Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Rettifica al parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di riconoscimento dei vini a indicazione geografica tipica "Golfo dei poeti La Spezia" o "Golfo dei poeti". (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001). |
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Visto il proprio parere inerente la richiesta di riconoscimento dei vini ad indicazione geografica tipica "Golfo dei poeti La Spezia" o "Golfo dei poeti" e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del 12 luglio 2001; Viste le note della regione Liguria - Dipartimento agricoltura e turismo - Servizio ispettorato funzioni agricole della provincia di La Spezia, con le quali e' stata data comunicazione circa la rinuncia, da parte degli interessati, delle previsioni della vinificazione e dell'imbottigliamento in zona previsto all'art. 5, comma 5.1, della proposta di disciplinare di produzione di che trattasi; Considerato che su detta richiesta il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha espresso il proprio favorevole avviso nel corso della riunione del 14 giugno 2001; Considerato che per mero errore materiale e' stata riportata all'art. 5 la dizione "Zona di vinificazione ed imbottigliamento" nonche', al comma 5.1, sono state previste prescrizioni relative alle operazioni di vinificazione, di eventuale arricchimento del grado zuccherino e la frizzantatura da effettuarsi all'interno del territorio dei comuni della provincia di La Spezia di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione di che trattasi, e che le stesse non risultano conformi alla normativa comunitaria nonche' al dettato dell'art. 10, comma 7, della legge n. 164/1992, si ripropone, di seguito, la pubblicazione per intero del testo dell'art. 5 della proposta di disciplinare di produzione di cui all'oggetto: "Art. 5. 5.1 - Elaborazione. Le diverse tipologie previste all'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali. La tipologia rosato deve essere ottenuta con la "vinificazione in rosato delle uve rosse, ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente. La tipologia novello deve essere ottenuta con macerazione carbonica di almeno il 35% delle uve. La tipologia passito deve essere ottenuta con l'appassimento delle uve dopo la raccolta su graticci e similari, in locali idonei anche termo-idrocondizionati con ventilazione forzata, fino a raggiungere un tenore alcolico totale di almeno 15% vol. 5.2 - Resa uva / vino e vino / ettaro. La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:
===================================================================== Tipologia | Resa uva/vino (%) | Prod. max. vino/ha (h.li) ===================================================================== Bianco | 80% | 88 Rosso | 80% | 88 Rosato | 80% | 88 Passito | 45%" | |
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