Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 13 settembre 2001
Definizione dei posti di immatricolazioni al corso di laurea in scienze delle attivita' motorie e sportive, per l'anno accademico 2001/2002 dell'Universita' degli studi di Firenze.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera e);
Visto il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, 509 ed, in particolare, l'art. 11;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ed, in particolare, l'art. 46;
Visto il decreto direttoriale in data 31 luglio 2001 con il quale e' stato approvato, previa acquisizione del parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 12 luglio 2001, il regolamento didattico dell'Universita' di Firenze nel quale e' ricompreso, tra gli altri, il corso di laurea in scienze delle attivita' motorie e sportive;
Vista la nota in data 24 agosto 2001 con la quale l'Universita' degli studi di Firenze comunica l'attivazione per l'anno accademico 2001/2002 del citato corso di laurea e rende nota la disponibilita' dei posti per le relative immatricolazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'anno accademico 2001/2002 il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea in scienze delle attivita' motorie e sportive dell'Universita' degli studi di Firenze e' determinato in duecentocinquanta per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e in venticinque per gli studenti non comunitari residenti all'estero.
2. L'ammissione degli studenti e' disposta dall'Ateneo secondo le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 settembre 2001
Il Ministro: Moratti
 
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