a rendere pubblici, anche mediante l'utilizzo di siti Internet entro dieci giorni dalla data di notifica del presente decreto, i dati sulle capacita' di portata giornaliera complessivamente disponibili per la fase di erogazione per il complesso di giacimenti di stoccaggio dei quali sono titolari, in relazione alle previsioni di cui all'art. 9, comma 3, del decreto 9 maggio 2001, nonche' le condizioni contrattuali e le tariffe relative alla fase di erogazione dal sistema di stoccaggio.
3. Le imprese del gas e i clienti idonei che hanno avuto accesso agli stoccaggi nella fase di iniezione, o che subentrino a dette imprese secondo le modalita' di cui all'art. 10 del decreto 9 maggio 2001, sono tenuti a confermare, entro il quinto giorno precedente la data preventivata di inizio della fase di erogazione, i propri impegni per la fase di erogazione sulla base delle modalita' e delle condizioni pubblicate dagli operatori di stoccaggio, coerentemente con l'analogo impegno delle capacita' di trasporto in uscita dagli stoccaggi. Gli stessi soggetti altresi' precisano entro gli stessi termini i volumi mensili programmati e le portate massime giornaliere coerenti con le previsioni di cui all'art. 9, comma 3, del decreto 9 maggio 2001, distinte con dettaglio almeno mensile, nel rispetto delle disponibilita' tecniche pubblicate dalle imprese di stoccaggio. Le imprese di stoccaggio comunicano al Ministero delle attivita' produttive ed all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas eventuali necessita' di modifica delle richieste delle imprese per il rispetto di quanto previsto al presente comma.
4. Il volume totale richiesto in erogazione dagli stoccaggi da ciascuna impresa del gas o cliente idoneo, di cui al comma 3, non puo' essere superiore al totale da questa immesso in fase di iniezione, o comunque per essa disponibile al momento dell'inizio della fase di erogazione. Nel caso in cui un'impresa evidenzi, in fase di definizione degli impegni di erogazione, esigenze superiori legate al fabbisogno di modulazione dei rispettivi clienti finali, direttamente o indirettamente forniti per l'inverno 2001-2002, per i quali la stessa impresa detiene, alla data della richiesta, il relativo contratto, l'impresa interessata dovra' presentare istanza al Ministero delle attivita' produttive, che puo' autorizzare le imprese di stoccaggio secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto 9 maggio 2001. Il gas richiesto in eccedenza rispetto alle disponibilita' per la modulazione e' acquistato dall'impresa interessata nelle quantita' autorizzate.
5. Nel caso le richieste di portata giornaliera dei soggetti di cui al comma 3 siano superiori alle disponibilita' di portata giornaliera di cui al comma 2, tenuto conto della necessita' di salvaguardare i livelli di sicurezza previsti dal decreto legislativo n. 164 del 2000, le imprese di stoccaggio provvederanno, per la sola fase di erogazione 2001-2002, a ripartire gli eccessi secondo il seguente ordine di priorita':
a) titolari di concessione di coltivazione, limitatamente ai volumi di stoccaggio minerario, e imprese di trasporto, limitatamente alle esigenze di gestione dello svaso e dell'invaso della rete nazionale dei gasdotti;
b) imprese del gas, per la quota relativa alla vendita di gas ai clienti non idonei;
c) clienti idonei, limitatamente ai volumi relativi ai propri consumi, in base ad autocertificazione;
d) imprese del gas, per la quota relativa alla vendita di gas ai clienti idonei, in base ad autocertificazione.
6. Nel caso le richieste di portata giornaliera dei soggetti di cui al comma 3 siano inferiori alle disponibilita' di cui al comma 2, tenuto conto delle previsioni di cui di cui all'art. 9, comma 3, del decreto 9 maggio 2001, la copertura degli oneri relativi, per la fase di erogazione 2001-2002, indicata dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas con propria delibera.
7. Al fine di garantire la sicurezza del sistema nazionale del gas, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi e la salvaguardia delle sue prestazioni, i soggetti che usufruiscono dei servizi di stoccaggio sono tenuti allo scrupoloso rispetto dei vincoli cui sono sottoposti i programmi di erogazione. Per assicurare il rispetto di tali vincoli, i soggetti stessi sono tenuti a corrispondere alle imprese di stoccaggio e di trasporto penali, applicabili oltre bande di tolleranza che, in attesa delle delibere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di cui agli articoli 12, comma 7, e 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164 del 2000, sono determinate dalle imprese stesse, e pubblicate secondo quanto stabilito al comma 2, ed il cui livello e' fissato in funzione dell'obiettivo di preservare in ogni caso la sicurezza delle prestazioni. Le imprese che usufruiscono dei servizi di stoccaggio sono tenute a presentare su richiesta alle imprese di stoccaggio adeguate garanzie finanziarie a copertura di eventuali inadempienze.
8. Nel caso in cui un'impresa del gas che abbia accesso ai servizi di trasporto sbilanci la rete con prelievi maggiori rispetto alle immissioni, la compensazione su base mensile, ai fini dell'ottimizzazione del sistema degli stoccaggi, avverra' prioritariamente mediante prelievo dai volumi di gas da essa detenuti a qualsiasi titolo in stoccaggio, e, in secondo luogo mediante acquisto di volumi di gas liberamente effettuato con altre imprese di gas che detengano a qualsiasi titolo volumi di gas in stoccaggio, comunicato con preavviso almeno mensile all'impresa di trasporto interessata. Ove tale soluzione non risulti possibile, si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della delibera n. 120 del 2001 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. Qualora si verifichi un utilizzo dei volumi di gas dallo stoccaggio strategico, l'impresa del gas e' invece tenuta a quanto stabilito dagli articoli 3 e 7.
9. Nel caso in cui una impresa del gas determini, rispetto alla allocazione effettuata da una impresa di trasporto, uno sbilancio di volume che implichi una immissione sia fisica, sia unicamente contabile, di gas in stoccaggio, l'impresa alla quale e' imputabile tale immissione non prevista puo' effettuare prioritariamente una compensazione mediante vendita di volumi di gas liberamente effettuata con altre imprese del gas che detengano a qualsiasi titolo volumi di gas in stoccaggio, entro i trenta giorni successivi alla allocazione, stipulare un contratto di stoccaggio a condizioni meno favorevoli rispetto ai contratti stipulati per modulazione, secondo condizioni contrattuali definite dall'impresa di stoccaggio interessata. Ove tali soluzioni non risultino possibili, si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 della delibera n. 120 del 2001 dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. In caso di inadempienze da parte dell'impresa del gas, l'impresa di stoccaggio, in qualita' di depositario, puo' rivalersi sul gas in giacimento, salvo risarcimento degli ulteriori danni.
10. Nel caso in cui, rispetto ai programmi di erogazione ed alle bande di tolleranza definite ai sensi del comma 7 si verifichino scostamenti tali da creare potenziali situazioni di emergenza del sistema del gas si applicano le disposizioni di cui al capo II.
 
Art. 12.
Disposizioni finali
1. Sono fatti salvi i poteri in materia dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
Il presente decreto sara' pubblicato nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 settembre 2001
Il Ministro: Marzano
 
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