Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 360 |
Regolamento recante modifiche agli articoli 239 e 240 e all'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada". |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 80, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni; Visti gli articoli 239 e 240 e l'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;
E m a n a
il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche all'articolo 239 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 239 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente: "a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;"; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere: a) superficie di officina non inferiore 120 m2; b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m; c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m."; c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le imprese devono essere altresi' permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo."; d) la lettera b) del comma 4 e' sostituita dalla seguente: "b) deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Qualora eserciti piu' di una delle predette attivita', puo' partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di attivita' effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992, senza cioe' determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;"; e) nel comma 4, le parole: "ed essere dotata delle attrezzature e strumentazioni tra quelle indicate nell'appendice X al presente titolo nonche' di quelle indicate nelle tabelle approvate col decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1996, n. 507, necessarie per la propria attivita' di sezione." sono soppresse; f) dopo la lettera d) del comma 4, e' aggiunta la seguente lettera e): "e) deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo."; g) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilita' di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresi' essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;". - L'art. 80, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della strada", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, cosi' recita: "8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, puo' per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. 9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attivita' di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio decreto le modalita' tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.". - Gli articoli 239 e 240 e l'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, come modificati dal presente regolamento, cosi' recitano: "Art. 239 (Art. 80 Cod. Str.) (Revisioni presso imprese o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi). - 1. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, puo' essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attivita' di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di piu' sedi operative, ciascuna delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e presso le quali intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette sedi. 2. Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'art. 80, comma 8, del codice, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attivita' previste dall'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122; b) possedere adeguata capacita' finanziaria, stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di: 1) aziende o istituti di credito; 2) societa' finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire; c) avere sede in una delle province per le quali il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facolta' di cui all'art. 80, comma 8, del codice. 3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere: a) superficie di officina non inferiore 120 m2; b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m; c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m. 3-bis. Le imprese devono essere altresi' permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. 4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del codice, puo' altresi' essere rilasciata ai consorzi e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa, di seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra imprese di autoriparazione. A tale scopo, ciascuna impresa: a) deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il raggruppamento di cui alla successiva lettera b). Detta officina puo' essere situata in comune diverso, anche se di diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purche' tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno sia compreso nell'ambito della provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti; b) deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attivita' previste dall'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Qualora eserciti piu' di una delle predette attivita', puo' partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di attivita' effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attivita' previste dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992, senza cioe' determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso; c) puo' partecipare ad altri consorzi solo se titolare di piu' officine autorizzate. Ciascuna officina puo' fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi; d) deve avere una o piu' officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti: d.1) superficie non inferiore ad 80 m2; d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m; d.3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m; e) deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo. 4-bis. Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilita' di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresi' essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo. 5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui all'art. 80, comma 8, del codice, devono altresi' possedere i requisiti previsti al comma 2, lettere b) e c). 6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che richiede la concessione, tutte le spese inerenti i sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi volti a verificare il permanere dei predetti requisiti, sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro delle finanze.". "Art. 240 (Art. 80 Cod. Str.) (Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici). - 1. I requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti: a) avere raggiunto la maggiore eta'; b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento; d) essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunita' europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunita' europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocita'; e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali; f) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attivita' in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del comune di esercizio dell'attivita'; g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturita' scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria; h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalita' stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri. 2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attivita' in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui e' stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non puo' operare presso piu' di una sede operativa di impresa o presso piu' di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed e' tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilita'. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo puo' essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri.". "Appendice X - Art. 241 (407/a) (Attrezzature delle imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei veicoli). - 1. Le attrezzature e le strumentazioni di cui devono essere dotati le imprese ed i consorzi abilitati alla revisione dei veicoli sono le seguenti: a) banco prova freni: apparecchiatura che permette di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere: 1) carico ammissibile per asse non inferiore a 25.000 N; 2) sistema di misurazione elettronico; 3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima non inferiore a 2200 mm; 4) stampante dei dati misurati; 5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N; 6) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata di almeno 3000 kg, per consentire la determinazione del tasso di frenatura. Le imprese ed i consorzi che non abbiano disponibili banchi prova freni appositamente concepiti, non potranno effettuare revisioni di autoveicoli con quattro ruote motrici o con piu' assi motori; b) opacimetro: apparecchio per la misurazione della fumosita' dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed analisi delle fuliggini) che permette di esprimere un giudizio sull'efficienza della combustione, ai fini delle emissioni delle fuliggini e sul conseguente grado di inquinamento prodotto dal funzionamento di un veicolo con motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui alla direttiva n. 72/306/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, recepita con decreto ministeriale 5 agosto 1974 [, del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323, e delle relative tabelle CUNA]; c) analizzatore di gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico degli autoveicoli ad accensione comandata. Tale apparecchiatura dovra' essere in grado di controllare le emissioni inquinanti e, per gli autoveicoli dotati di marmitta catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (O 2) ed il valore lambda [Per gli analizzatori di ossido di carbonio dovranno essere osservate tutte le indicazioni contenute nella tabella CUNA NC 005/05 del 21 maggio 1982 e successive modificazioni e integrazioni.]; d) banco prova giochi: apparecchiatura idraulica o pneumatica che permette di rilevare visivamente i giochi dei sistemi di sterzatura e delle sospensioni; deve essere posta direttamente sul ponte sollevatore o in asse con le fosse d'ispezione per consentire l'esame dell'autoveicolo dal basso. La forza di traslazione delle singole piastre deve essere sufficiente a determinare lo spostamento dell'area di appoggio del pneumatico sulla piastra, trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono garantire una superficie di attrito che escluda lo slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere non inferiore a 25.000 N per asse. In alternativa al banco prova giochi e' ammessa l'utilizzazione di un banco oscillatore che consenta la verifica dell'efficienza delle sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di sterzatura; e) fonometro: strumento capace di determinare il rumore di diversi livelli [, spettri e forme d'onda] provenienti da una sorgente sonora. Esso, in base a quanto previsto dalla direttiva n. 84/424/CEE art. 1, punto 5.2.2.1, e' un fonometro di precisione conforme al modello prescritto dalla pubblicazione n. 179 "Fonometri di precisione", seconda edizione, della Commissione elettronica internazionale (IEC), e successive modificazioni ed integrazioni; f) contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri dell'albero motore di un autoveicolo senza procedere a smontaggi. Per l'esecuzione delle prove sui veicoli da sottoporre a revisione, e' necessario che l'impresa concessionaria abbia la disponibilita' di contagiri, sia per motori ad accensione comandata che per motori ad accensione spontanea; g) provafari: apparecchiatura per il controllo e la determinazione dell'orientamento e dell'intensita' luminosa dei proiettori degli autoveicoli, che consente di riprodurre su uno schermo interno all'apparecchio stesso l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su uno schermo posto a 10 m di distanza dal faro. L'attrezzatura deve essere dotata di un sistema di controllo che permetta di verificare l'allineamento della camera ottica con l'asse longitudinale dell'autoveicolo; esso deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti e caratteristiche tecniche: 1) misura della deviazione orizzontale con una precisione di <$>\pm <$> 5 cm (a 10 m); 2) misura della deviazione verticale con una precisione di <$>\pm <$> 2 cm (a 10 m); 3) misura dell'intensita' luminosa con fondo scala almeno pari a 100.000 lux, precisione <$>\pm <$> 5% e risoluzione inferiore a 5000 lux; 4) sistema ottico che permetta di controllare proiettori con il centro di altezza da terra compreso tra 300 e 1400 mm; h) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare un veicolo ad un'altezza tale che consenta di verificare dal basso le strutture e gli organi di trasmissione del veicolo. Il ponte sollevatore e l'ambiente in cui e' installato devono poter garantire un'altezza di sollevamento pari a 1,8 m per veicoli di massa pari almeno a 3500 kg. Devono, altresi', essere assicurati: 1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm, intorno al ponte; 2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte, quando viene interrotto il raggio luminoso di rele' fotoelettrici applicati sui bordi esterni inferiori delle superfici di guida; 3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico; 4) banco prova giochi incorporato e rigidita' sufficiente ad assorbire la spinta delle piastre, salvo quanto previsto in alternativa al banco prova giochi di cui alla lettera d); 5) pedane di lunghezza non inferiore a 4500 mm e larghezza non inferiore a 600 mm; 6) dispositivo di sincronizzazione degli organi di sollevamento, tale da garantire l'allineamento delle pedane indipendentemente dalle distribuzioni di carico; 7) dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico; i) fossa d'ispezione: in luogo del ponte sollevatore possono essere utilizzate fosse d'ispezione delle seguenti dimensioni: 1) lunghezza non inferiore a 6 m; 2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore a 0,75 m; 3) altezza non inferiore a 1,8 m; l) sistema di pesatura: apparecchiatura che permette di individuare la massa complessiva, su un asse o su ogni singola ruota in assenza di dislivelli (veicoli perfettamente in piano). L'apparecchiatura deve avere una portata di almeno 4000 kg e deve essere dotata di sistema di riproduzione delle misure effettuate su supporto cartaceo. Il sistema in questione, qualora rispondente anche alle caratteristiche previste al punto 6), sub a) puo' intendersi sostitutivo di quello ivi previsto. 1-bis. Qualora intendano effettuare la revisione dei veicoli a due ruote, le imprese e i consorzi di cui al comma 1 devono possedere, in aggiunta alle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1 anche la seguente apparecchiatura: banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere: a) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N; b) sistema di misurazione elettronico; c) stampante dei dati misurati; d) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N; e) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N; f) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore ad accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovra' essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2. 1-ter. Le imprese o i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a due ruote devono possedere le seguenti attrezzature e strumentazioni: a) banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere: 1) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N; 2) istema di misurazione elettronico; 3) stampante dei dati misurati; 4) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N; 5) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N; b) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore di accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovra' essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2; c) fonometro: strumento di tipo omologato capace di determinare il rumore di diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente sonora; d) provafari: apparecchiatura di tipo omologato per il controllo e la determinazione dell'orientamento e della intensita' luminosa dei proiettori dei ciclomotori e dei motoveicoli sottoposti a revisione; e) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare il ciclomotore o motoveicolo, a due ruote, ad un'altezza tale che consenta di verificare le strutture e gli organi di trasmissione dello stesso. Devono altresi' essere assicurati: 1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm intorno al ponte; 2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte; 3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico; 4) un dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico; f) contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri del motore del ciclomotore o motoveicolo senza procedere a smontaggi delle parti meccaniche dello stesso. 2. Le apparecchiature indicare alle lettere a), b), c), e), f) e g) del comma 1, nonche', quella di cui al comma 1-bis, devono rispondere altresi' alle caratteristiche tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a carattere definitivo, approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione. Dette tabelle indicano anche le modalita' di utilizzazione delle apparecchiature medesime.".
Note all'art. 1, comma 1: - Per il testo vigente dell'art. 239 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 si veda nelle note alle premesse.
Note all'art. 1, comma 1, lettera a): - L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante: "Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n. 272, cosi' recita: "Art. 10 (Imprese di autoriparazione). - 1. Le imprese che intendono esercitare l'attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, presentano, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di inizio di attivita', specificando le attivita' che intendono esercitare tra quelle previste dall'art. 1, comma 3, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 122, dichiarando, altresi', il possesso del requisito di cui al comma 4. Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese esercenti in prevalenza attivita' di commercio e noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto terzi iscritte all'albo di cui all'art. 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere strumentale o accessorio, attivita' di autoriparazione nonche' ogni altra impresa o organismo di natura privatistica che svolga attivita' di autoriparazione per esclusivo uso interno. 2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui al comma 1 alla commissione provinciale per l'artigianato, unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo. Le altre imprese presentano, per ogni unita' locale, la denuncia di cui al comma 1, unitamente alla domanda di iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che provvede, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, all'iscrizione provvisoria dell'impresa entro il termine di dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa verifica d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro sessanta giorni dalla denuncia. 3. Ciascuna impresa puo' richiedere l'iscrizione per una o piu' delle attivita' previste dall'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in relazione alle attivita' effettivamente esercitate. Salvo il caso di operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse all'attivita' principale, non e' consentito l'esercizio delle attivita' previste dall'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica iscrizione. 4. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni unita' locale sede di officina, la preposizione alla gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali e tecnico-professionali di cui all'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto requisito, alla gestione tecnica puo' essere preposto anche il titolare dell'officina. Non puo' essere preposto alla gestione tecnica un consulente o un professionista esterno. All'impresa artigiana si applica l'art. 2, comma 4, della legge 8 agosto 1985, n. 443. 5. Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque riferibili all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema di autorizzazioni amministrative di tutela dall'inquinamento e di prevenzione degli infortuni, l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta attivita', nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane. 6. I richiami alle "sezioni , al "registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione nonche' al "registro di cui all'art. 2 , contenuti nella legge 5 febbraio 1992, n. 122, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi, devono intendersi riferiti, per le attivita' di autoriparazione al "registro delle imprese e nel caso di impresa artigiana, all'"albo delle imprese artigiane .". - L'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1992, n. 41, cosi' recita: "Art. 1 (Attivita' di autoriparazione). - Omissis. 3. Ai fini della presente legge l'attivita' di autoriparazione si distingue nelle attivita' di: a) meccanica e motoristica; b) carrozzeria; c) elettrauto; d) gommista".
Note all'art. 1, comma 1, lettera d): - Per l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica si veda nelle note all'art. 1, comma 1, lettera a). - Per l'art. 1, comma 3, della legge n. 122/1992 si veda nelle note all'art. 1, comma 1, lettera a).
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| Art. 2. Modifiche all'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera g) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturita' scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;"; b) dopo la lettera g) del comma 1, e' aggiunta la seguente: "h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalita' stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri."; c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attivita' in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui e' stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non puo' operare presso piu' di una sede operativa di impresa o presso piu' di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed e' tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilita'. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo puo' essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri.".
Nota all'art. 2, comma 1: - Per il testo vigente dell'art. 240 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992 si veda nelle note alle premesse.
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| Art. 3. Modifiche all'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2000, n. 329, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo la lettera e) dell'articolo 1-bis e' aggiunta la seguente lettera: "f) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore ad accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovra' essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2."; b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente: "1-ter. Le imprese o i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a due ruote devono possedere le seguenti attrezzature e strumentazioni: a) banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere: 1) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N; 2) sistema di misurazione elettronico; 3) stampante dei dati misurati; 4) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N; 5) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N; b) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore di accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovra' essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2; c) fonometro: strumento di tipo omologato capace di determinare il rumore di diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente sonora; d) provafari: apparecchiatura di tipo omologato per il controllo e la determinazione dell'orientamento e della intensita' luminosa dei proiettori dei ciclomotori e dei motoveicoli sottoposti a revisione; e) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare il ciclomotore o motoveicolo, a due ruote, ad un'altezza tale che consenta di verificare le strutture e gli organi di trasmissione dello stesso. Devono altresi' essere assicurati: 1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm intorno al ponte; 2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte; 3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico; 4) un dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico; f) contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri del motore del ciclomotore o motoveicolo senza procedere a smontaggi delle parti meccaniche dello stesso.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 5 giugno 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Nesi, Ministro dei lavori pubblici Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2001 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 220
Nota all'art. 3, comma 1: - Per il testo vigente dell'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2000, n. 329, recante: "Regolamento recante modifiche all'appendice X al titolo III ed all'art. 241 del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni) in materia di attrezzature per le prove di revisione dei veicoli a motore a due ruote, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2000, n. 266, e come ulteriormente modificato dal presente regolamento si veda nelle note alle premesse.
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