Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2001 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 24 settembre 2001
Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami I, III, IV, V e VI di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata ad INA Vita S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 1938).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosita' sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576 e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed, in particolare, la Sezione V, concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ed in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera i) della legge 12 agosto 1982, n. 576, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di autorizzazioni all' esercizio dell'attivita' assicurativa;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il provvedimento ISVAP n. 1617-G del 21 luglio 2000 recante modalita' tecniche di individuazione delle fattispecie di stretti legami di cui all'art. 1 del citato decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343;
Vista l'istanza del 25 luglio 2001 con la quale INA Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami I, III, IV, V e VI di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, nonche' quella successivamente inviata;
Rilevata la conformita' delle norme statutarie della societa' alla vigente disciplina del settore assicurativo;
Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta del 13 settembre 2001, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attivita' assicurativa previsti dalla normativa vigente, si e' espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla INA Vita S.p.a.;
Dispone:
La societa' INA Vita S.p.a. con sede legale in Roma, via Sallustiana n. 51 e' autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa nei rami I, III, IV, V e VI di cui al punto A) della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, approvandone il relativo statuto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del suddetto decreto legislativo.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2001
Il presidente: Manghetti
 
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