IL DIRIGENTE dell'ufficio   V  della  Direzione  generale  della  valutazione  dei                 medicinali e della farmacovigilanza
    Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;  Visto  l'art.  19  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come  sostituito  dall'art.  1,  lettera  h),  comma  2,  del decreto legislativo  18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;  Visto  il  decreto  dirigenziale  8  marzo  2000,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  61 del 14 marzo 2000, concernente   modalita'   di  trasmissione  da  parte  delle  aziende farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di medicinali in Italia e all'estero;  Visto  il  decreto  dirigenziale  16  marzo  2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato  il  termine  per  la  trasmissione  da parte delle aziende farmaceutiche   dei   dati   relativi   alla  commercializzazione  di medicinali in Italia e all'estero;  Viste  le  autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse  dalle  aziende  farmaceutiche  in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;  Visto  il  decreto  dirigenziale  800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno 2001,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 151 del  2  luglio  2001,  concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  -  ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e  modificazioni  -  di  alcune  specialita' medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;  Vista la domanda della ditta Baycare S.r.l., datata 20 luglio 2001, che  ha  chiesto  la  revoca  della  sospensione  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  disposta  con  il decreto dirigenziale sopra  indicato,  limitatamente  alla specialita' medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;  Constatato  che  per la specialita' medicinale indicata nella parte dispositiva     del     presente    decreto,    l'azienda    titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio  ha  provveduto al pagamento  della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;  Visto  il  decreto  n.  490  del 23 luglio 2001 con il quale questa Amministrazione  ha  trasferito  la  titolarita'  dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  della  specialita' medicinale indicata nella  parte  dispositiva  del  presente  decreto dalla ditta Baycare S.r.l. alla ditta Teva Pharma Italia S.r.l.;  Ritenuto,  pertanto,  che  sussistano  le  condizioni per la revoca della  sospensione  dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio della  specialita'  medicinale  indicata  nella parte dispositiva del presente decreto;                              Decreta:  Per  le  motivazioni  esplicitate  nelle  premesse, e' revocato con decorrenza   immediata   limitatamente  alla  specialita'  medicinale sottoindicata,  il  decreto  dirigenziale  800.5/S.L.488-99/D2 del 12 giugno  2001,  ai  sensi  dell'art.  19,  comma  2-bis,  del  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:    BROMAZEPAM:      2,5 mg/ml gocce orali, flacone da 20 ml - A.I.C. n. 033540016;      1,5 mg capsule, 30 capsule - A.I.C. n. 033540028;      3 mg capsule, 30 capsule - A.I.C. n. 033540030.    Ditta Teva Pharma Italia S.r.l.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  notificato  in via amministrativa alla ditta interessata.    Roma, 18 settembre 2001                                                Il dirigente: Guarino  |