Gazzetta n. 230 del 3 ottobre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 360
Regolamento recante modifiche agli articoli 239 e 240 e all'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente: "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 80, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni;
Visti gli articoli 239 e 240 e l'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 aprile 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001;
Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione;

E m a n a

il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche all'articolo 239 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 239 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
"a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente tutte le attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122;";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere:
a) superficie di officina non inferiore 120 m2;
b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.";
c) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Le imprese devono essere altresi' permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.";
d) la lettera b) del comma 4 e' sostituita dalla seguente:
"b) deve essere iscritta nel registro o nell'albo di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente almeno una delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Qualora eserciti piu' di una delle predette attivita', puo' partecipare a raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio esclusivamente per il numero di attivita' effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attivita' previste dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992, senza cioe' determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;";
e) nel comma 4, le parole: "ed essere dotata delle attrezzature e strumentazioni tra quelle indicate nell'appendice X al presente titolo nonche' di quelle indicate nelle tabelle approvate col decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 26 settembre 1996, n. 507, necessarie per la propria attivita' di sezione." sono soppresse;
f) dopo la lettera d) del comma 4, e' aggiunta la seguente lettera e):
"e) deve essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.";
g) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le imprese, anche se aderenti a consorzi, titolari di concessione concernente esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere la disponibilita' di un locale adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e 2,5 metri. Esse devono altresi' essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo.".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica, tra l'altro, il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;".
- L'art. 80, commi 8 e 9, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, recante: "Nuovo codice della
strada", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, cosi' recita:
"8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in
relazione a particolari e contingenti situazioni operative
degli uffici provinciali della Direzione generale della
M.C.T.C., il rispetto dei termini previsti per le revisioni
periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al
massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con
massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, puo' per
singole province individuate con proprio decreto affidare
in concessione quinquennale le suddette revisioni ad
imprese di autoriparazione che svolgono la propria
attivita' nel campo della meccanica e motoristica,
carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che,
esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli,
esercitino altresi', con carattere strumentale o
accessorio, l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese
devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti
attivita' di autoriparazione di cui all'art. 2, comma 1,
della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Le suddette revisioni
possono essere altresi' affidate in concessione ai consorzi
e alle societa' consortili, anche in forma di cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno
in una diversa sezione del medesimo registro, in modo da
garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni.
9. Le imprese di cui al comma 8 devono essere in
possesso di requisiti tecnico-professionali, di
attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle
attivita' di verifica e controllo per le revisioni,
precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in
sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso
dei requisiti personali e professionali precisati nel
regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto
il periodo della concessione. Il Ministro dei trasporti
definisce con proprio decreto le modalita' tecniche e
amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di
cui al comma 8.".
- Gli articoli 239 e 240 e l'appendice X al titolo III
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, recante: "Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada", pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
1992, n. 303, come modificati dal presente regolamento,
cosi' recitano:
"Art. 239 (Art. 80 Cod. Str.) (Revisioni presso imprese
o consorzi e requisiti tecnico-professionali degli stessi).
- 1. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del
codice, puo' essere rilasciata a singole imprese di
autoriparazione, di seguito denominate imprese, che ne
facciano direttamente richiesta e che si impegnino a
svolgere in proprio l'attivita' di revisione. Qualora
l'impresa sia titolare di piu' sedi operative, ciascuna
delle quali risponde ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e
presso le quali intende effettuare le revisioni, devono
essere richieste e rilasciate distinte concessioni per
ciascuna delle suddette sedi.
2. Le imprese di cui al comma 1, per effettuare la
revisione dei veicoli immatricolati nelle province
individuate dal Ministro dei trasporti e della navigazione,
al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di
cui all'art. 80, comma 8, del codice, devono possedere i
seguenti requisiti:
a) essere iscritte nel registro o nell'albo di cui
all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente
tutte le attivita' previste dall'art. 1, comma 3, della
legge 5 febbraio 1992, n. 122;
b) possedere adeguata capacita' finanziaria,
stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di
affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:
1) aziende o istituti di credito;
2) societa' finanziarie con capitale sociale non
inferiore a 5.000.000.000 di lire;
c) avere sede in una delle province per le quali il
Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto
di avvalersi della facolta' di cui all'art. 80, comma 8,
del codice.
3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di
concessione devono essere dotate di locali che, oltre a
possedere le prescritte autorizzazioni amministrative,
devono avere:
a) superficie di officina non inferiore 120 m2;
b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
c) ingresso avente larghezza ed altezza
rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.
3-bis. Le imprese devono essere altresi'
permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni
indicate nell'appendice X al presente titolo.
4. La concessione di cui all'art. 80, comma 8, del
codice, puo' altresi' essere rilasciata ai consorzi e alle
societa' consortili, anche in forma di cooperativa, di
seguito denominati consorzi, appositamente costituiti tra
imprese di autoriparazione. A tale scopo, ciascuna impresa:
a) deve avere la propria officina nel territorio del
comune in cui hanno sede le altre imprese con cui forma il
raggruppamento di cui alla successiva lettera b). Detta
officina puo' essere situata in comune diverso, anche se di
diversa provincia, da quello, o da quelli, in cui hanno
sede le altre imprese costituenti il raggruppamento purche'
tutti detti comuni siano tra loro limitrofi ed almeno uno
sia compreso nell'ambito della provincia per cui il
consorzio ha ottenuto la concessione. Qualora si avvalgano
di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve
essere situato in uno dei comuni predetti;
b) deve essere iscritta nel registro o nell'albo di
cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
14 dicembre 1999, n. 558, ed esercitare effettivamente
almeno una delle attivita' previste dall'art. 1, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 122. Qualora eserciti piu'
di una delle predette attivita', puo' partecipare a
raggruppamenti individuati nell'ambito di un consorzio
esclusivamente per il numero di attivita' effettivamente
svolte strettamente necessario a garantire a ciascun
raggruppamento la copertura di tutte le attivita' previste
dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 122 del 1992,
senza cioe' determinare duplicazioni di competenze tra le
imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento
stesso;
c) puo' partecipare ad altri consorzi solo se
titolare di piu' officine autorizzate. Ciascuna officina
puo' fare parte di un solo consorzio. Le sedi operative
delle imprese di cui ai commi 1 e 2 non possono
partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a
consorzi;
d) deve avere una o piu' officine ubicate in locali
aventi le caratteristiche seguenti:
d.1) superficie non inferiore ad 80 m2;
d.2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;
d.3) ingresso avente larghezza ed altezza
rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m;
e) deve essere permanentemente dotata delle
attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al
presente titolo.
4-bis. Le imprese, anche se aderenti a consorzi,
titolari di concessione concernente esclusivamente il
servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due
ruote, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni
amministrative, devono avere la disponibilita' di un locale
adibito ad officina con superficie non inferiore a 80 metri
quadrati, larghezza non inferiore a 4 metri, ingresso con
larghezza ed altezza non inferiori, rispettivamente, a 2 e
2,5 metri. Esse devono altresi' essere permanentemente
dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate al
comma 1-ter dell'appendice X al presente titolo.
5. I consorzi, al fine dell'affidamento in concessione
delle revisioni di cui all'art. 80, comma 8, del codice,
devono altresi' possedere i requisiti previsti al comma 2,
lettere b) e c).
6. Sono a carico dell'impresa, o del consorzio che
richiede la concessione, tutte le spese inerenti i
sopralluoghi effettuati dai funzionari della Direzione
generale della M.C.T.C., per accertare la sussistenza dei
requisiti tecnico-professionali necessari. Gli importi
relativi, unitamente a quelli riguardanti i sopralluoghi
volti a verificare il permanere dei predetti requisiti,
sono stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro,
sentito il Ministro delle finanze.".
"Art. 240 (Art. 80 Cod. Str.) (Requisiti dei titolari
delle imprese e dei responsabili tecnici). - 1. I requisiti
personali e professionali del titolare dell'impresa
individuale, quando questa si avvalga di una sola sede
operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i
consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti:
a) avere raggiunto la maggiore eta';
b) non essere e non essere stato sottoposto a misure
restrittive di sicurezza personale o a misure di
prevenzione;
c) non essere e non essere stato interdetto o
inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso
procedimento per dichiarazione di fallimento;
d) essere cittadino italiano o di altro Stato membro
della Comunita' europea, ovvero di uno Stato anche non
appartenente alla Comunita' europea, con cui sia operante
specifica condizione di reciprocita';
e) non avere riportato condanne per delitti, anche
colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici
previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale e non
essere sottoposto a procedimenti penali;
f) essere fisicamente idoneo all'esercizio
dell'attivita' in base a certificazione rilasciata dal
competente organo sanitario del comune di esercizio
dell'attivita';
g) aver conseguito un diploma di perito industriale,
di geometra o di maturita' scientifica ovvero un diploma di
laurea o di laurea breve in ingegneria;
h) aver superato un apposito corso di formazione
organizzato secondo le modalita' stabilite dal Dipartimento
dei trasporti terrestri.
2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la
propria attivita' in maniera continuativa presso la sede
operativa dell'impresa o presso il consorzio cui e' stata
rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico
non puo' operare presso piu' di una sede operativa di
impresa o presso piu' di un consorzio che effettui il
servizio di revisione ed e' tenuto a presenziare e
certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di
revisione che si riferiscono alla sua responsabilita'. In
caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile
tecnico, quest'ultimo puo' essere sostituito, per un
periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti
e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti
terrestri.".
"Appendice X - Art. 241 (407/a) (Attrezzature delle
imprese e dei consorzi abilitati alla revisione dei
veicoli). - 1. Le attrezzature e le strumentazioni di cui
devono essere dotati le imprese ed i consorzi abilitati
alla revisione dei veicoli sono le seguenti:
a) banco prova freni: apparecchiatura che permette di
eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei
dispositivi di frenatura degli autoveicoli e dei rimorchi
misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi
prova freni devono avere:
1) carico ammissibile per asse non inferiore a
25.000 N;
2) sistema di misurazione elettronico;
3) carreggiata minima di almeno 800 mm e massima
non inferiore a 2200 mm;
4) stampante dei dati misurati;
5) fondo scala di misura non inferiore a 6000 N;
6) sistema di pesatura che permetta di individuare
la massa su di un asse o su ogni singola ruota, con portata
di almeno 3000 kg, per consentire la determinazione del
tasso di frenatura.
Le imprese ed i consorzi che non abbiano disponibili
banchi prova freni appositamente concepiti, non potranno
effettuare revisioni di autoveicoli con quattro ruote
motrici o con piu' assi motori;
b) opacimetro: apparecchio per la misurazione della
fumosita' dei gas di scarico dei motori diesel (rilievo ed
analisi delle fuliggini) che permette di esprimere un
giudizio sull'efficienza della combustione, ai fini delle
emissioni delle fuliggini e sul conseguente grado di
inquinamento prodotto dal funzionamento di un veicolo con
motore ad accensione spontanea. I tipi di opacimetri
impiegati dovranno essere conformi alle specifiche di cui
alla direttiva n. 72/306/CEE, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 251 del 26 settembre 1974, recepita con
decreto ministeriale 5 agosto 1974 [, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323, e
delle relative tabelle CUNA];
c) analizzatore di gas di scarico: apparecchiatura in
grado di valutare le emissioni allo scarico degli
autoveicoli ad accensione comandata. Tale apparecchiatura
dovra' essere in grado di controllare le emissioni
inquinanti e, per gli autoveicoli dotati di marmitta
catalitica e sonda lambda, il contenuto di ossigeno (O 2)
ed il valore lambda [Per gli analizzatori di ossido di
carbonio dovranno essere osservate tutte le indicazioni
contenute nella tabella CUNA NC 005/05 del 21 maggio 1982 e
successive modificazioni e integrazioni.];
d) banco prova giochi: apparecchiatura idraulica o
pneumatica che permette di rilevare visivamente i giochi
dei sistemi di sterzatura e delle sospensioni; deve essere
posta direttamente sul ponte sollevatore o in asse con le
fosse d'ispezione per consentire l'esame dell'autoveicolo
dal basso. La forza di traslazione delle singole piastre
deve essere sufficiente a determinare lo spostamento
dell'area di appoggio del pneumatico sulla piastra,
trasversalmente, longitudinalmente o in combinazione, per
una corsa non inferiore a 40 mm. Le piastre devono
garantire una superficie di attrito che escluda lo
slittamento relativo ruota-piastra, anche in condizione di
bagnato. Il carico ammissibile sulle piastre deve essere
non inferiore a 25.000 N per asse. In alternativa al banco
prova giochi e' ammessa l'utilizzazione di un banco
oscillatore che consenta la verifica dell'efficienza delle
sospensioni, dei relativi giochi e di quelli dei sistemi di
sterzatura;
e) fonometro: strumento capace di determinare il
rumore di diversi livelli [, spettri e forme d'onda]
provenienti da una sorgente sonora. Esso, in base a quanto
previsto dalla direttiva n. 84/424/CEE art. 1, punto
5.2.2.1, e' un fonometro di precisione conforme al modello
prescritto dalla pubblicazione n. 179 "Fonometri di
precisione", seconda edizione, della Commissione
elettronica internazionale (IEC), e successive
modificazioni ed integrazioni;
f) contagiri: apparecchiatura che consente di
misurare il numero di giri dell'albero motore di un
autoveicolo senza procedere a smontaggi. Per l'esecuzione
delle prove sui veicoli da sottoporre a revisione, e'
necessario che l'impresa concessionaria abbia la
disponibilita' di contagiri, sia per motori ad accensione
comandata che per motori ad accensione spontanea;
g) provafari: apparecchiatura per il controllo e la
determinazione dell'orientamento e dell'intensita' luminosa
dei proiettori degli autoveicoli, che consente di
riprodurre su uno schermo interno all'apparecchio stesso
l'orientamento del fascio di luce che sarebbe proiettato su
uno schermo posto a 10 m di distanza dal faro.
L'attrezzatura deve essere dotata di un sistema di
controllo che permetta di verificare l'allineamento della
camera ottica con l'asse longitudinale dell'autoveicolo;
esso deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti e
caratteristiche tecniche:
1) misura della deviazione orizzontale con una
precisione di <$>\pm <$> 5 cm (a 10 m);
2) misura della deviazione verticale con una
precisione di <$>\pm <$> 2 cm (a 10 m);
3) misura dell'intensita' luminosa con fondo scala
almeno pari a 100.000 lux, precisione <$>\pm <$> 5% e
risoluzione inferiore a 5000 lux;
4) sistema ottico che permetta di controllare
proiettori con il centro di altezza da terra compreso tra
300 e 1400 mm;
h) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di
sollevare un veicolo ad un'altezza tale che consenta di
verificare dal basso le strutture e gli organi di
trasmissione del veicolo. Il ponte sollevatore e l'ambiente
in cui e' installato devono poter garantire un'altezza di
sollevamento pari a 1,8 m per veicoli di massa pari almeno
a 3500 kg. Devono, altresi', essere assicurati:
1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm,
intorno al ponte;
2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto
del movimento discendente del ponte, quando viene
interrotto il raggio luminoso di rele' fotoelettrici
applicati sui bordi esterni inferiori delle superfici di
guida;
3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa
perdita di pressione nel sistema idraulico;
4) banco prova giochi incorporato e rigidita'
sufficiente ad assorbire la spinta delle piastre, salvo
quanto previsto in alternativa al banco prova giochi di cui
alla lettera d);
5) pedane di lunghezza non inferiore a 4500 mm e
larghezza non inferiore a 600 mm;
6) dispositivo di sincronizzazione degli organi di
sollevamento, tale da garantire l'allineamento delle pedane
indipendentemente dalle distribuzioni di carico;
7) dispositivo di sicurezza nei confronti del
sovraccarico;
i) fossa d'ispezione: in luogo del ponte sollevatore
possono essere utilizzate fosse d'ispezione delle seguenti
dimensioni:
1) lunghezza non inferiore a 6 m;
2) larghezza non inferiore a 0,65 m e non superiore
a 0,75 m;
3) altezza non inferiore a 1,8 m;
l) sistema di pesatura: apparecchiatura che permette
di individuare la massa complessiva, su un asse o su ogni
singola ruota in assenza di dislivelli (veicoli
perfettamente in piano). L'apparecchiatura deve avere una
portata di almeno 4000 kg e deve essere dotata di sistema
di riproduzione delle misure effettuate su supporto
cartaceo. Il sistema in questione, qualora rispondente
anche alle caratteristiche previste al punto 6), sub a)
puo' intendersi sostitutivo di quello ivi previsto.
1-bis. Qualora intendano effettuare la revisione dei
veicoli a due ruote, le imprese e i consorzi di cui al
comma 1 devono possedere, in aggiunta alle attrezzature e
strumentazioni indicate al comma 1 anche la seguente
apparecchiatura:
banco prova freni: apparecchiatura che consente di
eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei
dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a
due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I
banchi prova freni devono avere:
a) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000
N;
b) sistema di misurazione elettronico;
c) stampante dei dati misurati;
d) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
e) sistema di pesatura che permetta di individuare la
massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N;
f) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura
in grado di valutare le emissioni allo scarico dei
ciclomotori e motoveicoli con motore ad accensione
comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura
dovra' essere in grado di controllare le emissioni
inquinanti del CO, CO2, HC e O2.
1-ter. Le imprese o i consorzi abilitati alle revisioni
dei veicoli a due ruote devono possedere le seguenti
attrezzature e strumentazioni:
a) banco prova freni: apparecchiatura che consente di
eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei
dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a
due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I
banchi prova freni devono avere:
1) carico ammissibile per ruota non inferiore a
5.000 N;
2) istema di misurazione elettronico;
3) stampante dei dati misurati;
4) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
5) sistema di pesatura che permetta di individuare
la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000
N;
b) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura
in grado di valutare le emissioni allo scarico dei
ciclomotori e motoveicoli con motore di accensione
comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura
dovra' essere in grado di controllare le emissioni
inquinanti del CO, CO2, HC e O2;
c) fonometro: strumento di tipo omologato capace di
determinare il rumore di diversi livelli, spettri e forme
d'onda provenienti da una sorgente sonora;
d) provafari: apparecchiatura di tipo omologato per
il controllo e la determinazione dell'orientamento e della
intensita' luminosa dei proiettori dei ciclomotori e dei
motoveicoli sottoposti a revisione;
e) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di
sollevare il ciclomotore o motoveicolo, a due ruote, ad
un'altezza tale che consenta di verificare le strutture e
gli organi di trasmissione dello stesso. Devono altresi'
essere assicurati:
1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm
intorno al ponte;
2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto
del movimento discendente del ponte;
3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa
perdita di pressione nel sistema idraulico;
4) un dispositivo di sicurezza nei confronti del
sovraccarico;
f) contagiri: apparecchiatura che consente di
misurare il numero di giri del motore del ciclomotore o
motoveicolo senza procedere a smontaggi delle parti
meccaniche dello stesso.
2. Le apparecchiature indicare alle lettere a), b), c),
e), f) e g) del comma 1, nonche', quella di cui al comma
1-bis, devono rispondere altresi' alle caratteristiche
tecnico-funzionali dettate dalle tabelle di unificazione a
carattere definitivo, approvate dal Ministero dei trasporti
e della navigazione. Dette tabelle indicano anche le
modalita' di utilizzazione delle apparecchiature
medesime.".

Note all'art. 1, comma 1:
- Per il testo vigente dell'art. 239 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 495/1992 si veda nelle note
alle premesse.

Note all'art. 1, comma 1, lettera a):
- L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
14 dicembre 1999, n. 558, recante: "Regolamento recante
norme per la semplificazione della disciplina in materia di
registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei
procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita'
e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese
artigiane o al registro delle imprese per particolari
categorie di attivita' soggette alla verifica di
determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98
dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2000, n.
272, cosi' recita:
"Art. 10 (Imprese di autoriparazione). - 1. Le imprese
che intendono esercitare l'attivita' di autoriparazione di
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive
modificazioni, presentano, ai sensi dell'art. 22, comma 3,
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, denuncia di
inizio di attivita', specificando le attivita' che
intendono esercitare tra quelle previste dall'art. 1, comma
3, della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 122,
dichiarando, altresi', il possesso del requisito di cui al
comma 4. Alla stessa procedura sono assoggettate le imprese
esercenti in prevalenza attivita' di commercio e noleggio
di veicoli, quelle di autotrasporto di merci per conto
terzi iscritte all'albo di cui all'art. 12 della legge
6 giugno 1974, n. 298, che svolgano, con carattere
strumentale o accessorio, attivita' di autoriparazione
nonche' ogni altra impresa o organismo di natura
privatistica che svolga attivita' di autoriparazione per
esclusivo uso interno.
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia di cui
al comma 1 alla commissione provinciale per l'artigianato,
unitamente alla domanda d'iscrizione al relativo albo. Le
altre imprese presentano, per ogni unita' locale, la
denuncia di cui al comma 1, unitamente alla domanda di
iscrizione, all'ufficio del registro delle imprese che
provvede, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581,
all'iscrizione provvisoria dell'impresa entro il termine di
dieci giorni e all'iscrizione definitiva, previa verifica
d'ufficio del possesso dei requisiti previsti, entro
sessanta giorni dalla denuncia.
3. Ciascuna impresa puo' richiedere l'iscrizione per
una o piu' delle attivita' previste dall'art. 1, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 122, in relazione alle
attivita' effettivamente esercitate. Salvo il caso di
operazioni strumentali o accessorie strettamente connesse
all'attivita' principale, non e' consentito l'esercizio
delle attivita' previste dall'art. 1, comma 3, della legge
5 febbraio 1992, n. 122, senza la relativa specifica
iscrizione.
4. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di
autoriparazione, l'impresa deve documentare, per ogni
unita' locale sede di officina, la preposizione alla
gestione tecnica di persona dotata dei requisiti personali
e tecnico-professionali di cui all'art. 7 della legge
5 febbraio 1992, n. 122. Ove in possesso del suddetto
requisito, alla gestione tecnica puo' essere preposto anche
il titolare dell'officina. Non puo' essere preposto alla
gestione tecnica un consulente o un professionista esterno.
All'impresa artigiana si applica l'art. 2, comma 4, della
legge 8 agosto 1985, n. 443.
5. Ferme restando le disposizioni vigenti, comunque
riferibili all'esercizio delle attivita' disciplinate dalla
legge 5 febbraio 1992, n. 122, ivi comprese quelle in tema
di autorizzazioni amministrative di tutela
dall'inquinamento e di prevenzione degli infortuni,
l'esercizio dell'attivita' di autoriparazione e' consentito
esclusivamente alle imprese iscritte, relativamente a detta
attivita', nel registro delle imprese o nell'albo delle
imprese artigiane.
6. I richiami alle "sezioni , al "registro delle
imprese esercenti attivita' di autoriparazione nonche' al
"registro di cui all'art. 2 , contenuti nella legge
5 febbraio 1992, n. 122, nel decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e nelle norme attuative delle predette leggi,
devono intendersi riferiti, per le attivita' di
autoriparazione al "registro delle imprese e nel caso di
impresa artigiana, all'"albo delle imprese artigiane .".
- L'art. 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
122, recante: "Disposizioni in materia di sicurezza della
circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di
autoriparazione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
19 febbraio 1992, n. 41, cosi' recita:
"Art. 1 (Attivita' di autoriparazione). - Omissis.
3. Ai fini della presente legge l'attivita' di
autoriparazione si distingue nelle attivita' di:
a) meccanica e motoristica;
b) carrozzeria;
c) elettrauto;
d) gommista".

Note all'art. 1, comma 1, lettera d):
- Per l'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica si veda nelle note all'art. 1, comma 1, lettera
a).
- Per l'art. 1, comma 3, della legge n. 122/1992 si
veda nelle note all'art. 1, comma 1, lettera a).



 
Art. 2. Modifiche all'articolo 240 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera g) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
"g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturita' scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;";
b) dopo la lettera g) del comma 1, e' aggiunta la seguente:
"h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalita' stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attivita' in maniera continuativa presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui e' stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non puo' operare presso piu' di una sede operativa di impresa o presso piu' di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed e' tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilita'. In caso di temporanea assenza od impedimento del responsabile tecnico, quest'ultimo puo' essere sostituito, per un periodo non superiore a trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri.".



Nota all'art. 2, comma 1:
- Per il testo vigente dell'art. 240 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 495/1992 si veda nelle note
alle premesse.



 
Art. 3. Modifiche all'appendice X al titolo III del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'appendice X al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 2000, n. 329, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera e) dell'articolo 1-bis e' aggiunta la seguente lettera:
"f) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore ad accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovra' essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2.";
b) dopo il comma 1-bis e' aggiunto il seguente:
"1-ter. Le imprese o i consorzi abilitati alle revisioni dei veicoli a due ruote devono possedere le seguenti attrezzature e strumentazioni:
a) banco prova freni: apparecchiatura che consente di eseguire la verifica delle condizioni di efficienza dei dispositivi di frenatura dei ciclomotori e motoveicoli a due ruote misurando su ogni ruota la forza di frenatura. I banchi prova freni devono avere:
1) carico ammissibile per ruota non inferiore a 5.000 N;
2) sistema di misurazione elettronico;
3) stampante dei dati misurati;
4) fondo scala di misura non inferiore a 3.000 N;
5) sistema di pesatura che permetta di individuare la massa su ogni singola ruota con portata di almeno 5.000 N;
b) analizzatore dei gas di scarico: apparecchiatura in grado di valutare le emissioni allo scarico dei ciclomotori e motoveicoli con motore di accensione comandata a due e quattro tempi. Tale apparecchiatura dovra' essere in grado di controllare le emissioni inquinanti del CO, CO2, HC e O2;
c) fonometro: strumento di tipo omologato capace di determinare il rumore di diversi livelli, spettri e forme d'onda provenienti da una sorgente sonora;
d) provafari: apparecchiatura di tipo omologato per il controllo e la determinazione dell'orientamento e della intensita' luminosa dei proiettori dei ciclomotori e dei motoveicoli sottoposti a revisione;
e) ponte sollevatore: attrezzatura che permette di sollevare il ciclomotore o motoveicolo, a due ruote, ad un'altezza tale che consenta di verificare le strutture e gli organi di trasmissione dello stesso. Devono altresi' essere assicurati:
1) uno spazio libero di larghezza di almeno 60 cm intorno al ponte;
2) circuiti di sicurezza che permettano l'arresto del movimento discendente del ponte;
3) dispositivi di sicurezza contro l'improvvisa perdita di pressione nel sistema idraulico;
4) un dispositivo di sicurezza nei confronti del sovraccarico;
f) contagiri: apparecchiatura che consente di misurare il numero di giri del motore del ciclomotore o motoveicolo senza procedere a smontaggi delle parti meccaniche dello stesso.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 5 giugno 2001

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Nesi, Ministro dei lavori pubblici
Bersani, Ministro dei trasporti e della
navigazione

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 220



Nota all'art. 3, comma 1:
- Per il testo vigente dell'appendice X al titolo III
del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, come modificata dal decreto del Presidente
della Repubblica 28 settembre 2000, n. 329, recante:
"Regolamento recante modifiche all'appendice X al titolo
III ed all'art. 241 del regolamento di esecuzione ed
attuazione del codice della strada (decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni) in materia di attrezzature per le prove di
revisione dei veicoli a motore a due ruote, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2000, n. 266, e come
ulteriormente modificato dal presente regolamento si veda
nelle note alle premesse.



 
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