IL DIRIGENTE dell'ufficio   V  della  Direzione  generale  della  valutazione  dei                 medicinali e della farmacovigilanza
    Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;  Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto legislativo  18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;  Visto  il  decreto  dirigenziale  8  marzo  2000,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  61 del 14 marzo 2000, concernente   modalita'   di  trasmissione  da  parte  delle  aziende farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di medicinali in Italia e all'estero;  Visto  il  decreto  dirigenziale  16 marzo  2000,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato  il  termine  per  la  trasmissione  da parte delle aziende farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di medicinali in Italia e all'estero;  Viste  le  autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse  dalle  aziende  farmaceutiche  in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;  Visto  il decreto dirigenziale 800.5/L.488-99/D2 del 12 giugno 2001 concernente  la  sospensione  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio  -  ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.  178,  e  successive  integrazioni  e  modificazioni  -  di alcune specialita'  medicinali,  tra  le  quali  quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;  Vista  la  domanda  della  ditta  Sanol Medicinali S.r.l., titolare della  specialita',  che  ha  chiesto  la  revoca  della  sospensione dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  disposta  con  il citato  decreto  dirigenziale  del 12 giugno 2001, limitatamente alla specialita'  medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;  Constatato  che  per la specialita' medicinale indicata nella parte dispositiva     del     presente    decreto,    l'azienda    titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  ha  provveduto al pagamento  della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
                                Decreta:  Per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse, e' revocato con decorrenza  immediata  -  limitatamente  alla  specialita' medicinale sottoelencata   -   il  decreto  dirigenziale  800.5/L.488-99/D2  del 12 giugno 2001.  ARTERIUM:    5 mg/24 ore, cerotti transdermici, A.I.C. n. 031983012;    10 mg/24 ore, cerotti transdermici, A.I.C. n. 031983024;    15 mg/24 ore, cerotti transdermici, A.I.C. n. 031983036.  Ditta Sanol Medicinali S.r.l.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  notificato  in via amministrativa alla ditta interessata.    Roma, 18 settembre 2001                                                Il dirigente: Guarino  |