Gazzetta n. 231 del 4 ottobre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 2001, n. 361
Regolamento di semplificazione concernente l'abrogazione della normativa sul procedimento per gli interventi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agroalimentari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, allegato 1, n. 60;
Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed in particolare l'articolo 11;
Visto il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 77, ed in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 11 maggio 1999, n. 140, ed in particolare l'articolo 5;
Vista la delibera CIPE 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 1999, n. 257, ed in particolare l'articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 giugno 2000, n. 149;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 aprile 2001;
Considerato che i termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono scaduti il 22 giugno 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attivita' produttive e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1.

Cessazione dell'operativita' delle procedure
1. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, adottato successivamente all'adozione dell'ultimo provvedimento di liquidazione, erogazione e controllo dei relativi contributi, e' dichiarata la cessazione dell'operativita' delle procedure di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge
15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63 (Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
- Si trascrive il testo del punto n. 60, dell'allegato
1, della citata legge 15 marzo 1997, n. 59:
"60) Procedimenti relativi agli interventi a favore dei
centri commerciali all'ingrosso e dei mercati
agroalimentari. Legge 28 febbraio 1986, n. 41.".
- La legge 28 febbraio 1986, n. 41, pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio
1986, n. 49, reca: "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge
finanziaria 1986.".
- Per il testo dell'art. 11, comma 16, della legge, si
veda in nota all'art. 1.
- Il decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1996, n. 140, e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 8 agosto 1996, n. 421, reca: "Disposizioni urgenti
per le attivita' produttive.".
- Si trascrive l'art. 7 della legge 25 marzo 1997, n.
77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 1997, n.
74 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di
commercio), abrogato dall'art. 2 del decreto qui
pubblicato, fatta salva, con riferimento alle procedure
avviate fino al 30 giugno 2000 ed ancora in corso,
l'applicazione della disciplina ivi contenuta fino
all'adozione del decreto di cui all'art. 1 del decreto qui
pubblicato:
"Art. 7 (Contributi per la realizzazione di mercati
agro-alimentari all'ingrosso). - 1. L'erogazione del
contributo in conto capitale relativo agli stati di
avanzamento lavori a favore delle societa' consortili a
partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che
realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai sensi
dell'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n.
41, avviene sulla base della dichiarazione di accertamento
della realizzazione fisica degli investimenti da parte
degli istituti di credito finanziatori. Il programma di
investimenti e l'ammontare definitivo dei contributi
spettanti sono rideterminati, entro il tempo massimo
previsto dal decreto di concessione, con il provvedimento
di liquidazione a saldo del contributo in conto capitale.
Le somme non utilizzate riaffluiscono sulle disponibilita'
dei capitoli 8043 e 8044 dello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
in attuazione dell'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre
1991, n. 421.".
- Il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997, n.
293, reca: "Unificazione dei Ministeri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica e riordino delle
competenze del CIPE, a norma dell'art. 7 della legge
3 aprile 1997, n. 94.".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, reca: "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
5 marzo 1997, n. 59.".
- Si trascrive l'art. 5 della legge 11 maggio 1999, n.
140, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1999, n.
117 (Norme in materia di attivita' produttive):
"Art. 5 (Mercati agro-alimentari all'ingrosso). - 1.
Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, ai fini della immediata
realizzazione del Sistema nazionale informatico dei mercati
agro-alimentari all'ingrosso, a gravare sulle
disponibilita' del fondo di cui all'art. 6 della legge
10 ottobre 1975, n. 517, destinate alle societa' consortili
a partecipazione maggioritaria di capitale pubblico che
realizzano mercati agro-alimentari all'ingrosso, ai
consorziati obbligati a partecipare al consorzio
obbligatorio, istituito dall'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e'
riservato l'importo di lire 15 miliardi, per la
realizzazione di un programma di investimenti finalizzato
all'acquisizione delle apparecchiature e dei pacchetti
gestionali necessari a garantire la connessione alla rete
informatica. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, dopo aver
acquisito il parere delle commissioni parlamentari
competenti, stabilisce la forma e la misura
dell'agevolazione e le modalita' di concessione.
2. La durata massima dei finanziamenti agevolati di cui
all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
concessi a favore delle societa' consortili a maggioranza
di capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari
all'ingrosso, e' fissata in quindici anni, compreso un
periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni.
Nei confronti delle iniziative gia' ammesse al
finanziamento agevolato il prolungamento del contributo
sugli interessi e' concesso nei limiti delle autorizzazioni
di spesa disposte per l'attuazione degli interventi di cui
alla citata legge n. 41 del 1986, e successive
modificazioni.
3. Per le finalita' di cui all'art. 11, commi 16, 17 e
18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come modificato
dall'art. 55, comma 20, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e' autorizzato a decorrere dal 1999 il limite
d'impegno quindicennale di lire 22 miliardi.".
- Si trascrive il testo dell'art. 3 della delibera CIPE
del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
2 novembre 1999, n. 257 (Regolamento concernente il
riordino delle competenze del CIPE)":
"Art. 3 (Devoluzione di funzioni al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato). - Sono
attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato le seguenti funzioni:
a) determinazione degli indirizzi per la concessione
di agevolazioni finanziarie ai centri commerciali ed ai
mercati agro-alimentari all'ingrosso, di cui all'art. 11,
comma 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 giugno 2000, n. 149, reca: "Individuazione dei beni e
delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed
organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio
delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui
agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.".

Nota all'art. 1:
- Si trascrive il testo dell'art. 11, comma 16, della
citata legge 28 febbraio 1986, n. 41:
"16. Le predette somme sono destinate alla concessione
delle seguenti agevolazioni alle societa' promotrici di
centri commerciali all'ingrosso, ai consorzi tra operatori
che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento
dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico, per la
realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle
aree attrezzate per l'attivita' mercatale, nonche' alle
societa' consortili con partecipazione maggioritaria di
capitale pubblico che realizzano mercati agro-alimentari
all'ingrosso di interesse nazionale, regionale e
provinciale:
1) contributi in conto capitale nella misura del 40
per cento degli investimenti fissi realizzati;
2) contributi in conto interessi su finanziamenti di
istituti di credito speciali pari:
a) al 40 per cento degli investimenti realizzati
con tasso agevolato pari al 30 per cento del tasso di
riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i
mercati realizzati nel Mezzogiorno;
b) al 35 per cento degli investimenti realizzati
con tasso agevolato pari al 50 per cento del tasso di
riferimento stabilito dal Ministero del tesoro, per i
mercati realizzati nel restante territorio nazionale.".



 
Art. 2.

Soppressione dei procedimenti e abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, sono soppressi i procedimenti per la concessione di contributi a favore dei centri commerciali all'ingrosso e dei mercati agro-alimentari di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
2. Sono abrogati l'articolo 11, commi 17 e 18, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, e l'articolo 7 della legge 25 marzo 1997, n. 77, fatta salva, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con riferimento alle procedure avviate fino al 30 giugno 2000 ed ancora in corso, l'applicazione della disciplina ivi contenuta fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 agosto 2001

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Marzano, Ministro delle attivita'
produttive
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 74



Note all'art. 2:
- Per il riferimento al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, si vedano le note alle premesse.
- Per il riferimento al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, si vedano le
note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 11, comma 16, della legge 28
febbraio 1986, n. 41, si veda nella nota all'art. 1.
- Per il riferimento alla legge 25 marzo 1997, n. 77,
ed in particolare all'art. 7, si vedano le note alle
premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 47, comma 3, del
citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
"3. Resta di competenza degli organi e delle
amministrazioni statali e centrali, fino al compimento
degli atti di liquidazione, erogazione e controllo, la
gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad
agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici
di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data di
effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia gia'
avviato il relativo procedimento amministrativo.".



 
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