Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 28 settembre 2001
Chiusura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domande per l'accesso agli incentivi automatici di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, relative alle iniziative nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
per il coordinamento degli incentivi alle imprese

Visto il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;
Visto l'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo a modificazioni del regime di intervento di cui agli "incentivi automatici" previsti dalla richiamata legge n. 341/1995, nonche' alla previsione di agevolazioni in forma automatica per le PMI;
Viste le delibere del CIPE dell'8 agosto 1995, del 18 dicembre 1997 e del 15 febbraio 2000, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 1995, n. 68 del 23 marzo 1998 e n. 104 del 6 maggio 2000;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 ottobre 1998, n. 446, concernente il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui alle agevolazioni in forma automatica di cui all'art. 8, comma 2, della richiamata legge n. 266/1997;
Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 58, emanato dal Ministero delle finanze, concernente le modalita' di fruizione delle agevolazioni di cui agli "incentivi automatici" previsti dalla legge n. 341/1995;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 219 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2001, con il quale sono stati definiti i criteri e le modalita' per la concessione delle agevolazioni in forma automatica di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266;
Visto il decreto ministeriale 9 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2001, con il quale sono stati aperti, a partire dal 28 settembre 2001, i termini per la presentazione delle dichiarazioni-domande per la concessione dei benefici previsti dalle leggi n. 341/1995 e n. 266/1997, relativamente alle iniziative nel territorio delle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, sulla base degli adeguamenti della preesistente normativa alle decisioni dell'Unione europea, recepiti con il sopra citato decreto 30 maggio 2001;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, concernente le disposizioni per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
Considerato che le dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse gia' presentate hanno determinato l'esaurimento delle risorse disponibili a copertura degli interventi;
Ravvisata la necessita' urgente di procedere alla chiusura dei termini di presentazione delle dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse e alla restituzione delle istanze inoltrate successivamente alla data di accertato esaurimento dei fondi;
Decreta:
Art. 1.
1. Alla data del presente decreto, sulla base delle richieste pervenute, e' accertato l'esaurimento dei fondi relativi agli interventi agevolativi di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Le dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse inoltrate successivamente alla predetta data sono restituite alle imprese interessate.
2. Con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' disposta la chiusura dei termini per la presentazione delle dichiarazioni-domande di prenotazione delle risorse di cui all'art. 1.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 settembre 2001
Il direttore generale: Sappino
 
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