Gazzetta n. 229 del 2 ottobre 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 agosto 2001, n. 312
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 3 agosto 2001, n. 312 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 179 del 3 agosto 2001), convertito, senza modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2001, n. 358 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 4), recante: "Proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero.".

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo della nota qui pubblicata e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale e' operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Art. 1.

1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470, e tenuto conto del riordino delle modalita' procedurali ivi previste, la seconda rilevazione dei cittadini italiani all'estero, di cui all'articolo 8 della citata legge n. 470 del 1988, e' fissata in data 21 marzo 2003.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
27 ottobre 1988, n. 470 (Anagrafe e censimento degli
italiani all'estero):
"Art. 8. - 1. La rilevazione dei cittadini italiani
all'estero ha luogo contemporaneamente al censimento dei
cittadini residenti in Italia.
2. Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza
tecnica dell'Istituto centrale di statistica, e avvalendosi
della collaborazione del Ministero dell'interno, impartisce
le istruzioni necessarie all'attuazione della rilevazione e
fornisce i moduli e gli altri stampati occorrenti.
3. Il Ministero degli affari esteri sovraintende a
tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i
provvedimenti necessari per il loro regolare e tempestivo
svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute piu'
efficaci, idonea attivita' di informazione e pubblicita' in
merito alla rilevazione stessa.".



 
Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone