Gazzetta n. 235 del 9 ottobre 2001 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001, n. 368
Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalla CES, dall'UNICE e dal CEEP;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, ed, in particolare, l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2001;
Acquisiti i pareri delle permanenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Apposizione del termine
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
2. L'apposizione del termine e' priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma l.
3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
4. La scrittura non e' tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.



Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicate e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce, tra l'altro,
che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare decreti aventi valore di legge e
regolamenti.
- La direttiva n. 1999/70/CE, e' pubblicata in G.U.C.E
n. L 175 del 10 luglio 1999.
- La legge 29 dicembre 2000, n. 422, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 2000". L'art. 1, commi 1 e 3 e' il
seguente:
"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
di un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti
per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi
di cui agli allegati A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui
all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
ed al Senato della Repubblica affinche' su di essi sia
espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione,
il parere delle Commissioni competenti per materia,
nonche', nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lettera g),
della commissione parlamentare per le questioni regionali;
decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per
il parere delle commissioni scada nei trenta giorni che
precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni".



 
Art. 2. Disciplina aggiuntiva per il trasporto aereo ed i servizi
aeroportuali
1. E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato quando l'assunzione sia effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al quindici per cento dell'organico aziendale che, al 1 gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale puo' essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione della direzione provinciale del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui al presente articolo.
 
Art. 3
Divieti

1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non e' ammessa: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di
sciopero; b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita'
produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato
lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il
contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto
sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti,
ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge
23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non
superiore a tre mesi; c) presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione
dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al
trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori
adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine; d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione
dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.



Note all'art. 3:
- La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca "Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro". L'art. 4 della succitata
legge cosi' recita:
"Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita). -
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento
straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso
di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di
non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i
lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure
alternative, ha facolta' di avviare le procedure di
mobilita' ai sensi del presente articolo.
2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di
cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva
per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di categoria.
In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione
deve essere effettuata alle associazioni di categoria
aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di
categoria puo' essere effettuata per il tramite
dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa
aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere
indicazione: dei motivi che determinano la situazione di
eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi,
per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee
a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in
tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita'; del
numero, della collocazione aziendale e dei profili
professionali del personale eccedente, nonche' del
personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione
del programma di mobilita'; delle eventuali misure
programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano
sociale della attuazione del programma medesimo del metodo
di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da
quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla
contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata
copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di
anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di
una somma pari al trattamento massimo mensile di
integrazione salariale moltiplicato per il numero dei
lavoratori ritenuti eccedenti.
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della
ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere
contestualmente inviate all'ufficio provinciale del lavoro
e della massima occupazione.
5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle
rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive
associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,
allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a
determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di
utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante
contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione
del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la
riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di
ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in
particolare, a facilitare la riqualificazione e la
riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti
sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo
ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita
entro quarantacinque giorni dalla data del ricevimento
della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima da'
all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione comunicazione scritta sul risultato della
consultazione e sui motivi del suo eventuale esito
negativo. Analoga comunicazione scritta puo' essere inviata
dalle associazioni sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il
direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un
ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche
formulando proposte per la realizzazione di un accordo.
Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal
ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione della comunicazione dell'impresa
prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalla
procedura di mobilita' sia inferiore a dieci, i termini di
cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla meta'.
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la
procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facolta'
di collocare in mobilita' gli impiegati, gli operai e i
quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di
essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso.
Contestualmente, l'elenco dei lavoratori collocati in
mobilita', con l'indicazione per ciascun soggetto del
nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del
livello di inquadramento, dell'eta', del carico di
famiglia, nonche' con puntuale indicazione delle modalita'
con le quali sono stati applicati i criteri di scelta di
cui all'art. 5, comma 1, deve essere comunicato per
iscritto all'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione competente, alla commissione regionale per
l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma
2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a collocare in
mobilita' i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a
quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la
stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza
rispetto a quella dovuta ai sensi dell'art. 5, comma 4,
mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, da
effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla
data di determinazione del numero dei lavoratori posti in
mobilita'.
11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle
procedure di cui al presente articolo, che prevedano il
riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti
eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al secondo
comma dell'art. 2103 del codice civile, la loro
assegnazione a mansioni diverse da quelle svolte.
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di
efficacia ove siano state effettuate senza l'osservanza
della forma scritta e delle procedure previste dal presente
articolo.
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa
integrazione, al termine del periodo di godimento del
trattamento di integrazione salariale, rientrano in
azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel
caso di eccedenze determinate da fine lavoro nelle imprese
edili e nelle attivita' stagionali o saltuarie, nonche' per
i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo
determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unita'
produttive ubicate in diverse province della stessa regione
ovvero in piu' regioni, la competenza a promuovere
l'accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al
direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima
occupazione ovvero al Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le
comunicazioni previste dal comma 4.
15-bis. Gli obblighi di informazione, consultazione e
comunicazione devono essere adempiuti indipendentemente dal
fatto che le decisioni relative all'apertura delle
procedure di cui al presente articolo siano assunte dal
datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il
datore di lavoro che viola tali obblighi non puo' eccepire
a propria difesa la mancata trasmissione, da parte
dell'impresa che lo controlla, delle informazioni relative
alla decisione che ha determinato l'apertura delle predette
procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge
12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decreto-legge
30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione dell'art. 4-bis,
nonche' il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979,
n. 36.".
- L'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' il
seguente:
"Art. 24 (Norme in materia di riduzione del personale).
- 1. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 2 a 12 e
15-bis, e all'art. 5, commi da 1 a 5, si applicano alle
imprese che occupino piu' di quindici dipendenti e che, in
conseguenza di una riduzione o trasformazione di attivita'
o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque
licenziamenti, nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna
unita' produttiva, o in piu' unita' produttive nell'ambito
del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni
si applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso
arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque
riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano
anche quando le imprese di cui al medesimo comma intendano
cessare l'attivita'.
3. Quanto previsto all'art. 4, commi 3, ultimo periodo,
e 10, e all'art. 5, commi 4 e 5, si applica solo alle
imprese di cui all'art. 16, comma 1. Il contributo previsto
dall'art. 5, comma 4, e' dovuto dalle imprese di cui
all'art. 16, comma 1, nella misura di nove volte il
trattamento iniziale di mobilita' spettante al lavoratore
ed e' ridotto a tre volte nei casi di accordo sindacale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano nei casi di scadenza dei rapporti di lavoro a
termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi
di attivita' stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per
riduzione di personale di cui al primo comma dell'art. 11
della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato
dall'art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, e'
disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti
intimati prima della data di entrata in vigore della
presente legge.".
- L'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, e' il seguente:
"2. I lavoratori in mobilita' possono essere assunti
con contratto di lavoro a termine di durata non superiore a
dodici mesi. La quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro e' pari a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni. Nel caso in cui, nel corso del suo
svolgimento, il predetto contratto venga trasformato a
tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per
ulteriori dodici mesi in aggiunta a quello previsto dal
comma 4.".
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
reca "Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n.
89/654/CEE, n. 89/655/ CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE,
n. 90/270/CEE, n. 90/394/ CEE, n. 90/679/CEE, n. 93/88/CEE,
n. 97/42/CE e n. 1999/38/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il
lavoro". L'art. 4 cosi' recita:
"Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e
del preposto). - 1. Il datore di lavoro, in relazione alla
natura dell'attivita' dell'azienda ovvero dell'unita'
produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi
per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a
rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il
datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di
protezione e dei dispositivi di protezione individuale,
conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza.
3. Il documento e' custodito presso l'azienda ovvero
l'unita' produttiva.
4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione interno o esterno all'azienda
secondo le regole di cui all'art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione interno o esterno all'azienda secondo le regole
di cui all'art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico
competente.
5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per
la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e comunque, di gestione dell'emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai
mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto
delle capacita' e delle condizioni degli stessi in rapporto
alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei
dispositivi di protezione individuale, sentito il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinche' soltanto i
lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni
aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiede l'osservanza da parte del medico
competente degli obblighi previsti dal presente decreto,
informandolo sui processi e sui rischi connessi
all'attivita' produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni
di rischio in caso di emergenza e da' istruzioni affinche'
i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa;
i) informa il piu' presto possibile i lavoratori
esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa
il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione;
l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate,
dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attivita' in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il
rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute e consente
al rappresentante per la sicurezza di accedere alle
informazioni ed alla documentazione aziendale di cui
all'art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che
le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati
cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano
un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro
sono annotati il nome, il cognome, la qualifica
professionale dell'infortunato, le cause e le circostanze
dell'infortunio, nonche' la data di abbandono e di ripresa
del lavoro. Il registro e' redatto conformemente al modello
approvato con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive
modifiche, ed e' conservato sul luogo di lavoro, a
disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione
di tale decreto il registro e' redatto in conformita' ai
modelli gia' disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei
casi previsti dall'art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei lavoratori,
nonche' per il caso di pericolo grave e immediato. Tali
misure devono essere adeguate alla natura dell'attivita',
alle dimensioni dell'azienda, ovvero dell'unita'
produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui
al comma 1 ed elabora il documento di cui al comma 2 in
collaborazione con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e con il medico competente nei
casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria,
previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di
cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche
del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l'azienda
ovvero l'unita' produttiva, la cartella sanitaria e di
rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria,
con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna
copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del
rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa
richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o piu'
decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della
sanita', sentita la commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro,
in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni
dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per
gli adempimenti documentali di cui al presente articolo.
Tali disposizioni non si applicano alle attivita'
industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica
ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle
centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori
nucleari, alle aziende estrattive ed altre attivita'
minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito
separato di esplosivi, polveri e munizioni, e alle
strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo
periodo, con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanita', sentita la commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e
per l'igiene del lavoro, possono essere altresi' definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosita',
nei quali e' possibile lo svolgimento diretto dei compiti
di prevenzione e protezione in aziende ovvero unita'
produttive che impiegano un numero di addetti superiore a
quello indicato nell'allegato I;
b) i casi in cui e' possibile la riduzione a una sola
volta all'anno della visita di cui all'art. 17, lettera h),
degli ambienti di lavoro da parte del medico competente,
ferma restando l'obbligatorieta' di visite ulteriori,
allorche' si modificano le situazioni di rischio.
11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota
[1] dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende
familiari, nonche' delle aziende che occupano fino a dieci
addetti non e' soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e
3, ma e' tenuto comunque ad autocertificare per iscritto
l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e
l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante
per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi
di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonche' le
aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a
particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di
specifici settori produttivi con uno o piu' decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e
forestali e dell'interno, per quanto di rispettiva
competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e
di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del
presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici
assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici
uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed
educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta,
per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e
manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal
presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si
intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all'amministrazione competente o al soggetto
che ne ha l'obbligo giuridico.".



 
Art. 4.
Disciplina della proroga
1. Il termine del contratto a tempo determinato puo' essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga e' ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attivita' lavorativa per la quale il contratto e' stato stipulato a tempo determinato. Con esclusivo riferimento a tale ipotesi la durata complessiva del rapporto a termine non potra' essere superiore ai tre anni.
2. L'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso e' a carico del datore di lavoro.
 
Art. 4-bis (5) (( (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la
violazione
delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro e' tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennita' di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. ))
 
Art. 5.
Scadenza del termine e sanzioni Successione dei contratti
1. Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato ai sensi dell'articolo 4, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al venti per cento fino al decimo giorno successivo, al quaranta per cento per ciascun giorno ulteriore.
2. Se il rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il trentesimo giorno negli altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuita', il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto.
 
Art. 6.
Principio di non discriminazione
1. Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilita', il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine.
 
Art. 7.
Formazione
1. Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovra' ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi possono prevedere modalita' e strumenti diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a tempo determinato ad opportunita' di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione, promuoverne la carriera e migliorarne la mobilita' occupazionale.
 
Art. 8.
Criteri di computo
1. Ai fini di cui all'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ove il contratto abbia durata superiore a nove mesi.



Nota all'art. 8:
- La legge 20 maggio 1970, n. 300, reca: "Norme sulla
tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della
liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento". L'art. 35 della succitata
legge cosi' recita:
"Art. 35 (Disposizioni finali e penali). - 1. Per le
imprese industriali e commerciali, le disposizioni del
titolo III, ad eccezione del primo comma dell'art. 27,
della presente legge si applicano a ciascuna sede,
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che
occupa piu' di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni
si applicano alle imprese agricole che occupano piu' di
cinque dipendenti.
2. Le norme suddette si applicano, altresi', alle
imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello
stesso comune occupano piu' di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale
occupano piu' di cinque dipendenti anche se ciascuna unita'
produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti.
3. Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8,
9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro
provvedono ad applicare i principi di cui alla presente
legge alle imprese di navigazione per il personale
navigante.".



 
Art. 9.
Informazioni
1. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi definiscono le modalita' per le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero disponibili nell'impresa, in modo da garantire loro le stesse possibilita' di ottenere posti duraturi che hanno gli altri lavoratori.
2. I medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro definiscono modalita' e contenuti delle informazioni da rendere alle rappresentanze dei lavoratori in merito al lavoro a tempo determinato nelle aziende.
 
Art. 10.
Esclusioni e discipline specifiche
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo in quanto gia' disciplinati da specifiche normative:
a) i contratti di lavoro temporaneo di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni;
b) i contratti di formazione e lavoro;
c) i rapporti di apprendistato, nonche' le tipologie contrattuali legate a fenomeni di formazione attraverso il lavoro che, pur caratterizzate dall'apposizione di un termine, non costituiscono rapporti di lavoro.
2. Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto legislativo i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell'agricoltura e gli operai a tempo determinato cosi' come definiti dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi e' ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell'avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l'impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo.
4. E' consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purche' di durata non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione dell'articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le previsioni di cui agli articoli 6 e 8.
5. Sono esclusi i rapporti instaurati con le aziende che esercitano il commercio di esportazione, importazione ed all'ingresso di prodotti ortofrutticoli.
6. Restano in vigore le discipline di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, all'articolo 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
7. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto del contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, e' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi. Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attivita' per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
b) per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalita', ivi comprese le attivita' gia' previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
c) per l'intensificazione dell'attivita' lavorativa in determinati periodo dell'anno;
d) per specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, ovvero stipulati con lavoratori di eta' superiore ai cinquantacinque anni, o conclusi quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale.
8. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui al comma 7, di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficolta' occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui al precedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi.
9. E' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi gia' previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
10. In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore puo' esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volonta' al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.



Note all'art. 10:
- La legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive
modificazioni, reca: "Norme in materia di promozione
dell'occupazione".
- Il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, reca:
"Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge
23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei
sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e
dei relativi contributi". L'art. 12, comma 2, del succitato
decreto legislativo cosi' recita:
"2. Ai fini della distinzione di cui al comma 1 le
locuzioni di salariato fisso a contratto annuo e categorie
similari contenute in leggi, atti aventi forza di legge ed
atti amministrativi sono equivalenti a quella di operaio a
tempo indeterminato, ferma restando per ogni altra
locuzione l'equivalenza a quella di operaio a tempo
determinato.".
- Si riporta il testo dell'art. 2118 del codice civile:
"Art. 2118 (Recesso dal contratto a tempo
indeterminato). - 1. Ciascuno dei contraenti puo' recedere
dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il
preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme
corporative], dagli usi o secondo equita'.
In mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto verso
l'altra parte a un'indennita' equivalente all'importo della
retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso.
La stessa indennita' e' dovuta dal datore di lavoro nel
caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di
lavoro.
- Per quanto riguarda la legge 23 luglio 1991, n. 223,
si veda alla nota dell'art. 3.
- La legge 8 marzo 2000, n. 53, reca: "Disposizioni per
il sostegno della maternita' e della paternita', per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle citta'.". L'art. 10 della succitata legge
recita:
"Art. 10 (Sostituzione di lavoratori in astensione). -
1. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in
sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o
facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, puo'
avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al
periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori
previsti dalla contrattazione collettiva.
2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i
contributi a carico del datore di lavoro che assume
lavoratori con contratto a tempo determinato in
sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli
articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
come modificati dalla presente legge, e' concesso uno
sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del
presente comma trovano applicazione fino al compimento di
un anno di eta' del figlio della lavoratrice o del
lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del
minore adottato o in affidamento.".
- La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)". L'art.
75 della succitata legge recita:
"Art. 75 (Incentivi all'occupazione dei lavoratori
anziani). - 1. Per favorire l'occupabilita' dei lavoratori
anziani, a decorrere dal 1 aprile 2001, ai lavoratori
dipendenti del settore privato che abbiano maturato i
requisiti minimi di cui alla tabella B allegata alla legge
8 agosto 1995, n. 335, come modificata ai sensi dell'art.
59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, per l'accesso al pensionamento di
anzianita', e' attribuita la facolta' di rinunciare
all'accredito contributivo relativo all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme
sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio
della predetta facolta' e per il periodo considerato ai
commi 2 e 3, viene meno ogni obbligo di versamento
contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme
assicurative.
2. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile a
condizione che:
a) il lavoratore si impegni, al momento
dell'esercizio della facolta' medesima, a posticipare
l'accesso al pensionamento per un periodo di almeno due
anni rispetto alla prima scadenza utile prevista dalla
normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio
della predetta facolta';
b) il lavoratore e il datore di lavoro stipulino un
contratto a tempo determinato di durata pari al periodo di
cui alla lettera a).
3. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitabile piu'
volte. Dopo il primo periodo, tale facolta' puo' essere
esercitata anche per periodi inferiori rispetto a quello
indicato al comma 2, lettera a).
4. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato
a favore del lavoratore che abbia perfezionato il diritto
al pensionamento esercitando la facolta' di cui al comma 1
risulta pari a quello che sarebbe spettato alla data di
inizio del periodo di cui al comma 2, sulla base
dell'anzianita' contributiva maturata a tale data. Sono in
ogni caso salvi gli adeguamenti del trattamento
pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione
automatica al costo della vita durante il periodo di
posticipo di cui ai commi 2 e 3.
5. Per i lavoratori i quali abbiano raggiunto
un'anzianita' contributiva non inferiore ai 40 anni, prima
del raggiungimento dell'eta' di 60 anni se donna e 65 anni
se uomo, e che scelgano di restare in attivita', il 40 per
cento della contribuzione versata sul reddito di attivita'
e' destinato alle regioni di residenza ed e' finalizzato al
finanziamento di attivita' di assistenza agli anziani non
autosufficienti e alle famiglie; il restante 60 per cento
concorre all'incremento dell'ammontare della pensione,
calcolato secondo il metodo contributivo, a decorrere dal
compimento dell'eta' di quiescenza.
6. Con uno o piu' decreti del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo,
con particolare riferimento all'esercizio della facolta' di
cui al comma 1, alla verifica della sussistenza delle
condizioni di cui al comma 2 e alla reiterabilita' della
facolta' medesima di cui al comma 3.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525, recita: "Elenco che determina le attivita' a
carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo,
lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla
disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525, e successive modificazioni, reca: "Elenco
che determina le attivita' a carattere stagionale di cui
all'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge
l8 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di
lavoro a tempo determinato".
- La legge 28 febbraio 1987, n. 56, reca: "Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro". L'art. 23,
comma 2, della succitata legge cosi' recita:
"2. I lavoratori che abbiano prestato attivita'
lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi
previste dall'art. 8-bis del decreto-legge 29 gennaio 1983,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo
1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell'assunzione
presso la stessa azienda, con la medesima qualifica, a
condizione che manifestino la volonta' di esercitare tale
diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del
rapporto di lavoro.".
- La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca: "Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro". L'art. 25, comma 1, della
succitata legge cosi' recita:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 1989, i datori di lavoro
privati, che, ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono tenuti ad
assumere i lavoratori facendone richiesta ai competenti
organi di collocamento, hanno facolta' di assumere tutti i
lavoratori mediante richiesta nominativa. Tali datori di
lavoro sono tenuti, quando occupino piu' di dieci
dipendenti e qualora effettuino assunzioni, ad eccezione di
quelle di cui alla disciplina del collocamento
obbligatorio, a riservare il dodici per cento di tali
assunzioni ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui
al comma 5, anche quando siano assunzioni a termine ai
sensi dell'art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
purche' rapportate al tempo annuale di lavoro.".



 
Art. 11.
Abrogazioni e disciplina transitoria
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogate la legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni, l'articolo 8-bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonche' tutte le disposizioni di legge che sono comunque incompatibili e non sono espressamente richiamate nel presente decreto legislativo.
2. In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, manterranno, in via transitoria e salve diverse intese, la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
3. I contratti individuali definiti in attuazione della normativa previgente, continuano a dispiegare i loro effetti fino alla scadenza.
4. Al personale artistico e tecnico delle fondazioni di produzione musicale previste dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, non si applicano le norme di cui agli articoli 4 e 5.



Note all'art. 11:
- La legge l8 aprile 1962, n. 230, recava: "Disciplina
del contratto di lavoro a tempo determinato.".
- La legge 25 marzo 1983, n. 79, reca: "Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio
1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo
del lavoro e per favorire l'occupazione".
- La legge 28 febbraio 1987, n. 56, reca: "Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro". L'art. 23,
concerneva: "Disposizioni in materia di contratto a
termine".
- Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, cosi'
recita: "Disposizioni per la trasformazione degli enti che
operano nel settore musicale in fondazioni di diritto
privato". Gli articoli 4 e 5 del succitato decreto
legislativo cosi' recitano:
"Art. 4 (Personalita' giuridica delle fondazioni e
norme applicabili). - 1. Le fondazioni di cui all'art. 1
hanno personalita' giuridica di diritto privato e sono
disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal
presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di
attuazione del medesimo.".
"Art. 5 (Deliberazione di trasformazione). - 1. La
deliberazione di trasformazione deve essere assunta
dall'organo dell'ente competente in materia statutaria,
nella forma di atto pubblico, entro il termine di tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per
gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il termine
decorre dall'adozione del decreto previsto dall'art. 2,
comma 2.
2. Alla seduta devono prendere parte i componenti in
carica eventualmente nominati dallo Stato, dalla regione e
dal comune. L'organo puo' deliberare in loro assenza nella
terza seduta consecutiva nella quale l'argomento e' posto
all'ordine del giorno.
3. La fondazione conseguente alla trasformazione
dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia assorbe la
"Fondazione gestione autonoma dei concerti di Santa
Cecilia", assumendo la titolarita' di tutti i rapporti
attivi e passivi di tale ultima fondazione.".



 
Art. 12.
S a n z i o n i
1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'articolo 6, il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 (pari a 25,82 euro) a L. 300.000 (pari a 154,94 euro). Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da L. 300.000 (pari a 154,94 euro) a L. 2.000.000 (pari a 1.032,91 euro).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 settembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Ruggiero, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
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