Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2001 (vai al sommario)
LEGGE 5 ottobre 2001, n. 367
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonche' conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito denominato "Accordo". 2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformita' all'articolo XXXII dell'Accordo stesso.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.



 
Art. 2. 1. Ai fini del paragrafo 3 dell'articolo II dell'Accordo, costituisce truffa in materia fiscale la condotta di chi, con artifizi o raggiri, inducendo in errore l'autorita' amministrativa, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto, con danno all'ente pubblico defraudandolo di un tributo la cui entita' comporta un reato fiscale.
 
Art. 3. 1. Il Ministro della giustizia non da' corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, nel caso in cui lo Stato richiedente non assicuri condizioni di reciprocita'.
 
Art. 4. 1. Quando le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo IV dell'Accordo possono essere utilizzate in procedimenti diversi da quello per il quale sono state richieste, il magistrato che procede ne da' immediata comunicazione all'autorita' che le ha fornite, e alle sue eventuali determinazioni si conforma. Si applica l'articolo 729 del codice di procedura penale.



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 729 del codice di
procedura penale:
"Art. 729 (Utilizzabilita' degli atti assunti per
rogatoria). - 1. Qualora lo Stato estero abbia posto
condizioni alla utilizzabilita' degli atti richiesti,
l'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali
condizioni.
2. Si applica la disposizione dell'art. 191, comma 2.".



 
Art. 5. 1. Il Ministro della giustizia provvede sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, sentita l'autorita' giudiziaria procedente e previo provvedimento di cessazione delle misure cautelari cui eventualmente siano sottoposti e, nel caso di beni assoggettati a una specifica disciplina amministrativa, sentita l'eventuale amministrazione competente.
 
Art. 6. 1. Gli atti compiuti congiuntamente con l'autorita' straniera o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno efficacia processuale se compiuti con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale. 2. Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 gli atti compiuti sono soggetti alle sanzioni processuali previste dal codice di procedura penale.
 
Art. 7. 1. Nel caso in cui l'imputato e' cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato, il Ministro della giustizia presenta la denuncia di cui all'articolo 21 della Convenzione di cui all'articolo 1, sentito il pubblico ministero competente per il procedimento e tenuto conto degli interessi delle parti offese. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'imputato sia cittadino italiano o risieda stabilmente in Italia.
 
Art. 8. 1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale a norma dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice, anche a richiesta di parte, sentito il pubblico ministero, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento penale. E' tuttavia fatto salvo il previo compimento di atti urgenti e di cui non sia possibile la ripetizione. 2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero. 3. La sospensione e' revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. 4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere.
 
Art. 9. 1. All'articolo 696 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale".



Nota all'art. 9:
- Il testo dell'art. 696 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 696. (Prevalenza delle convenzioni e del diritto
internazionale generale). - 1. Le estradizioni, le
rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali
straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali
italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere,
relativi all'amministrazione della giustizia in materia
penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione
europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a
Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle
convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle
norme di diritto internazionale generale.
2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente,
si applicano le norme che seguono.".



 
Art. 10. 1. Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, le parole: "Fuori dei casi previsti dall'articolo 726," sono sostituite dalle seguenti: "Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter,". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, e' inserito il seguente: "1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in piu' distretti di corte d'appello, la stessa e' trasmessa, direttamente dall'autorita' straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorita' giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, e' comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia". 3. Al comma 2 dell'articolo 724 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorita' straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis".



Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 724 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 724 (Procedimento in sede
giurisdizionale). - 1. Fuori dei casi previsti dagli
articoli 726 e 726-ter, non si puo' dare esecuzione alla
rogatoria dell'autorita' straniera senza previa decisione
favorevole della corte di appello del luogo in cui deve
procedersi agli atti richiesti.
1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha
per oggetto atti che devono essere eseguiti in piu'
distretti di corte d'appello, la stessa e' trasmessa,
direttamente dall'autorita' straniera, o tramite il
Ministero della giustizia o altra autorita' giudiziaria
italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che
determina secondo le forme previste dagli articoli 32,
comma 1, e 127, in quanto compatibili, la corte d'appello
competente, tenuto conto anche del numero di atti da
svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con
riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie
interessate. L'avviso di cui all'art. 127, comma 1, e'
comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte
di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti
alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al
Ministero della giustizia.
2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal
Ministro di grazia e giustizia, presenta la propria
requisitoria alla corte di appello e trasmette senza
ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle
rogatorie dell'autorita' straniera che si riferiscono ai
delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis.
3. Il presidente della Corte fissa la data dell'udienza
e ne da' comunicazione al procuratore generale.
4. La corte di esecuzione alla rogatoria con ordinanza.
5. L'esecuzione della rogatoria e' negata:
a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e
sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello
Stato;
b) se il fatto per cui procede l'autorita' straniera
non e' previsto come reato dalla legge italiana e non
risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo
consenso alla rogatoria;
c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che
considerazioni relative alla razza, alla religione, al
sesso, alla nazionalita', alla lingua, alle opinioni
politiche o alle condizioni personali o sociali possano
influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non
risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo
consenso alla rogatoria.
5-bis. L'esecuzione della rogatoria e' sospesa se
essa puo' pregiudicare indagini o procedimenti penali in
corso nello Stato.".
- Si riporta il testo dell'art. 726 del codice di
procedura penale:
"Art. 726 (Citazione di testimoni a richiesta
dell'autorita' straniera). - 1. La citazione dei testimoni
residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta
da una autorita' giudiziaria straniera, e' trasmessa al
procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere
eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma
dell'art. 167.".
- L'art. 726-ter del codice di procedura penale e'
stato introdotto dall'art. 11 della legge qui pubblicata.
- Si riporta il testo dell'art. 32, comma 1 del codice
di procedura penale:
"1. I conflitti sono decisi dalla Corte di cassazione
con sentenza in camera di consiglio secondo le forme
previste dall'art. 127. La corte assume le informazioni e
acquisisce gli altri e i documenti che ritiene necessari".
- Si riporta il testo dell'art. 127 del codice di
procedura penale:
"Art. 127 (Procedimento in camera di
consiglio). - 1. Quando si deve procedere in camera di
consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la
data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle
altre persone interessate e ai difensori. L'avviso e'
comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della
data predetta. Se l'imputato e' privo di difensore,
l'avviso e' dato a quello di ufficio.
2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono
essere presentate memorie in cancelleria.
3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari
dell'avviso nonche' i difensori sono sentiti se compaiono.
Se l'interessato e' detenuto o internato in luogo posto
fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta,
deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal
magistrato di sorveglianza del luogo.
4. L'udienza e' rinviata se sussiste un legittimo
impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto
di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o
internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il
giudice.
5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a
pena di nullita'.
6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.
7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o
notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1,
che possono proporre ricorso per cassazione.
8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente
con decreto motivato.
9. L'inammissibilita' dell'atto introduttivo del
procedimento e' dichiarata dal giudice con ordinanza, anche
senza formalita' di procedura, salvo che sia altrimenti
stabilito. Si applicano la disposizioni dei commi 7 e 8.
10. Il verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.".
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 3-bis del
codice di procedura penale:
"3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui all'art. 416-bis o 630 del
codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 461-bis ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti
dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e
dell'art. 291-quarter del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente".



 
Art. 11. 1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: "Art. 726-bis. - (Notifica diretta all'interessato). - 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorita' giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato e' trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158. Art. 726-ter. - (Rogatoria proveniente da autorita' amministrativa straniera). - 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorita' amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 724, commi 5 e 5-bis, e 725, comma 2.



Note all'art. 11:
- Si riporta il testo degli articoli 156, 157 e 158 del
codice di procedura penale:
"Art. 156 (Notificazioni dell'imputato detenuto). - 1.
Le notificazioni all'imputato sono eseguite nel luogo di
detenzione mediante consegna di copia alla persona.
2. In caso di rifiuto della ricezione se ne fa menzione
nella relazione di notificazione e la copia rifiutata e'
consegnata al direttore dell'Istituto o a chi ne fa le
veci. Nello stesso modo si provvede quando non e' possibile
consegnare la copia direttamente all'imputato, perche'
legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta
notificazione il direttore dell'istituto informa
immediatamente l'interessato con il mezzo piu' celere.
3. Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo
diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma
dell'art. 157.
4. Le disposizioni che precedono si applicano anche
quando dagli atti risulta che l'imputato e' detenuto per
causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi
la notificazione o e' internato in un istituto
penitenziario.
5. In nessun caso le notificazioni all'imputato
detenuto o internato possono essere eseguite con le forme
dell'art. 159.".
"Art. 157 (Prima notificazione all'imputato non
detenuto). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e
162, la prima notificazione all'imputato non detenuto e'
eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non e'
possibile consegnare personalmente la copia, la
notificazione e' eseguita nella casa di abitazione o nel
luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attivita'
lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva
anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi
ne fa le veci.
2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano
conosciuti, la notificazione e' eseguita nel luogo dove
l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante
consegna a una delle predette persone.
3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive
l'originale dell'atto notificato e l'ufficiale giudiziario
da' notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione
dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal
ricevimento della raccomandata.
4. La copia non puo' essere consegnata a persona minore
degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacita'
di intendere o di volere.
5. L'autorita' giudiziaria dispone la rinnovazione
della notificazione quando la copia e' stata consegnata
alla persona offesa dal reato e risulta o appare probabile
che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza
dell'atto notificato.
6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a
chi ne fa le veci e' effettuata in plico chiuso e la
relazione di notificazione e' scritta all'esterno del plico
stesso.
7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non
sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia, si procede
nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi
indicati nei commi 1 e 2.
8. Se neppure in tal modo e' possibile eseguire la
notificazione, l'atto e' depositato nella casa del comune
dove l'imputato ha l'abitazione o, in mancanza di questa,
del comune dove egli esercita abitualmente la sua attivita'
lavorativa. Avviso del deposito stesso e' affisso alla
porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla
porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua
attivita' lavorativa. L'ufficiale giudiziario da' inoltre
comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli
effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della
raccomandata.".
"Art. 158 (Prima notificazione all'imputato in servizio
militare). - 1. La prima notificazione all'imputato
militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti
e' eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di
servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna
non e' possibile, l'atto e' notificato presso l'ufficio del
comune il quale informa immediatamente l'interessato della
avvenuta notificazione con il mezzo piu' celere.".
- Il testo dell'art. 724 del codice di procedura penale
e' riportato nelle note all'art. 10.
- Si riporta il testo dell'art. 725, comma 2 del codice
di procedura penale:
"2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano
le norme di questo codice, salva l'osservanza delle forme
espressamente richieste dall'autorita' giudiziaria
straniera che non siano contrarie ai principi
dell'ordinamento giuridico dello Stato.".



 
Art. 12. 1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, sono aggiunti i seguenti: "5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria puo' essere eseguita secondo modalita' previste dall'ordinamento dello Stato, l'autorita' giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalita' indicando gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti. 5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, e' trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia".



Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 727 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 727 (Trasmissione di rogatorie ad autorita'
straniere). - 1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati
del pubblico ministero dirette, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni, alle autorita' straniere per
comunicazioni, notificazioni e per attivita' di
acquisizione probatoria, sono trasmesse al Ministro di
grazia e giustizia, il quale provvede all'inoltro per via
diplomatica.
2. Il Ministro dispone con decreto, entro trenta giorni
dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla
stessa, qualora ritenga che possano essere compromessi la
sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
3. Il Ministro comunica all'autorita' giudiziaria
richiedente la data di ricezione della richiesta e
l'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto
previsto dal comma 2.
4. Quando la rogatoria non e' stata inoltrata dal
Ministero entro trenta giorni dalla ricezione e non sia
stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorita'
giudiziaria puo' provvedere all'inoltro diretto all'agente
diplomatico o consolare italiano, informandone il Ministro
di grazia e giustizia.
5. Nei casi urgenti, l'autorita' giudiziaria trasmette
la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa e'
stata ricevuta dal Ministro di grazia e giustizia. Resta
salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al
momento della trasmissione della rogatoria, da parte
dell'agente diplomatico o consolare, all'autorita'
straniera.
5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la
domanda di assistenza giudiziaria puo' essere eseguita
secondo modalita' previste dall'ordinamento dello Stato,
l'autorita' giudiziaria, nel formulare la domanda di
assistenza, ne specifica le modalita' indicando gli
elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli
atti richiesti.
5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei
magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di
procedimenti relativi ai delitti di cui all'art. 51,
comma 3-bis e' trasmessa senza ritardo al procuratore
nazionale antimafia.".
- Il testo dell'art. 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale, e' riportato nelle note all'art. 10.



 
Art. 13. 1. All'articolo 729 del codice di procedura penale, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilita' dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali condizioni. 1-bis. Se lo Stato estero da' esecuzione alla rogatoria con modalita' diverse da quelle indicate dall'autorita' giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorita' straniera sono inutilizzabili. 1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis".



Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 729 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 729 (Utilizzabilita' degli atti assunti per
rogatoria). - 1. La violazione delle norme di cui all'art.
696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione
di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di
rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilita' dei
documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi.
Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni
all'utilizzabilita' degli atti richiesti, l'autorita'
giudiziaria e' vincolata al rispetto di tali condizioni.
1-bis. Se lo Stato estero da' esecuzione alla rogatoria
con modalita' diverse da quelle indicate dall'autorita'
giudiziaria ai sensi dell'art. 727, comma 5-bis, gli atti
compiuti dall'autorita' straniera sono inutilizzabili.
1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le
dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il
contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e
1-bis.
2. Si applica la disposizione dell'art. 191, comma 2.".
- Il testo dell'art. 696, comma 1, del codice di
procedura penale, e' riportato nella nota all'art. 9.
- Il testo dell'art. 727, comma 5-bis, e' riportato
nelle note all'art. 12.



 
Art. 14. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 730 del codice di procedura penale, e' inserito il seguente: "2-bis. Quando il procuratore generale e' informato dall'autorita' straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorita' straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2".



Nota all'art. 14:
- Il testo dell'art. 730 del codice di procedura
penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"Art. 730 (Riconoscimento delle sentenze penali
straniere per gli effetti previsti dal codice penale). -
1. Il Ministro di grazia e giustizia, quando riceve una
sentenza penale di condanna o di proscioglimento
pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani
o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di
persone sottoposte a procedimento penale nello Stato,
trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la
corte di appello, nel distretto della quale ha sede
l'ufficio del casellario competente ai fini
dell'iscrizione, una copia della sentenza, unitamente alla
traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano
allegati, e con le informazioni e la documentazione del
caso. Trasmette inoltre l'eventuale richiesta indicata
nell'art. 12, comma 2 del codice penale.
2. Il procuratore generale, se deve essere dato
riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti
previsti dall'art. 12, comma 1, numeri 1, 2 e 3 del codice
penale, promuove il relativo procedimento con richiesta
alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del
Ministero di grazia e giustizia, puo' chiedere alle
autorita' estere competenti le informazioni che ritiene
opportune.
2-bis. Quando il procuratore generale e' informato
dall'autorita' straniera, anche per il tramite del
Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza
penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la
trasmissione all'autorita' straniera con rogatoria, ai fini
del riconoscimento ai sensi del comma 2.
3. La richiesta alla corte di appello contiene la
specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento
e' domandato.".



 
Art. 15. 1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "Art. 204-bis. - (Comunicazioni dell'autorita' giudiziaria in tema di rogatoria). - 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorita' giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorita' giudiziaria che la invia direttamente all'autorita' straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia".



Note all'art. 15:
- Il testo degli articoli 724 e 726 del codice di
procedura penale, sono riportati nelle note all'art. 10.
- L'art. 726-ter del codice di procedura penale e'
riportato nelle note all'art. 11.



 
Art. 16. 1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti: "Art. 205-bis. - (Irrevocabilita' del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria). - 1. Quando e' previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non puo' essere revocato, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate. Art. 205-ter. - (Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero). - 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis. 2. Non puo' procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la possibilita' di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non ha possibilita' di colloquiare riservatamente con il suo assistito. 3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete se non conosce la lingua del luogo ove l'atto e' compiuto o quella usata per rivolgergli le domande. 4. La detenzione dell'imputato all'estero non puo' comportare la sospensione o il differimento dell'udienza quando e' possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non da' il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 420-ter del codice. 5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalita' e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 147-bis".



Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 146-bis del codice di
procedura penale:
"Art. 146-bis (Partecipazione al dibattimento a
distanza). - 1. Quando si procede per taluno dei delitti
indicati nell'art. 51, comma 3-bis, del codice, nei
confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in
stato di detenzione in carcere, la partecipazione al
dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:
a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di
ordine pubblico;
b) qualora il dibattimento sia di particolare
complessita' e la partecipazione a distanza risulti
necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento.
L'esigenza di evitare ritardi nella svolgimento del
dibattimento e' valutata anche in relazione al fatto che
nei confronti dello stesso imputato siano
contemporaneamente in corso distinti processi presso
diverse sedi giudiziarie;
c) (abrogata).
2. La partecipazione al dibattimento a distanza e'
disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o
della corte di assise con decreto motivato emesso nella
fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con
ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto e'
comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni
prima dell'udienza.
3. Quando e' disposta la partecipazione a distanza, e'
attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza
e il luogo della custodia, con modalita' tali da assicurare
la contestuale, effettiva e reciproca visibilita' delle
persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilita' di
udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento e'
adottato nei confronti di piu' imputati che si trovano, a
qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi,
ciascuno e' posto altresi' in grado, con il medesimo mezzo,
di vedere ed udire gli altri.
4. E' sempre consentito al difensore o a un suo
sostituto di essere presente nel luogo dove si trova
l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti
nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi
riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.
5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione
e' equiparato all'aula di udienza.
6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in
udienza designata dal giudice o, in caso di urgenza, del
presidente e' presente nel luogo ove si trova l'imputato e
ne attesta l'identita' dando atto che non sono posti
impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle
facolta' a lui spettanti. Egli da' atto altresi' della
osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al
secondo periodo del comma 4 nonche', se ha luogo l'esame,
delle cautele adottate per assicurarne la regolarita' con
riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella,
ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il
tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame
dell'imputato il giudice o, in caso di urgenza, il
presidente, puo' designare ad essere presente nel luogo ove
si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale
di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non svolgono,
ne' hanno svolto, attivita' di investigazione o di
protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui
riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o
l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma
dell'art. 136 del codice.
7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o
ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica
l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo
ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la
presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo
necessario al compimento dell'atto".
- Si riporta il testo dell'art. 420-ter del codice di
procedura penale:
"Art. 420-ter (Impedimento a comparire dell'imputato o
del difensore). - 1. Quando l'imputato, anche se detenuto,
non si presenta all'udienza e risulta che l'assenza e'
dovuta ad assoluta impossibilita' di comparire per caso
fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, il
giudice, con ordinanza, anche d'ufficio, rinvia ad una
nuova udienza e dispone che sia rinnovato l'avviso
all'imputato, a norma dell'art. 419, comma 1.
2. Con le medesime modalita' di cui al comma 1 il
giudice provvede quando appare probabile che l'assenza
dell'imputato sia dovuta ad assoluta impossibilita' di
comparire per caso fortuito o forza maggiore. Tale
probabilita' e' liberamente valutata dal giudice e non puo'
formare oggetto di discussione successiva ne' motivo di
impugnazione.
3. Quando l'imputato, anche se detenuto, non si
presenta alle successive udienze e ricorrono le condizioni
previste dal comma 1, il giudice rinvia anche d'ufficio
l'udienza, fissa con ordinanza la data della nuova udienza
e ne dispone la notificazione all'imputato.
4. In ogni caso la lettura dell'ordinanza che fissa la
nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per
tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.
5. Il giudice provvede a norma del comma 1 nel caso di
assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa
e' dovuta ad assoluta, impossibilita' di comparire per
legittimo impedimento, purche' prontamente comunicato. Tale
disposizione non si applica se l'imputato e' assistito da
due difensori e l'impedimento riguarda uno dei medesimi
ovvero quando il difensore impedito ha designato un
sostituto o quando l'imputato chiede che si proceda in
assenza del difensore impedito.".
- Si riporta il testo dell'art. 147-bis del codice di
procedura penale:
"Art. 147-bis (Esame delle persone che collaborano con
la giustizia e degli imputati di reato connesso). - 1.
L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla
legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo
urgente o provvisorio si svolge con le cautele necessarie
alla tutela della persona sottoposta all'esame,
determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o
dell'autorita' che ha disposto il programma o le misure di
protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal
presidente del tribunale o della corte di assise.
2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il
giudice o il presidente, sentite le parti, puo' disporre,
anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza, mediante
collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale
visibilita' delle persone presenti nel luogo dove la
persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un
ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza,
designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal
presidente, e' presente nel luogo ove si trova la persona
sottoposta ad esame e ne attesta le generalita', dando atto
della osservanza delle disposizioni contenute nel presente
comma nonche' delle cautele adottate per assicurare le
regolarita' dell'esame con riferimento al luogo ove egli si
trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale
a norma dell'art. 136 del codice.
3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente
necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame
si svolge a distanza secondo le modalita' previste dal
comma 2 nei seguenti casi:
a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a
programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito
di un processo per taluno dei delitti indicati dall'art.
51, comma 3-bis, del codice;
b) quando nei confronti della persona sottoposta ad
esame e' stato emesso il decreto di cambiamento delle
generalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 29
marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame,
il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto
dall'art. 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e
dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della
persona sia visibile;
c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei
delitti previsti dall'art. 51, comma 3-bis, del codice,
devono essere esaminate le persone indicate nell'art. 210
del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti
di cui al medesimo art. 51, comma 3-bis, anche se vi e'
stata separazione dei procedimenti.
4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da
un difensore si applicano le disposizioni previste
dell'art. 146-bis, commi 3, 4 e 6.
5. Le modalita' di cui al comma 2 possono essere
altresi' adottate, a richiesta di parte, per l'esame della
persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a
norma dell'art. 495, comma 1, del codice, o quando vi siano
gravi difficolta' ad assicurare la comparazione della
persona da sottoporre ad esame.".



 
Art. 17. 1. Dopo l'articolo 384 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 384-bis. - (Punibilita' dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero). - I delitti di cui agli articoli 366, 367, 368, 369, 371-bis, 372 e 373, commessi in occasione di un collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato e sono puniti secondo la legge italiana".



Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo degli articoli 366, 367, 368,
369, 371-bis, 372 e 373 del codice penale: "Art. 366
(Rifiuto di uffici legalmente dovuti). - Chiunque, nominato
dall'Autorita' giudiziaria perito, interprete, ovvero
custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale,
ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di
comparire o di prestare il suo ufficio, e' punito con la
reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire
sessantamila a un milione.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi
all'Autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle
predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita',
ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di
assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona
chiamata a deporre come testimonio dinanzi alla Autorita'
giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare
una funzione giudiziaria.
Se il colpevole e' un perito o un interprete la
condanna importa l'interdizione dalla professione o
dall'arte".
"Art. 367 (Simulazione di reato). - Chiunque con
denuncia, querela, richiesta o istanza anche se anonima o
sotto falso nome, diretta all'Autorita' giudiziaria o ad
altra Autorita' che a quella abbia obbligo di riferirne,
afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula
le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un
procedimento penale per accertarlo, e' punito con la
reclusione da uno a tre anni.
"Art. 368 (Calunnia). - Chiunque, con denunzia, querela
o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta
all'Autorita' giudiziaria o ad un'altra Autorita' che a
quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato
taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui
le tracce di un reato, e' punito con la reclusione da due a
sei anni".
La pena e' aumentata se s'incolpa taluno di un reato
per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione
superiore nel massimo a dieci anni o un'altra pena piu'
grave.
La reclusione e' da quattro a dodici anni, se dal fatto
deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque
anni; e' da sei a venti anni, se dal fatto deriva una
condanna all'ergastolo; [e si applica la pena
dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena
di morte].
"Art. 369 (Autocalunnia). Chiunque, mediante
dichiarazione ad alcuna delle Autorita' indicate
nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto
anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione
innanzi all'Autorita' giudiziaria, incolpa se stesso di un
reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da
altri, e' punito con la reclusione da uno a tre anni".
"Art. 371-bis (False informazioni al pubblico
ministero). - Chiunque, nel corso di un procedimento
penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire
informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni
false ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno
ai fatti sui quali viene sentito, e' punito con la
reclusione fino a quattro anni.
Ferma l'immediata procedibilita' nel caso di rifiuto di
informazioni, il procedimento penale, negli altri casi,
resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del
quale sono state assunte le informazioni sia stata
pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento
sia stato anteriormente definito con archiviazione o con
sentenza di non luogo a procedere.
Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si
applicano, nell'ipotesi prevista dall'art. 391-bis, comma
10, del codice di procedura penale, anche quando le
informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal
difensore".
"Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo
come testimone innanzi all'Autorita' giudiziaria, afferma
il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte,
cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e'
punito con la reclusione da due a sei anni"
"Art. 373 (Falsa perizia o interpretazione). - Il
perito o l'interprete che, nominato dall'Autorita'
giudiziaria, da' parere o interpretazione mendaci, e
afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene
stabilite nell'articolo precedente.
La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici
uffici, la interdizione dalla professione o dall'arte".



 
Art. 18. 1. Le disposizioni processuali della presente legge si applicano ai procedimenti in corso che versano nella fase delle indagini preliminari ovvero nei quali e' in corso o deve aver luogo l'udienza preliminare. 2. Quando gli atti sono gia' stati acquisiti al fascicolo per il dibattimento, in ogni stato e grado del giudizio l'eventuale causa di nullita' o di inutilizzabilita' deve essere rilevata dal giudice o eccepita entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Nell'ipotesi in cui l'autorita' giudiziaria nei procedimenti in corso, a seguito della dichiarazione di inutilizzabilita' o di nullita' degli atti assunti mediante rogatoria, ritenga di doverli rinnovare, i termini di custodia cautelare possono essere sospesi con ordinanza appellabile ai sensi dell'articolo 310 del codice di procedura penale. Si applicano i commi 6 e 7 dell'articolo 304 del medesimo codice. 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, nei processi per i reati di cui all'articolo 407 del codice di procedura penale, i termini di custodia cautelare sono sospesi per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti, ai sensi dell'articolo 304, comma 1, del medesimo codice. Restano fermi i limiti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 304 del codice di procedura penale. 5. Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4, il termine di prescrizione resta sospeso per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale.



Note all'art. 18:
- Si riporta il testo degli articoli 304, 310 e 407 del
codice di procedura penale:
"Art. 304 (Sospensione dei termini di durata massima
della custodia cautelare). - 1. I termini previsti
dall'art. 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a
norma dell'art. 310, nei seguenti casi:
a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
il dibattimento e' sospeso o rinviato per impedimento
dell'imputato o del suo difensore, ovvero su richiesta
dell'imputato o del suo difensore, sempre che la
sospensione o il rinvio non siano stati disposti per
esigenze di acquisizione della prova o a seguito di
concessione di termini per la difesa;
b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui
il dibattimento e' sospeso o rinviato a causa della mancata
presentazione, dell'allontanamento o della mancata
partecipazione di uno o piu' difensori che rendano privo di
assistenza uno o piu' imputati;
c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei
termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3;
c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in
cui l'udienza e' sospesa o rinviata per taluno dei casi
indicati nelle lettere a) e b) e durante la pendenza dei
termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3.
2. I termini previsti dall'art. 303 possono essere
altresi' sospesi quando si procede per taluno dei reati
indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a), nel caso di
dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente
complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o
si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel
giudizio sulle impugnazioni.
3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione e'
disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero,
con ordinanza appellabile a norma dell'art. 310.
4. I termini previsti dall'art. 303, comma 1, lettera
a), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma
dell'art. 310, se l'udienza preliminare e' sospesa o
rinviata per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere
a) e b), del presente articolo.
5. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato, e di cui
al comma 4, non si applicano ai coimputati ai quali i casi
di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si
proceda nei loro confronti previa separazione dei processi.
6. La durata della custodia cautelare non puo' comunque
superare il doppio dei termini previsti dall'art. 303,
commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine
previsto dall'art. 303, comma 1, lettera b), numero 3-bis),
e i termini aumentati della meta' previsti dall'art. 303,
comma 4, ovvero, se piu' favorevole, i due terzi del
massimo della pena temporanea prevista per il reato
contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena
dell'ergastolo e' equiparata alla pena massima temporanea.
7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che
per il limite relativo alla durata complessiva della
custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di
sospensione di cui al comma 1, lettera b)".
"Art. 310 (Appello). - 1. Fuori dei casi previsti
dall'art. 309, comma 1, il pubblico ministero, l'imputato e
il suo difensore possono proporre appello contro le
ordinanze in materia di misure cautelari personali,
enunciandone contestualmente i motivi.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 309, commi 1,
2, 3, 4 e 7. Dell'appello e' dato immediato avviso
all'Autorita' giudiziaria procedente che, entro il giorno
successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata, e
gli atti su cui la stessa si fonda. Il procedimento davanti
al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme
previste dall'art. 127. Fino al giorno dell'udienza gli
atti restano depositati in cancelleria con facolta' per il
difensore di esaminarli e di estrarne copia. Il tribunale
decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti.
3. L'esecuzione della decisione con la quale il
tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero,
dispone una misura cautelare e' sospesa fino a che la
decisione non sia divenuta definitiva".
"Art. 407 (Termini di durata massima delle indagini
preliminari). - 1. Salvo quanto previsto dall'art. 393,
comma 4, la durata delle indagini preliminari non puo'
comunque superare diciotto mesi.
2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le
indagini preliminari riguardano:
a) i delitti appresso indicati:
1) delitti di cui gli articoli 285, 286, 416-bis e
422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2,
e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43;
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli
575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello
stesso codice penale;
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo;
4) delitti commessi per finalita' di terrorismo o
di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la
legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonche'
delitti di cui agli articoli 270, terzo comma 270-bis,
secondo comma, e 306, secondo comma del codice penale;
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione
nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o
tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi
clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge
18 aprile 1975, n. 110;
6) delitti di cui agli articoli 73 limitatamente
alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74
del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
7) delitto di cui all'art. 416 del codice penale
nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
7-bis) dei delitti previsti dagli articoli 600-bis,
comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 609-bis nelle ipotesi
aggravate previste dall'art. 609-ter, 609-quater,
609-octies del codice penale;
b) notizie di reato che rendono particolarmente
complesse le investigazioni per la molteplicita' di fatti
tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone
sottoposte alle indagini o di persone offese;
c) indagini che richiedono il compimento di atti
all'estero;
d) procedimenti in cui e' indispensabile mantenere il
collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
dell'art. 371.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 415-bis, qualora il
pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o
richiesto l'archiviazione nel termine stabilito della legge
o prorogato del giudice, gli atti di indagine compiuti dopo
la scadenza del termine non possono essere utilizzati."
- Si riporta il testo dell'art. 159 del codice penale:
"Art. 159 (Sospensione del corso della prescrizione). -
Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di
autorizzazione a procedere o di questione deferita ad altro
giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del
procedimento penale o dei termini di custodia cautelare e'
imposta da una particolare disposizione di legge.
La sospensione del corso della prescrizione, nei casi
di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si
verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua
la relativa richiesta.
La prescrizione riprendere il suo corso dal giorno in
cui e' cessata la causa della sospensione. In caso di
autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione
riprende dal giorno in cui l'autorita' competente accoglie
la richiesta.".



 
Art. 19. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.050 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 20. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 ottobre 2001

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

--------

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 371):
Presentato dal sen. Pianetta ed altri il 2 luglio 2001.
Assegnato alle commissioni riunite 2a (Giustizia) e 3a
(Affari esteri), in sede referente, il 4 luglio 2001, con
pareri delle commissioni 1a, 5a e 6a.
Esaminato dalle commissioni riunite il 12, 18, 24, 25 e
26 luglio 2001.
Esaminato in aula il 2 agosto 2001 ed approvato il 3
agosto 2001.
Camera dei deputati (atto n. 1507):
Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e III
(Affari esteri), in sede referente, il 7 settembre 2001 con
pareri delle commissioni I e V.
Esaminato dalle commissioni riunite il 18, 20 e 25
settembre 2001.
Esaminato in aula il 26 e 27 settembre 2001 ed
approvato con modificazioni il 28 settembre 2001.
Senato della Repubblica (atto n. 371/B):
Assegnato alle commissioni riunite 2a (Giustizia) e 3a
(Affari esteri), in sede referente, il 28 settembre 2001,
con il parere delle commissioni 1a e 6a.
Esaminato dalle commissioni riunite il 1o e il 2
ottobre 2001.
Esaminato in aula il 2 ottobre 2001 ed approvato il 3
ottobre 2001.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone