| Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 24 settembre 2001 |  
| Riapertura  delle  operazioni  di  sottoscrizione  dei certificati di credito  del  Tesoro,  con  godimento  1  settembre 2001 e scadenza 1 settembre 2008, terza e quarta tranche. |  
  |  
 |  
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale  il  Ministro  dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad effettuare   operazioni   di  indebitamento  nel  limite  annualmente risultante   nel   quadro   generale   riassuntivo  del  bilancio  di competenza,  anche  attraverso  l'emissione di certificati di credito del  Tesoro,  con  l'osservanza  delle  norme  contenute nel medesimo articolo;  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;  Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 19 settembre  2001  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'  effettuati,  a lire 93.556 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte  Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;  Visto  il  proprio  decreto  in data 3 agosto 2001, con il quale e' stata  disposta  l'emissione delle prime due tranches dei certificati di  credito del Tesoro al portatore, con godimento 1 settembre 2001 e scadenza 1 settembre 2008;  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;
                                Decreta:                               Art. 1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una terza tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento  1  settembre  2001  e  scadenza  1  settembre  2008,  fino all'importo  massimo  di  nominali  3.000  milioni di euro, di cui al decreto  ministeriale  del  3  agosto  2001,  citato  nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme  tutte  le  altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 3 agosto 2001.  |  
|   |                                 Art. 2.  Le  offerte  degli  operatori relative alla tranche di cui al primo comma  del  precedente  art.  1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle  modalita'  indicate  negli  articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale   del  3  agosto  2001,  entro  le  ore  11  del  giorno 27 settembre 2001.  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte  verranno  eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 3 agosto 2001. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.  |  
|   |                                 Art. 3.  Non  appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui al precedente  art. 2, avra' inizio il collocamento della quarta tranche dei   certificati,   per   un   importo  massimo  del  10  per  cento dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  l del presente decreto; tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori "specialisti  in  titoli  di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159  del  9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche  con  almeno  una  richiesta  effettuata  ad  un  prezzo  non inferiore  al "prezzo di esclusione". La tranche supplementare verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto  del 3 agosto 2001, in quanto applicabili, e verra' collocata al  prezzo  di  aggiudicazione  determinato  nell'asta  relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.  Gli    "specialisti"    potranno    partecipare   al   collocamento supplementare  inoltrando  le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 settembre 2001.  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre  aste  "ordinarie" dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale assegnato, nelle medesime  aste,  agli  stessi  operatori  ammessi  a  partecipare  al collocamento supplementare.  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra' redatto apposito verbale.  |  
|   |                                 Art. 4.  Il  regolamento  dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare  sara'  effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il 1 ottobre  2001,  al  prezzo  di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trenta giorni.  A  tal  fine,  la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad inserire in via automatica    detti    regolamenti    nella   procedura   giornaliera "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.  In   applicazione   dell'art.   8,  comma  1,  del  citato  decreto legislativo  n.  213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale  del  controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi,  sulla  base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 1 ottobre 2001.  A  fronte  di  tali  versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale  dello  Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio  dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4  (unita'  previsionale  di  base  6.4.1), per l'importo relativo al controvalore  dell'emissione,  ed  al  capitolo  3240, art. 3 (unita' previsionale   di   base   6.2.6)  per  quello  relativo  ai  dietimi d'interesse dovuti, al lordo.  |  
|   |                                 Art. 5.  Gli  oneri  per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al 2008,  nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario  2008,  faranno  carico ai capitoli che verranno iscritti nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle  finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2935 (unita' previsionale di base 3.1.5.3) e 9537 (unita' previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.  Il  presente  decreto  verra'  inviato  per  il  visto  all'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero  dell'economia e delle finanze  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 24 settembre 2001                                                Il Ministro: Tremonti  |  
|   |  
 
 | 
 |