| Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 23 luglio 2001 |  
| Abilitazione  all'istituto "Accademia di psicoterapia della famiglia" ad  istituire  e ad attivare, nelle sedi di Modena, Genova e Palermo, corsi  di  specializzazione  in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. |  
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                               IL CAPO               del Dipartimento per la programmazione               il coordinamento e gli affari economici
    Vista   la   legge   18   febbraio  1989,  n.  56,  che  disciplina l'ordinamento  della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio  dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3  della  suddetta  legge,  che  subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o  in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante  corsi  di  specializzazione  almeno  quadriennali, attivati presso  scuole  di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;  Vista  la  legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica  le funzioni   in   materia   di   istruzione   universitaria  attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;  Visto  il  decreto  ministeriale  31  dicembre  1993,  con il quale l'Accademia di psicoterapia della famiglia con sede in Roma, e' stata autorizzata  ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 56 del 1989 ad attivare corsi di formazione in psicoterapia;  Visto  il  successivo  decreto  ministeriale  26 marzo 1998, con il quale  l'istituto "Accademia di psicoterapia della famiglia" e' stato autorizzato  ad  attivare  corsi  di formazione in psicoterapia nelle sedi di Roma, Napoli, Teramo, L'Aquila, Ancona e Torino;  Visto  l'art. 17, comma 96, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n.  127,  che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della   ricerca   scientifica  e  tecnologica  sia  rideterminata  la disciplina  concernente  il  riconoscimento  degli  istituti  di  cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;  Visto  il  decreto  11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato  il  regolamento  recante  norme per il riconoscimento degli istituti   abilitati   ad   attivare  corsi  di  specializzazione  in psicoterapia  ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  5,  che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art.  3  e  dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;  Visto  il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e  integrazioni,  con  il  quale  e'  stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;  Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;  Vista  l'istanza con la quale l'istituto "Accademia di psicoterapia della  famiglia" ha chiesto l'abilitazione ad istituire e ad attivare corsi  di  specializzazione  in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato  con  decreto  dell'11  dicembre 1998, n. 509, relativamente alle sedi periferiche di Modena, Genova e Palermo;  Visto  il  parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il  quale  il  Comitato  nazionale  per  la  valutazione  del sistema universitario  ha  individuato  gli  standard  minimi  di  cui devono disporre  gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;  Visto  il  parere  favorevole al riconoscimento delle predette sedi dell'istituto  "Accademia  di  psicoterapia  della famiglia" espresso dalla   commissione   tecnico-consultiva   di   cui  all'art.  3  del regolamento nella seduta del 27 ottobre 2000;  Vista  la  favorevole  valutazione  tecnica di congruita' in merito all'istanza  presentata dall'istituto sopra indicato, espressa in via definitiva  dal  predetto Comitato nella riunione del 27 giugno 2001, trasmessa con nota n. 753 del 5 luglio 2001;                              Decreta:                               Art. 1.  1. Per  i  fini  di  cui  all'art.  4  del regolamento adottato con decreto   11   dicembre   1998,  n.  509,  l'istituto  "Accademia  di psicoterapia  della famiglia" e' abilitato ad istituire e ad attivare nelle  sedi  periferiche  di Modena, Genova e Palermo, ai sensi delle disposizioni   di   cui   al   titolo   II  del  regolamento  stesso, successivamente   alla   data   del   presente   decreto,   corsi  di specializzazione     in     psicoterapia     secondo    il    modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.  2. Il  numero  massimo  degli allievi da ammettere al primo anno di corso  per  ciascun  anno  e'  pari a quindici unita' e, per l'intero ciclo, di sessanta unita' per ciascuna delle sedi di Modena, Genova e Palermo.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 23 luglio 2001                                   Il capo del Dipartimento: D'Addona  |  
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