| Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  
| DELIBERAZIONE 11 luglio 2001 |  
| Modalita' per la presentazione e criteri per la verifica dei progetti di  ricerca  della  societa'  Cesi  S.p.a., da ammettere a carico del Fondo,  di  cui all'art. 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 del Ministro    dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato. (Deliberazione n. 158/01). |  
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            L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
    Nella riunione dell'11 luglio 2001;  Premesso che:    presso  la  Cassa  conguaglio  per  il settore elettrico e' stato costituito  il  Conto per il finanziamento dell'attivita' di ricerca, di  cui all'art. 11, comma 1 del decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  (di seguito: il Ministro dell'industria), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio  e  della  programmazione economica (di seguito: il Ministro del  tesoro),  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 27   del   3   febbraio   2000  (di  seguito:  decreto  del  Ministro dell'industria 26 gennaio 2000), alimentato dalla componente A5 della tariffa   elettrica,   ai   sensi  dell'art.  6  della  deliberazione dell'Autorita'   per  l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito: l'Autorita)  9  marzo  2000,  n.  53/00,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  serie  generale n. 90 del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00);    l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  17  aprile 2001 del Ministro dell'industria  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001), recante modifiche  al  decreto  del  Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, dispone  che per l'anno 2000 e sino all'entrata in operativita' delle modalita'  di  selezione dei progetti di ricerca definite dal decreto del Ministro dell'industria di cui all'art. 11, comma 2, dello stesso decreto  del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 e, comunque, non oltre  il 31 dicembre 2001, le risorse del Fondo per il finanziamento dell'attivita'  di  ricerca  sono  assegnate,  a titolo di acconto, e salvo  conguaglio in esito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001, alla societa' Cesi S.p.a., a copertura dei costi dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento;    ai   sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto  del  Ministro dell'industria  17 aprile 2001, devono essere fissati dall'Autorita', al  solo fine dell'assegnazione di risorse alla societa' Cesi S.p.a., a  titolo  di  acconto  e  salvo  conguaglio,  sia  le  modalita'  di presentazione  dei  progetti  di  ricerca  predisposti dalla medesima societa',  proposti  ai  fini  della  copertura parziale o totale dei costi  a  carico del soprarichiamato Fondo, sia i criteri da adottare per la verifica dei medesimi progetti;  Visti:    la legge 14 novembre 1995, n. 481;    il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato elettrico;    il decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;    il decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001;    la  deliberazione  dell'Autorita'  29  dicembre  1999, n. 204/99. recante  norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli  altri  elementi  di  riferimento  per  la determinazione delle tariffe  dei  servizi  di  distribuzione  e  di  vendita dell'energia elettrica  ai  clienti  del  mercato  vincolato ai sensi dell'art. 2, comma  12,  lettera  e),  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481, pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale - serie   generale  -  n.  306  del  31  dicembre  1999,  (di  seguito: deliberazione n. 204/99);    la deliberazione n. 53/00.  Considerato che:    ai  sensi  dell'art.  10,  comma  1,  del  decreto  del  Ministro dell'industria  26  gennaio 2000, sono inclusi tra gli oneri generali afferenti  al  sistema  elettrico  i costi relativi alle attivita' di ricerca  e sviluppo (di seguito: l'attivita' di ricerca), finalizzate all'innovazione  tecnologica  di  interesse  generale  per il sistema elettrico, qualora tali attivita':      a) siano attinenti al settore elettrico, riguardando una o piu' delle   attivita'   di  produzione,  trasmissione,  dispacciamento  e distribuzione dell'energia elettrica, o ad aspetti anche appartenenti ad altri settori ma collegati alle suddette attivita';      b) si  riferiscano  in  generale  a  risultati  e soluzioni che trovino  utilizzo  in  una  prospettiva  di  lungo termine ed abbiano carattere generale per il sistema elettrico nazionale;      c) abbiano   natura  applicativa,  riguardando  in  particolare aspetti  metodologici,  tecnici e tecnologici, e, di norma, non siano limitate  a  sole  ricerche  di  base,  pur  potendosi avvalere degli sviluppi raggiunti da queste ultime;      d) non  si configurino come servizi prestati alle aziende e non siano  in alcun modo sostitutive di attivita' direttamente svolte dai singoli   soggetti   operanti   nel  settore  dell'energia  elettrica nell'ambito della loro gestione caratteristica di impresa;    ai   sensi  dell'art.  11,  comma  1  del  decreto  del  Ministro dell'industria  26  gennaio  2000,  i costi delle attivita' di cui al precedente  alinea  sono  coperti,  in  parte o del tutto, attraverso stanziamenti  a carico del Fondo per il finanziamento delle attivita' di  ricerca  (di  seguito:  il  Fondo),  istituito  presso  la  Cassa conguaglio  per il settore elettrico ed alimentato dal gettito di una componente  della  tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica   per  i  clienti  finali  del  mercato  vincolato  serviti dall'impresa   di   distribuzione   e   da   una   maggiorazione  del corrispettivo  per  l'accesso  e  l'uso  della  rete  di trasmissione nazionale e di distribuzione per i clienti del mercato libero;  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001:    le modalita' seguite nella presentazione dei programmi di ricerca da  parte  della  societa'  Cesi  S.p.a.  includono la definizione di scadenze  e  di  documenti  atti  a porre in evidenza come e in quale misura   i   programmi   di  ricerca  rispettano  le  soprarichiamate condizioni  di  cui  all'art.  10, comma 1, e le condizioni di cui al l'art.   10,   comma   2,   lettera   a)  del  decreto  del  Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;    nelle  verifiche  l'Autorita'  tiene  altresi' conto di criteri e economicita' e di impiego efficiente delle risorse;    l'Autorita'  verifica  che  i  risultati  dei progetti di ricerca ammessi  a  copertura  parziale  o  totale a carico del Fondo vengano diffusi  con  i  mezzi piu' opportuni a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale;  Ritenuto opportuno che:    gli  acconti e i conguagli siano assegnati a copertura parziale o totale  dei soli costi sostenuti o previsti per i progetti di ricerca presentati  all'Autorita'  dalla societa' Cesi S.p.a. con riferimento al  periodo  tra  il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2002 sulla base delle verifiche effettuate dall'Autorita' stessa;    l'Autorita' fissi l'ammontare degli acconti erogati alla societa' Cesi  S.p.a.  per  singolo  progetto  di  ricerca  ovvero  in  misura complessiva,  cosi'  come  disposto  con  l'art.  7, comma 7.2, della deliberazione  n.  53/00,  riservandosi  la  facolta'  di procedere a successive verifiche al fine di erogare eventuali ulteriori acconti o conguagli;    siano  erogati alla societa' Cesi S.p.a, in relazione al grado di avanzamento  dei  progetti  di  ricerca,  sia  acconti  in misura non eccedente  le  disponibilita'  del  Fondo, sia conguagli a favore dei progetti di ricerca che abbiano superato le attivita' di verifica con esito positivo;    l'Autorita'   proceda  all'eventuale  recupero  di  acconti  gia' erogati  nel  caso  in  cui  la  verifica  dei progetti di ricerca si concluda  con  esito  negativo,  prevedendo  che  tale recupero possa avvenire anche attraverso la compensazione con acconti o conguagli da assegnare ad altri progetti di ricerca verificati con esito positivo, ovvero  attraverso  la  compensazione  con  somme  dovute,  a diverso titolo, dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico alla societa' Cesi S.p.a.                              Delibera:                               Art. 1.                             Definizioni  1.1 Ai fini del presente provvedimento:    a) l'Autorita', e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;    b) decreto  del  Ministro  dell'industria  26  gennaio 2000 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione  economica  26  gennaio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000;    c)  decreto  del  Ministro  dell'industria  17  aprile 2001 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della programmazione  economica  17  aprile  2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001;    d) Cassa, e' la Cassa conguaglio per il settore elettrico;    e)  Fondo,  e'  il  Fondo  per il finanziamento dell'attivita' di ricerca  di  cui  all'art.  11,  comma  2,  del  decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;    f)  progetti  di  ricerca  sono  i progetti riguardanti programmi coordinati  e  sequenziali  di attivita' condotte dalla societa' Cesi S.p.a.  anche  con  il  contributo  o  l'apporto  di altri soggetti e finalizzate  all'innovazione tecnologica di interesse generale per il settore elettrico;    g)  stato  di  avanzamento e' un parametro che valuta il grado di sviluppo  o  di  completamento  delle  attivita'  previste  o  svolte nell'ambito del progetto di ricerca e che tiene in generale conto per le  diverse  fasi  di  avanzamento del progetto dei costi sostenuti o degli  impegni  di spesa in relazione al costo totale previsto per lo stesso  progetto,  con riferimento al periodo tra il 1 gennaio 2000 e il  31  dicembre  2002, ovvero che tiene conto dei risultati parziali conseguiti  e  degli  obiettivi raggiunti in relazione alle finalita' complessive a cui e' rivolto lo stesso progetto, ovvero che considera entrambe le condizioni;    h)  energia  elettrica  fornita  in  un bimestre a clienti finali serviti  da  gestori  di  reti  di  trasmissione  e distribuzione, e' l'energia  ceduta,  a  qualsiasi  titolo,  a tali clienti o da questi prelevata  dalla  rete  nel  bimestre,  indipendentemente  da  quando avviene la fatturazione;    i)  cliente  finale e' la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio;    j) clienti finali serviti da gestori di reti di trasmissione e di distribuzione,   sono   i   clienti   finali  del  mercato  vincolato localizzati nell'area territoriale nella quale un'impresa esercita il servizio   di  distribuzione,  i  clienti  finali  cui  e'  destinata l'energia  elettrica  vettoriata  in  esecuzione  di  un contratto di vettoriamento con detta impresa, nonche' i clienti finali titolari di un  contratto  di vettoriamento con la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.  |  
|   |                                 Art. 2.                       Destinazione del Fondo  2.1.   Con   riferimento   all'anno  2000  e  sino  all'entrata  in operativita'  delle  modalita'  di  selezione dei progetti di ricerca definite    dal    Ministro    dell'industria,    del   commercio   e dell'artigianato  previsto  all'art.  11,  comma  2,  del decreto del Ministro  dell'industria 26 gennaio 2000 e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2001,  le  risorse del Fondo vengono assegnate, a titolo di acconto,  e  salvo  conguaglio  in  esito  alle  verifiche  di cui al successivo comma 2.2, alla societa' Cesi S.p.a., a copertura parziale o totale dei costi sostenuti o previsti per le attivita' dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento.  2.2.  La  presente  deliberazione  definisce  le  modalita'  che la societa'  Cesi  S.p.a.  segue  nella  presentazione  dei  progetti di ricerca  all'Autorita'  e  i  criteri  che la stessa Autorita' adotta nella  verifica dei progetti per la loro ammissione al finanziamento, a carico delle risorse del Fondo.  2.3.  Per i progetti di ricerca ammessi al finanziamento ed avviati prima  del 1 gennaio 2000, il finanziamento riconosciuto si riferisce ai soli costi sostenuti o previsti dopo il 1 gennaio 2000.  |  
|   |                                 Art. 3.                Presentazione dei progetti di ricerca  3.1.  Ai  fini  dell'ammissione  al finanziamento, la societa' Cesi S.p.a.  presenta  all'Autorita'  i  singoli progetti di ricerca entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente provvedimento,  descrivendone  le caratteristiche rilevanti per mezzo della scheda di progetto di cui al successivo art. 4.  Le modalita' per la presentazione dei progetti di ricerca di cui al presente   articolo  e  al  successivo  art.  4  hanno  carattere  di obbligatorieta', pena l'irricevibilita' delle proposte.  3.2.  Possono essere ammessi al finanziamento, parziale o totale, a carico delle risorse del Fondo:    a) i  progetti  di  ricerca  avviati  prima  del 1 gennaio 2000 e conclusi dopo tale data o in corso di svolgimento;    b) i  progetti di ricerca avviati dopo il 1 gennaio 2000 conclusi o in corso di svolgimento;    c) i progetti di ricerca ancora da avviare.  3.3.  I progetti di ricerca di cui al precedente comma 3.2, lettera c), devono essere avviati entro il 31 dicembre 2001.  |  
|   |                                 Art. 4.                         Scheda di progetto  4.1.  Entro  quindici  giorni  dall'entrata  in vigore del presente provvedimento,  la  societa'  Cesi S.p.a. trasmette all'Autorita' uno schema di scheda di progetto atto a consentire la presentazione delle informazioni  e dei dati relativi ad ogni singolo progetto di ricerca in modo ordinato e uniforme.  Decorsi  quindici  giorni dal ricevimento dello schema di scheda di progetto,  lo  schema  si intende approvato dall'Autorita', salvo che entro  detto  termine  la stessa Autorita' non richieda alla societa' Cesi S.p.a. modificazioni o integrazioni.  4.2.  Lo  schema  di  scheda  di progetto deve essere formulato per contenere le seguenti informazioni e dati:    i) titolo  e  descrizione  del  progetto  di  ricerca  e dei suoi eventuali sottoprogetti;    ii)  finalita'  e  motivazione del progetto di ricerca; risultati ottenuti o attesi e soggetti beneficiari;    iii)  descrizione  delle  fasi di avanzamento e del loro sviluppo temporale: per i progetti di ricerca conclusi dopo il 1 gennaio 2000, di  precedente  art.  3,  comma  2,  lettere  a) e b), la descrizione riguardante  attivita'  svolte dalla societa' Cesi S.p.a. nell'ambito dell'intero progetto di ricerca, illustrando le azioni che si ritiene diano  valore  al  progetto,  gli  obiettivi  conseguiti,  i problemi affrontati    e   risolti,   l'impegno   di   risorse   umane   anche specialistiche, i mezzi anche strumentali impiegati;    per  i  progetti  di ricerca in corso di svolgimento alla data di presentazione  della  scheda  progetto  di  cui al precedente art. 3, comma 2, lettere a) e b), la descrizione riguarda le attivita' svolte dalla societa' Cesi S.p.a. nell'ambito delle fasi di avanzamento fino al  raggiungimento  di  un  grado  di  avanzamento  pari al 50% delle attivita',  ovvero  fino al raggiungimento di un grado di avanzamento pari all'80% delle attivita', rispettivamente nel caso che la prima o la  seconda  di tali fasi siano state concluse, illustrando le azioni che  si  ritiene  diano  valore  al  progetto, gli obiettivi parziali conseguiti,  i  problemi  affrontati  e risolti, l'impegno di risorse umane  anche  specialistiche, i mezzi anche strumentali impiegati, la descrizione  comprende  altresi'  le eventuali ulteriori attivita' in corso e le attivita' previste fino alla conclusione del progetto;    per  i  progetti di ricerca presentati ai fini del loro avvio, di cui  al  precedente  art.  3,  comma  2,  lettera  c), la descrizione riguarda le azioni previste che si ritiene diano valore e significato al  progetto,  gli  obiettivi  da  conseguire  nelle  diverse fasi di avanzamento  del  progetto,  i problemi da affrontare e risolvere, la previsione  di  risorse  umane  anche  specialistiche,  i mezzi anche strumentali da impiegare;    iv)  rispondenza  del  progetto  di  ricerca  ai  criteri  di cui all'art.  10,  comma  1,  lettere da a) a d) del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;    v) piani  per  la  diffusione e l'utilizzo dei risultati anche ai sensi  dell'art.  10,  comma  2, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;    vi)  per  attivita' contestuali o compatibili con quanto previsto al  precedente  punto  v), eventuali brevetti e diritti di privativa; iniziative  e  prospettive  di  utilizzazione  dei  risultati  per lo sviluppo  di  servizi  e  prodotti  industriali; vincoli di segreto o riservatezza;    vii)   organizzazione  del  progetto  di  ricerca,  responsabili, risorse e centri di costo interessati; eventuali forniture esterne di beni o di servizi, ivi incluse le commesse affidate ad altri soggetti e istituti anche universitari;    viii) eventuali collegamenti con altri progetti di ricerca;    ix)  analisi dei costi; bilanci di costi e di benefici; andamento economico-finanziario  delle  attivita'  previste  o  concluse  nelle diverse fasi di avanzamento del progetto di ricerca;    x) sistemi e prospetti di contabilita' e controllo;    xi)  copertura  finanziaria  del  progetto  di ricerca; eventuali soggetti  cofinanziatori  e  loro  partecipazione alle attivita' e ai risultati;    xii)  proposta  di  finanziamento  parziale  o  totale  dei costi sostenuti  o previsti per il progetto di ricerca con riferimento alle fasi  di  avanzamento  o  al  costo  complessivo del progetto qualora questo  sia  stato  concluso  allo  scopo  di  definirne  l'eventuale copertura a carico del Fondo;    xiii)  elenco  di  documenti,  strumentazioni,  esperimenti,  con indicazione  della  loro reperibilita', ritenuti rilevanti allo scopo di  caratterizzare  il  progetto  di  ricerca  e di confermare quanto descritto ai punti precedenti.  4.3.  Per  i  progetti  di  ricerca  di  cui all'art. 3, comma 3.2, lettera a), lo schema di scheda di progetto deve essere formulato per contenere informazioni e dati riguardanti:    xiv)  stato  di  avanzamento  del  progetto  di ricerca fino al 1 gennaio  2000  con  descrizione  dei principali risultati conseguiti, impegno di risorse umane, dotazione di mezzi anche strumentali;    xv)  costi  sostenuti  fino  alla  data del 1 gennaio 2000 e loro copertura finanziaria.  4.4.  Le schede di progetto vengono redatte sulla base dello schema di  cui  ai  commi precedenti e aggiornate dalla societa' Cesi S.p.a. per   i   diversi   progetti   di  ricerca  ammessi  a  finanziamento ogniqualvolta  siano stati raggiunti stati di avanzamento pari al 50% o  all'80%  delle  attivita',  oppure  tali  progetti  siano giunti a conclusione.  4.5.  Prima  del  31  dicembre  2001,  e  in  seguito  con  cadenza quadrimestrale,  la societa' Cesi S.p.a. predispone un rapporto sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento a  carico  del  Fondo,  da  sottoporre  all'Autorita'  per  eventuali osservazioni.  |  
|   |                                 Art. 5.                         Acconti e conguagli  5.1.   La   Cassa   eroga   i  finanziamenti,  parziali  o  totali, riconosciuti  ai  progetti ammessi al finanziamento, tenendo presente lo  sviluppo  delle  attivita'  come  risulta dalle schede progetto e dagli  stati  di  avanzamento  lavori  con  riferimento ai soli costi sostenuti  o  previsti  dal  1  gennaio  2000  al 31 dicembre 2002. I finanziamenti  sono erogati entro trenta giorni dalla conclusione con esito  positivo  delle  verifiche  previste  dall'Autorita'  ai sensi dell'art. 6.  5.2. I progetti di ricerca avviati dopo il 1 gennaio 2000 e ammessi al  finanziamento  dall'Autorita' ricevono un acconto pari al 30% del finanziamento   complessivo   riconosciuto   a   carico   del  Fondo, rispettivamente all'avvio del progetto di ricerca e al raggiungimento di uno stato di avanzamento pari al 50% delle attivita'. Un ulteriore acconto  pari  al  20% del finanziamento riconosciuto viene assegnato quando  sia  stato  raggiunto  uno  stato di avanzamento pari all'80% delle  attivita'.  Il  conguaglio  e' erogato dopo la conclusione del progetto di ricerca al termine della verifica di cui all'art. 6.  5.3.   I   progetti,   qualora   siano   ammessi  al  finanziamento dall'Autorita',   ricevono   un   primo   acconto  pari  al  30%  del finanziamento riconosciuto a carico del Fondo e un secondo acconto di uguale  ammontare  al  raggiungimento  di  un avanzamento pari al 50% delle  attivita'  necessarie  per  la  conclusione  del  progetto. Un ulteriore  acconto  pari  al 20% del finanziamento riconosciuto viene assegnato  quando  sia  stato raggiunto uno stato di avanzamento pari all'80% delle attivita'. Il conguaglio e' erogato dopo la conclusione del progetto di ricerca, al termine della verifica di cui all'art. 6.  5.4.  Per  l'anno  2000, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del  presente provvedimento, la Cassa eroga alla societa' Cesi S.p.a. un  acconto  che  integra  gli  acconti, gia' erogati a seguito della deliberazione  dell'Autorita'  9  marzo  2000,  n.  53/00, fino ad un valore  pari  alla  competenza  del  Fondo  per  lo stesso anno 2000. L'insieme  di  questi  acconti  copre i finanziamenti riconosciuti ai progetti  di ricerca conclusi nel corso dell'anno 2000, e ai progetti in  corso  o  avviati  durante  tale  anno, salvo verifiche con esito positivo effettuate dall'Autorita'.  |  
|   |                                 Art. 6.                              Verifiche  6.1. L'Autorita' decide l'ammissibilita' al finanziamento del Fondo per  ciascuno  dei progetti e determina la misura, parziale o totale, del  finanziamento  sulla  base  delle  istruttorie predisposte dalla Cassa.  L'Autorita'  provvede, per ogni progetto di ricerca, alle verifiche di  cui  all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 17   aprile  2001,  avvalendosi  della  Cassa.  Gli  eventuali  costi sostenuti per tali verifiche sono posti a carico del Fondo.  6.2.  Le  verifiche  di  cui al precedente comma 6.1 sono intese ad accertare che:    a) siano  rispettate le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, e delle  condizioni di cui all'art. 10, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, tenendo conto di criteri di economicita' e di impiego efficiente delle risorse;    b) i  risultati  dei  progetti  di  ricerca vengano diffusi con i mezzi  piu'  opportuni  a  totale  beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale.  6.3.  Il  recupero  di acconti erogati a favore di progetti che non superino  positivamente le verifiche di cui ai precedenti commi 6.1 e 6.2  puo'  avvenire  anche  attraverso la compensazione con acconti o conguagli  da  assegnare  ad altri progetti di ricerca verificati con esito  positivo,  ovvero attraverso la compensazione con somme dovute dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a diverso titolo alla societa' Cesi S.p.a.  6.4.  I finanziamenti erogati in acconto o conguaglio alla societa' Cesi  S.p.a.  e  l'eventuale  recupero  di acconti, come previsto dal presente   provvedimento   sono  effettuati  al  netto  di  eventuali interessi maturati.  |  
|   |                                 Art. 7.                   Versamento della componente A5  7.1.  Entro  sessanta  giorni  dal  termine  di ciascun bimestre, i gestori  di  reti  di  trasmissione  e  di distribuzione versano alla Cassa,  in  relazione  all'energia  elettrica fornita nel bimestre ai clienti  finali  serviti  dai  medesimi  gestori,  il  gettito  della componente A5 della tariffa elettrica.  7.2.  Qualora l'energia elettrica fornita in un bimestre ai clienti finali  serviti da gestori di reti di trasmissione e di distribuzione non  sia  direttamente  misurata,  gli  stessi  gestori  provvedono a determinare l'energia elettrica fornita, in tale bimestre, sulla base del  medesimo  criterio  utilizzato  per  la fatturazione periodica a titolo di acconto.  |  
|   |                                 Art. 8.                         Disposizione finale  8.1. La presente deliberazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  nel  sito internet dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas,  entra  in  vigore  dalla  data  di pubblicazione.    Milano, 11 luglio 2001                                                 Il presidente: Ranci  |  
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