Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2001 (vai al sommario)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 24 settembre 2001
Modificazioni allo statuto de La Piemontese Vita S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 1939).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate a La Piemontese Vita S.p.a.;
Vista la delibera assunta in data 23 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti de La Piemontese Vita S.p.a., che ha approvato, le modifiche apportate agli articoli 3, 5 e 18 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale de La Piemontese Vita S.p.a., con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:
Art. 3.
Denominazione sociale - Scopo - Sede - Durata
Nuova sede legale dell'impresa: Torino, via Corte d'Appello n. 11 (trasferimento dalla precedente sede sita in Torino, corso Palestro n. 3).
Soppressione, dal testo, della possibilita' per la Societa' di istituire succursali, rappresentanze ed agenzie in Italia ed all'estero;
Art. 5.
Capitale - Azioni
Nuovo ammontare del capitale sociale e conversione in euro: 5.200.000 suddiviso in numero 5.200.000 azioni del valore nominale di euro 1 cadauna (in luogo del precedente ammontare pari a L. 10.000.000.000 diviso in numero 1.000.000 di azioni da nominali L. 10.000 cadauna) [a seguito di conversione in euro del capitale sociale da L. 10.000.000.000 a euro 5.164.568,99 ed arrotondamento a euro 5.164.569 con utilizzo di euro 0,01 prelevati dalla riserva conguaglio dividendi; contestuale aumento del capitale sociale da euro 5.164.569 ad euro 5.200.000, mediante utilizzo della riserva conguaglio dividendi e della riserva statutaria].
Introduzione della possibilita' di aumentare il capitale sociale, anche mediante conferimenti in natura e apporti di azienda;
Art. 18.
S i n d a c i
In relazione alla composizione del collegio sindacale, con particolare riferimento ai sindaci effettivi, introduzione delle parole "soci o non soci".
Soppressione, dal testo, della disciplina relativa alle cause di incompatibilita' e decadenza per i membri del collegio sindacale.
Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di limiti al cumulo degli incarichi: "Non possono essere nominati sindaci coloro che gia' ricoprono incarichi di sindaco effettivo in altre cinque o piu' societa', tra quotate e assicurative non quotate, escludendo da tale limite le societa' controllanti la Societa', controllate dalla Societa' o controllate dalle controllanti la Societa'" (in luogo della precedente previsione statutaria "Non possono essere nominati sindaci coloro che ricoprano la carica di sindaco effettivo in piu' di cinque societa' assicurative, con esclusione delle societa' controllanti, loro controllate o controllate dalle stesse").
Nuova disciplina in materia di:
a) possesso in capo ai sindaci dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui alla normativa vigente;
b) individuazione delle materie e dei settori di attivita' in relazione alle fattispecie di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c) del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2001
Il presidente: Manghetti
 
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