Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 11 luglio 2001
Modalita' per la presentazione e criteri per la verifica dei progetti di ricerca della societa' Cesi S.p.a., da ammettere a carico del Fondo, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. (Deliberazione n. 158/01).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'11 luglio 2001;
Premesso che:
presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico e' stato costituito il Conto per il finanziamento dell'attivita' di ricerca, di cui all'art. 11, comma 1 del decreto 26 gennaio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito: il Ministro dell'industria), di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (di seguito: il Ministro del tesoro), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 27 del 3 febbraio 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000), alimentato dalla componente A5 della tariffa elettrica, ai sensi dell'art. 6 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 9 marzo 2000, n. 53/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 90 del 17 aprile 2000 (di seguito: deliberazione n. 53/00);
l'art. 2, comma 2, del decreto 17 aprile 2001 del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 97 del 27 aprile 2001 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001), recante modifiche al decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, dispone che per l'anno 2000 e sino all'entrata in operativita' delle modalita' di selezione dei progetti di ricerca definite dal decreto del Ministro dell'industria di cui all'art. 11, comma 2, dello stesso decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, le risorse del Fondo per il finanziamento dell'attivita' di ricerca sono assegnate, a titolo di acconto, e salvo conguaglio in esito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001, alla societa' Cesi S.p.a., a copertura dei costi dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento;
ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001, devono essere fissati dall'Autorita', al solo fine dell'assegnazione di risorse alla societa' Cesi S.p.a., a titolo di acconto e salvo conguaglio, sia le modalita' di presentazione dei progetti di ricerca predisposti dalla medesima societa', proposti ai fini della copertura parziale o totale dei costi a carico del soprarichiamato Fondo, sia i criteri da adottare per la verifica dei medesimi progetti;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato elettrico;
il decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
il decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001;
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 204/99. recante norme per la regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nel supplemento ordinario n. 235 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, (di seguito: deliberazione n. 204/99);
la deliberazione n. 53/00.
Considerato che:
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, sono inclusi tra gli oneri generali afferenti al sistema elettrico i costi relativi alle attivita' di ricerca e sviluppo (di seguito: l'attivita' di ricerca), finalizzate all'innovazione tecnologica di interesse generale per il sistema elettrico, qualora tali attivita':
a) siano attinenti al settore elettrico, riguardando una o piu' delle attivita' di produzione, trasmissione, dispacciamento e distribuzione dell'energia elettrica, o ad aspetti anche appartenenti ad altri settori ma collegati alle suddette attivita';
b) si riferiscano in generale a risultati e soluzioni che trovino utilizzo in una prospettiva di lungo termine ed abbiano carattere generale per il sistema elettrico nazionale;
c) abbiano natura applicativa, riguardando in particolare aspetti metodologici, tecnici e tecnologici, e, di norma, non siano limitate a sole ricerche di base, pur potendosi avvalere degli sviluppi raggiunti da queste ultime;
d) non si configurino come servizi prestati alle aziende e non siano in alcun modo sostitutive di attivita' direttamente svolte dai singoli soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nell'ambito della loro gestione caratteristica di impresa;
ai sensi dell'art. 11, comma 1 del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, i costi delle attivita' di cui al precedente alinea sono coperti, in parte o del tutto, attraverso stanziamenti a carico del Fondo per il finanziamento delle attivita' di ricerca (di seguito: il Fondo), istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico ed alimentato dal gettito di una componente della tariffa del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per i clienti finali del mercato vincolato serviti dall'impresa di distribuzione e da una maggiorazione del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale e di distribuzione per i clienti del mercato libero;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001:
le modalita' seguite nella presentazione dei programmi di ricerca da parte della societa' Cesi S.p.a. includono la definizione di scadenze e di documenti atti a porre in evidenza come e in quale misura i programmi di ricerca rispettano le soprarichiamate condizioni di cui all'art. 10, comma 1, e le condizioni di cui al l'art. 10, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
nelle verifiche l'Autorita' tiene altresi' conto di criteri e economicita' e di impiego efficiente delle risorse;
l'Autorita' verifica che i risultati dei progetti di ricerca ammessi a copertura parziale o totale a carico del Fondo vengano diffusi con i mezzi piu' opportuni a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale;
Ritenuto opportuno che:
gli acconti e i conguagli siano assegnati a copertura parziale o totale dei soli costi sostenuti o previsti per i progetti di ricerca presentati all'Autorita' dalla societa' Cesi S.p.a. con riferimento al periodo tra il 1 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2002 sulla base delle verifiche effettuate dall'Autorita' stessa;
l'Autorita' fissi l'ammontare degli acconti erogati alla societa' Cesi S.p.a. per singolo progetto di ricerca ovvero in misura complessiva, cosi' come disposto con l'art. 7, comma 7.2, della deliberazione n. 53/00, riservandosi la facolta' di procedere a successive verifiche al fine di erogare eventuali ulteriori acconti o conguagli;
siano erogati alla societa' Cesi S.p.a, in relazione al grado di avanzamento dei progetti di ricerca, sia acconti in misura non eccedente le disponibilita' del Fondo, sia conguagli a favore dei progetti di ricerca che abbiano superato le attivita' di verifica con esito positivo;
l'Autorita' proceda all'eventuale recupero di acconti gia' erogati nel caso in cui la verifica dei progetti di ricerca si concluda con esito negativo, prevedendo che tale recupero possa avvenire anche attraverso la compensazione con acconti o conguagli da assegnare ad altri progetti di ricerca verificati con esito positivo, ovvero attraverso la compensazione con somme dovute, a diverso titolo, dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico alla societa' Cesi S.p.a.
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento:
a) l'Autorita', e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas;
b) decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 26 gennaio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2000;
c) decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001 e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 17 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2001;
d) Cassa, e' la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
e) Fondo, e' il Fondo per il finanziamento dell'attivita' di ricerca di cui all'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
f) progetti di ricerca sono i progetti riguardanti programmi coordinati e sequenziali di attivita' condotte dalla societa' Cesi S.p.a. anche con il contributo o l'apporto di altri soggetti e finalizzate all'innovazione tecnologica di interesse generale per il settore elettrico;
g) stato di avanzamento e' un parametro che valuta il grado di sviluppo o di completamento delle attivita' previste o svolte nell'ambito del progetto di ricerca e che tiene in generale conto per le diverse fasi di avanzamento del progetto dei costi sostenuti o degli impegni di spesa in relazione al costo totale previsto per lo stesso progetto, con riferimento al periodo tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2002, ovvero che tiene conto dei risultati parziali conseguiti e degli obiettivi raggiunti in relazione alle finalita' complessive a cui e' rivolto lo stesso progetto, ovvero che considera entrambe le condizioni;
h) energia elettrica fornita in un bimestre a clienti finali serviti da gestori di reti di trasmissione e distribuzione, e' l'energia ceduta, a qualsiasi titolo, a tali clienti o da questi prelevata dalla rete nel bimestre, indipendentemente da quando avviene la fatturazione;
i) cliente finale e' la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica esclusivamente per uso proprio;
j) clienti finali serviti da gestori di reti di trasmissione e di distribuzione, sono i clienti finali del mercato vincolato localizzati nell'area territoriale nella quale un'impresa esercita il servizio di distribuzione, i clienti finali cui e' destinata l'energia elettrica vettoriata in esecuzione di un contratto di vettoriamento con detta impresa, nonche' i clienti finali titolari di un contratto di vettoriamento con la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
 
Art. 2.
Destinazione del Fondo
2.1. Con riferimento all'anno 2000 e sino all'entrata in operativita' delle modalita' di selezione dei progetti di ricerca definite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previsto all'art. 11, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2001, le risorse del Fondo vengono assegnate, a titolo di acconto, e salvo conguaglio in esito alle verifiche di cui al successivo comma 2.2, alla societa' Cesi S.p.a., a copertura parziale o totale dei costi sostenuti o previsti per le attivita' dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento.
2.2. La presente deliberazione definisce le modalita' che la societa' Cesi S.p.a. segue nella presentazione dei progetti di ricerca all'Autorita' e i criteri che la stessa Autorita' adotta nella verifica dei progetti per la loro ammissione al finanziamento, a carico delle risorse del Fondo.
2.3. Per i progetti di ricerca ammessi al finanziamento ed avviati prima del 1 gennaio 2000, il finanziamento riconosciuto si riferisce ai soli costi sostenuti o previsti dopo il 1 gennaio 2000.
 
Art. 3.
Presentazione dei progetti di ricerca
3.1. Ai fini dell'ammissione al finanziamento, la societa' Cesi S.p.a. presenta all'Autorita' i singoli progetti di ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, descrivendone le caratteristiche rilevanti per mezzo della scheda di progetto di cui al successivo art. 4.
Le modalita' per la presentazione dei progetti di ricerca di cui al presente articolo e al successivo art. 4 hanno carattere di obbligatorieta', pena l'irricevibilita' delle proposte.
3.2. Possono essere ammessi al finanziamento, parziale o totale, a carico delle risorse del Fondo:
a) i progetti di ricerca avviati prima del 1 gennaio 2000 e conclusi dopo tale data o in corso di svolgimento;
b) i progetti di ricerca avviati dopo il 1 gennaio 2000 conclusi o in corso di svolgimento;
c) i progetti di ricerca ancora da avviare.
3.3. I progetti di ricerca di cui al precedente comma 3.2, lettera c), devono essere avviati entro il 31 dicembre 2001.
 
Art. 4.
Scheda di progetto
4.1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la societa' Cesi S.p.a. trasmette all'Autorita' uno schema di scheda di progetto atto a consentire la presentazione delle informazioni e dei dati relativi ad ogni singolo progetto di ricerca in modo ordinato e uniforme.
Decorsi quindici giorni dal ricevimento dello schema di scheda di progetto, lo schema si intende approvato dall'Autorita', salvo che entro detto termine la stessa Autorita' non richieda alla societa' Cesi S.p.a. modificazioni o integrazioni.
4.2. Lo schema di scheda di progetto deve essere formulato per contenere le seguenti informazioni e dati:
i) titolo e descrizione del progetto di ricerca e dei suoi eventuali sottoprogetti;
ii) finalita' e motivazione del progetto di ricerca; risultati ottenuti o attesi e soggetti beneficiari;
iii) descrizione delle fasi di avanzamento e del loro sviluppo temporale: per i progetti di ricerca conclusi dopo il 1 gennaio 2000, di precedente art. 3, comma 2, lettere a) e b), la descrizione riguardante attivita' svolte dalla societa' Cesi S.p.a. nell'ambito dell'intero progetto di ricerca, illustrando le azioni che si ritiene diano valore al progetto, gli obiettivi conseguiti, i problemi affrontati e risolti, l'impegno di risorse umane anche specialistiche, i mezzi anche strumentali impiegati;
per i progetti di ricerca in corso di svolgimento alla data di presentazione della scheda progetto di cui al precedente art. 3, comma 2, lettere a) e b), la descrizione riguarda le attivita' svolte dalla societa' Cesi S.p.a. nell'ambito delle fasi di avanzamento fino al raggiungimento di un grado di avanzamento pari al 50% delle attivita', ovvero fino al raggiungimento di un grado di avanzamento pari all'80% delle attivita', rispettivamente nel caso che la prima o la seconda di tali fasi siano state concluse, illustrando le azioni che si ritiene diano valore al progetto, gli obiettivi parziali conseguiti, i problemi affrontati e risolti, l'impegno di risorse umane anche specialistiche, i mezzi anche strumentali impiegati, la descrizione comprende altresi' le eventuali ulteriori attivita' in corso e le attivita' previste fino alla conclusione del progetto;
per i progetti di ricerca presentati ai fini del loro avvio, di cui al precedente art. 3, comma 2, lettera c), la descrizione riguarda le azioni previste che si ritiene diano valore e significato al progetto, gli obiettivi da conseguire nelle diverse fasi di avanzamento del progetto, i problemi da affrontare e risolvere, la previsione di risorse umane anche specialistiche, i mezzi anche strumentali da impiegare;
iv) rispondenza del progetto di ricerca ai criteri di cui all'art. 10, comma 1, lettere da a) a d) del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
v) piani per la diffusione e l'utilizzo dei risultati anche ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000;
vi) per attivita' contestuali o compatibili con quanto previsto al precedente punto v), eventuali brevetti e diritti di privativa; iniziative e prospettive di utilizzazione dei risultati per lo sviluppo di servizi e prodotti industriali; vincoli di segreto o riservatezza;
vii) organizzazione del progetto di ricerca, responsabili, risorse e centri di costo interessati; eventuali forniture esterne di beni o di servizi, ivi incluse le commesse affidate ad altri soggetti e istituti anche universitari;
viii) eventuali collegamenti con altri progetti di ricerca;
ix) analisi dei costi; bilanci di costi e di benefici; andamento economico-finanziario delle attivita' previste o concluse nelle diverse fasi di avanzamento del progetto di ricerca;
x) sistemi e prospetti di contabilita' e controllo;
xi) copertura finanziaria del progetto di ricerca; eventuali soggetti cofinanziatori e loro partecipazione alle attivita' e ai risultati;
xii) proposta di finanziamento parziale o totale dei costi sostenuti o previsti per il progetto di ricerca con riferimento alle fasi di avanzamento o al costo complessivo del progetto qualora questo sia stato concluso allo scopo di definirne l'eventuale copertura a carico del Fondo;
xiii) elenco di documenti, strumentazioni, esperimenti, con indicazione della loro reperibilita', ritenuti rilevanti allo scopo di caratterizzare il progetto di ricerca e di confermare quanto descritto ai punti precedenti.
4.3. Per i progetti di ricerca di cui all'art. 3, comma 3.2, lettera a), lo schema di scheda di progetto deve essere formulato per contenere informazioni e dati riguardanti:
xiv) stato di avanzamento del progetto di ricerca fino al 1 gennaio 2000 con descrizione dei principali risultati conseguiti, impegno di risorse umane, dotazione di mezzi anche strumentali;
xv) costi sostenuti fino alla data del 1 gennaio 2000 e loro copertura finanziaria.
4.4. Le schede di progetto vengono redatte sulla base dello schema di cui ai commi precedenti e aggiornate dalla societa' Cesi S.p.a. per i diversi progetti di ricerca ammessi a finanziamento ogniqualvolta siano stati raggiunti stati di avanzamento pari al 50% o all'80% delle attivita', oppure tali progetti siano giunti a conclusione.
4.5. Prima del 31 dicembre 2001, e in seguito con cadenza quadrimestrale, la societa' Cesi S.p.a. predispone un rapporto sullo stato di avanzamento dei progetti di ricerca ammessi al finanziamento a carico del Fondo, da sottoporre all'Autorita' per eventuali osservazioni.
 
Art. 5.
Acconti e conguagli
5.1. La Cassa eroga i finanziamenti, parziali o totali, riconosciuti ai progetti ammessi al finanziamento, tenendo presente lo sviluppo delle attivita' come risulta dalle schede progetto e dagli stati di avanzamento lavori con riferimento ai soli costi sostenuti o previsti dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2002. I finanziamenti sono erogati entro trenta giorni dalla conclusione con esito positivo delle verifiche previste dall'Autorita' ai sensi dell'art. 6.
5.2. I progetti di ricerca avviati dopo il 1 gennaio 2000 e ammessi al finanziamento dall'Autorita' ricevono un acconto pari al 30% del finanziamento complessivo riconosciuto a carico del Fondo, rispettivamente all'avvio del progetto di ricerca e al raggiungimento di uno stato di avanzamento pari al 50% delle attivita'. Un ulteriore acconto pari al 20% del finanziamento riconosciuto viene assegnato quando sia stato raggiunto uno stato di avanzamento pari all'80% delle attivita'. Il conguaglio e' erogato dopo la conclusione del progetto di ricerca al termine della verifica di cui all'art. 6.
5.3. I progetti, qualora siano ammessi al finanziamento dall'Autorita', ricevono un primo acconto pari al 30% del finanziamento riconosciuto a carico del Fondo e un secondo acconto di uguale ammontare al raggiungimento di un avanzamento pari al 50% delle attivita' necessarie per la conclusione del progetto. Un ulteriore acconto pari al 20% del finanziamento riconosciuto viene assegnato quando sia stato raggiunto uno stato di avanzamento pari all'80% delle attivita'. Il conguaglio e' erogato dopo la conclusione del progetto di ricerca, al termine della verifica di cui all'art. 6.
5.4. Per l'anno 2000, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, la Cassa eroga alla societa' Cesi S.p.a. un acconto che integra gli acconti, gia' erogati a seguito della deliberazione dell'Autorita' 9 marzo 2000, n. 53/00, fino ad un valore pari alla competenza del Fondo per lo stesso anno 2000. L'insieme di questi acconti copre i finanziamenti riconosciuti ai progetti di ricerca conclusi nel corso dell'anno 2000, e ai progetti in corso o avviati durante tale anno, salvo verifiche con esito positivo effettuate dall'Autorita'.
 
Art. 6.
Verifiche
6.1. L'Autorita' decide l'ammissibilita' al finanziamento del Fondo per ciascuno dei progetti e determina la misura, parziale o totale, del finanziamento sulla base delle istruttorie predisposte dalla Cassa.
L'Autorita' provvede, per ogni progetto di ricerca, alle verifiche di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 17 aprile 2001, avvalendosi della Cassa. Gli eventuali costi sostenuti per tali verifiche sono posti a carico del Fondo.
6.2. Le verifiche di cui al precedente comma 6.1 sono intese ad accertare che:
a) siano rispettate le condizioni di cui all'art. 10, comma 1, e delle condizioni di cui all'art. 10, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro dell'industria 26 gennaio 2000, tenendo conto di criteri di economicita' e di impiego efficiente delle risorse;
b) i risultati dei progetti di ricerca vengano diffusi con i mezzi piu' opportuni a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale.
6.3. Il recupero di acconti erogati a favore di progetti che non superino positivamente le verifiche di cui ai precedenti commi 6.1 e 6.2 puo' avvenire anche attraverso la compensazione con acconti o conguagli da assegnare ad altri progetti di ricerca verificati con esito positivo, ovvero attraverso la compensazione con somme dovute dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico a diverso titolo alla societa' Cesi S.p.a.
6.4. I finanziamenti erogati in acconto o conguaglio alla societa' Cesi S.p.a. e l'eventuale recupero di acconti, come previsto dal presente provvedimento sono effettuati al netto di eventuali interessi maturati.
 
Art. 7.
Versamento della componente A5
7.1. Entro sessanta giorni dal termine di ciascun bimestre, i gestori di reti di trasmissione e di distribuzione versano alla Cassa, in relazione all'energia elettrica fornita nel bimestre ai clienti finali serviti dai medesimi gestori, il gettito della componente A5 della tariffa elettrica.
7.2. Qualora l'energia elettrica fornita in un bimestre ai clienti finali serviti da gestori di reti di trasmissione e di distribuzione non sia direttamente misurata, gli stessi gestori provvedono a determinare l'energia elettrica fornita, in tale bimestre, sulla base del medesimo criterio utilizzato per la fatturazione periodica a titolo di acconto.
 
Art. 8.
Disposizione finale
8.1. La presente deliberazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entra in vigore dalla data di pubblicazione.
Milano, 11 luglio 2001
Il presidente: Ranci
 
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