Gazzetta n. 231 del 4 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 24 settembre 2001
Disciplina concernente le deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere concesse dalla regione Campania.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;
Vista la motivata richiesta della regione Campania per la fissazione di un valore massimo ammissibile per il parametro fluoro;
Ritenuto che per il completamento e/o la realizzazione degli interventi atti a riportare a norma la situazione possa essere consentito un ulteriore limitato tempo per la concessione di deroga per il parametro fluoro;
Su conforme parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanita' espresso in data 5 luglio 2001;

Decreta:
Art. 1.
1. La deroga ai requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano che puo' essere disposta dalla regione Campania ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per il parametro fluoro non puo' superare il valore massimo ammissibile (VMA) di 3 mg/l.
2. La deroga di cui al comma 1 non puo' essere disposta per acque destinate al consumo umano che vengano attinte, in tutto o in parte, da captazioni che entrino in funzione dopo la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 2.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art.1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Campania e' tenuta in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare i valori che assicurino l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile ed il rientro tempestivo nella norma.
 
Art. 3.
1. L'esercizio della deroga, comunque limitata nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, e' subordinato alla osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2. La deroga puo' essere concessa per attuare e/o completare gli interventi necessari per riportare a norma la situazione dell'approvvigionamento idrico-potabile dell'acquedotto vesuviano - nei comuni di Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, S. Anastasia, Torre del Greco, S. Giorgio a Cremano, Portici, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana e Volla - nel minor tempo possibile e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.
 
Art. 4.
1. Il provvedimento di deroga ed il relativo piano di intervento e' trasmesso nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2. La regione Campania, oltre ad un dettagliato programma di esecuzione dei lavori, trasmettera' trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione tecnico-amministrativa sulla situazione relativa all'attuazione del piano di risanamento previsto.
I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettueranno congiuntamente una valutazione trimestrale, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2001
Il Ministro della salute
Sirchia

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Matteoli
 
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