Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 14 settembre 2001
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno".

IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti
agroalimentari e la tutela del consumatore

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, con la quale e' stato modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino "Rosso Piceno" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visti i decreti ministeriali 22 settembre 1997 e 16 ottobre 1997 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;
Vista la domanda presentata dalla giunta regionale delle Marche in data 31 maggio 2001 intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno";
Vista la successiva nota dell'assessorato agroalimentare, forestazione, caccia e pesca, trasporti e viabilita', della regione Marche, con la quale viene richiesto al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di riconoscere la tipologia ""Rosso Piceno Sangiovese", in attesa che l'iter procedurale sul complesso delle modifiche richieste e relative al disciplinare di produzione "Rosso Piceno" segua il suo naturale corso istruttorio;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla predetta istanza e sulla proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Rosso Piceno" formulati dal Comitato stesso, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 del 9 agosto 2001;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati in relazione al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citati;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno";
Decreta:
Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, e successivamente modificato con decreto dirigenziale ministeriale 22 settembre 1997, e' integrato dal testo annesso al presente decreto, relativo alla tipologia ""Rosso Piceno Sangiovese", le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2001.
 
Art. 2.

1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2001, il vino a denominazione di origine controllata ""Rosso Piceno Sangiovese" sono tenuti ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti ""Rosso Piceno Sangiovese", entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
2. I vigneti denunciati ai sensi del precedente comma, solo per l'annata 2001, possono essere iscritti a titolo provvisorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Marche, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia potuto effettuare, per dichiarata impossibilita' tecnica, gli accertamenti di idoneita' previsti dalla normativa vigente.
 
Art. 4.

1. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata ""Rosso Piceno Sangiovese" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 settembre 2001
Il direttore generale: Ambrosio
 
Allegato

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA "ROSSO PICENO" SANGIOVESE

Art. 1.
1. La denominazione di origine controllata "Rosso Piceno", con riferimento al vitigno Sangiovese, e' riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti prescritti nel presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
1. Il vino a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" Sangiovese deve essere ottenuto dalle uve prodotte dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Sangiovese: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino, fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, raccomandati e/o autorizzati per le rispettive province di coltivazione.
Art. 3.
1. La zona di produzione del vino ""Rosso Piceno Sangiovese" e' quella definita nel disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1997, e successive modifiche.
Art. 4.
1. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" Sangiovese un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol.
Art. 5.
1. Le norme per la vinificazione delle uve atte a produrre il vino ""Rosso Piceno Sangiovese" sono quelle stabilite dal disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1997, e successive modifiche.
Art. 6.
1. Il vino a denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" Sangiovese deve rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso rubino, piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: armonico, gradevolmente asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 18,0 g/l.
Art. 7.
1. Le norme per l'etichettatura, la designazione e presentazione del vino ""Rosso Piceno Sangiovese" sono quelle dettate dal disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Rosso Piceno" approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1997, e successive modifiche.
Art. 8.
1. Gli articoli del presente disciplinare di produzione vanno ad integrare i rispettivi articoli del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Rosso Piceno", approvato con decreto ministeriale 22 settembre 1997 e successive modifiche, e si situano in calce agli stessi.
 
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