| Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  
| DECRETO 24 settembre 2001 |  
| Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4%, con godimento 1 ottobre 2001 e scadenza 1 ottobre 2004, prima e seconda tranche. |  
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              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtu'  del  quale  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze e' autorizzato,  in  ogni  anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento  nel  limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo  del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di  buoni  del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella  legge  19  luglio  1993,  n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro,  che  con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono  determinate  ogni  caratteristica,  condizione  e  modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;  Visto  il  decreto  legislativo  24  giugno  1998,  n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed  in  particolare  le  disposizioni  del  titolo  V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;  Visto  il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita'  generale  dello  Stato,  approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;  Considerato  che  l'importo  delle emissioni disposte a tutto il 19 settembre  2001  ammonta,  al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'  effettuati,  a lire 93.556 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;  Visto   il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte  Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  l'emissione  di  una  prima  tranche  di  buoni  del Tesoro poliennali 4% con godimento 1 ottobre 2001 e scadenza 1 ottobre 2004, da destinare a sottoscrizioni in contanti;                              Decreta:                               Art. 1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n.  526,  e'  disposta  l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro  poliennali  4%  con  godimento  1  ottobre  2001 e scadenza 1 ottobre  2004,  fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinare  a  sottoscrizioni  in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.  I   buoni   sono   emessi  senza  indicazione  di  prezzo  base  di collocamento  e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.  Al  termine  della  procedura  di  assegnazione  di cui ai predetti articoli   e'  disposta  automaticamente  l'emissione  della  seconda tranche   dei  buoni,  per  un  importo  massimo  del  25  per  cento dell'ammontare  nominale  indicato  al  precedente  primo  comma,  da assegnare  agli  operatori  "specialisti  in  titoli di Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli 11 e 12.  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative operazioni.  I  nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4%, pagabile in due  semestralita'  posticipate,  il 1 aprile ed il 1 ottobre di ogni anno di durata del prestito.  |  
|   |                                 Art. 2.  L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui  al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno  quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato  nelle  premesse,  i  buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni  contabili  a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili  continuano  a  godere  dello  stesso  trattamento fiscale, comprese  le  agevolazioni  e  le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.  In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale  n.  143/2000,  citato  nelle  premesse  -  il  capitale nominale   assegnato  agli  operatori  partecipanti  all'asta  verra' riconosciuto  mediante  accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa'.  A  fronte  delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art.   30  del  citato  decreto  legislativo  n.  213  del  1998, accrediteranno  i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.  |  
|   |                                 Art. 3.  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relative alle esenzioni fiscali  in  materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi  e  al rimborso del capitale che verra' effettuato in unica soluzione  il 1 ottobre 2004, ai buoni emessi con il presente decreto si  applicano  le disposizioni del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.  Il  calcolo  degli interessi semestrali e' effettuato applicando il tasso  cedolare  espresso  in  termini percentuali, comprensivo di un numero  di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.  Il  risultato  ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non  inferiore a dieci, e' moltiplicato per il numero di volte in cui detto  importo  minimo  e'  compreso  nel  valore nominale oggetto di pagamento.   Ai   fini   del  pagamento  medesimo,  il  valore  cosi' determinato e' arrotondato al secondo decimale.  Gli  eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il  valore  in  euro degli interessi, cosi' come determinato al comma precedente,  per  il  tasso  di  conversione  irrevocabile lira/euro, arrotondando,  ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire piu' vicine.  Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato decreto legislativo   n.   239   del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle sottoscrizioni  dell'emissione  di  cui  al presente decreto, ai fini dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'art. 2 del medesimo  provvedimento  legislativo  alla differenza fra il capitale nominale  sottoscritto  da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il  prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.  La  riapertura  della  presente emissione potra' avvenire anche nel corso  degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo   concorrera'   al  raggiungimento  del  limite  massimo  di indebitamento previsto per gli anni stessi.  I  buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi   tra   i  titoli  sui  quali  l'Istituto  di  emissione  e' autorizzato a fare anticipazioni.  |  
|   |                                 Art. 4.  Possono  partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti,  purche'  abilitati  allo  svolgimento  di  almeno  uno dei servizi  di  investimento  di  cui  all'art.  1,  comma 5 del decreto legislativo  24  febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):    a) le  banche  italiane  comunitarie  ed  extracomunitarie di cui all'art.  1,  comma  2, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;  le  banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino  le  attivita'  di  cui  all'art.  16  del  citato decreto legislativo  n.  385  del  1993  senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;  le  banche  extracomunitarie  possono partecipare all'asta anche in quanto  esercitino  le  attivita'  di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata  d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;    b) le  societa'  di  intermediazione  mobiliare  e  le imprese di investimento  extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e  g)  del  citato  decreto  legislativo  n.  58  del  1998, iscritte nell'albo  istituito  presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del  medesimo  decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie  di  cui  alla  lettera  f)  del  citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.  Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.  La  Banca  d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.  |  
|   |                                 Art. 5.  L'esecuzione  delle  operazioni  relative al collocamento dei buoni del  Tesoro  poliennali  di  cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia.  I  rapporti  tra  il  Ministero  dell'economia e delle finanze e la Banca  d'Italia,  correlati  all'effettuazione  delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.  A  rimborso  delle  spese  sostenute e a compenso del servizio reso sara'   riconosciuta   alla  Banca  d'Italia,  sull'intero  ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,20%.  Tale  provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verra'  attribuita,  in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta  in  relazione  agli  impegni  che  assumeranno con la Banca d'Italia,  ivi  compresi  quelli  di  non  applicare  alcun  onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle sezioni di Tesoreria  fra  i  "pagamenti da regolare" e fara' carico al capitolo 2987  (unita'  revisionale di base 3.1.5.6) dello stato di previsione della   spesa   del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione   economica   (ora  Ministero  dell'economia  e  delle finanze) per l'anno finanziario 2001.  |  
|   |                                 Art. 6.  Le  offerte  degli  operatori,  fino  ad  un massimo di tre, devono contenere  l'indicazione  dell'importo  dei  buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.  I  prezzi  indicati  dagli  operatori  devono variare di un importo minimo  di  un  centesimo  di  euro;  eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.  Ciascuna  offerta  non  deve  essere  inferiore  a  500.000 euro di capitale   nominale;  eventuali  offerte  di  importo  inferiore  non verranno prese in considerazione.  Ciascuna  offerta  non  deve  essere superiore all'importo indicato nell'art.  1;  eventuali  offerte  di  ammontare  superiore  verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.  Eventuali  offerte  di  ammontare  non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.  |  
|   |                                 Art. 7.  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al  primo  comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 27 settembre 2001, esclusivamente mediante trasmissione di  richiesta  telematica  da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete  nazionale  interbancaria  con  le  modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.  In  caso  di  interruzione duratura nel collegamento della predetta "Rete"  troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery" previste  nella  convenzione  tra  la  Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.  |  
|   |                                 Art. 8.  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte  di  cui  al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta  nei  locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione  delle  richieste  pervenute,  con  l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.  Le  operazioni  di  cui  al  comma  precedente  sono effettuate con l'intervento  di  un  funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a cio' delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige  apposito  verbale  da  cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione.  Tale  prezzo  sara'  reso  noto  mediante comunicato stampa  nel  quale  verra' altresi' data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli "specialisti".  |  
|   |                                 Art. 9.  In  relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui  i  buoni  sono  emessi  senza  l'indicazione  di  prezzo base di collocamento,  non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione".  Il  "prezzo  di  esclusione"  viene  determinato  con  le  seguenti modalita':    a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo  piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale in emissione;  nel  caso  di  domanda  totale  inferiore  all'offerta si determina  il  prezzo  medio  ponderato  delle  richieste che, sempre ordinate  a  partire  dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo domandato;    b) si  individua  il  "prezzo di esclusione" sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).  Il  prezzo  di  esclusione  sara' reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.  |  
|   |                                Art. 10.  L'assegnazione  dei  buoni verra' effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.  Nel  caso  di  offerte  al  prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.  |  
|   |                                Art. 11.  Non  appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli  articoli  precedenti avra' inizio il collocamento della seconda tranche  di  detti  buoni  per  un  importo  massimo del 25 per cento dell'ammontare  nominale  indicato  al  primo  comma  dell'art. 1 del presente  decreto;  tale  tranche  supplementare sara' riservata agli operatori  "specialisti  in  titoli  di  Stato", individuati ai sensi dell'art.  3  del  regolamento  adottato  con decreto ministeriale 13 maggio  1999,  n.  219,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta  della  prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un  prezzo non inferiore al "prezzo di esclusione". Gli "specialisti" potranno  partecipare  al  collocamento  supplementare  inoltrando le domande  di  sottoscrizione  fino alle ore 12 del giorno 28 settembre 2001.  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.  Il   collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo  di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni  di  cui  agli  articoli  5 e 8 del presente decreto. La richiesta  di  ciascuno "specialista" dovra' essere presentata con le modalita'   di   cui   al   precedente  art.  7  e  dovra'  contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.  Ciascuna  richiesta  non  potra'  essere  inferiore a 500.000 euro; eventuali  richieste  di  importo  inferiore  non  verranno  prese in considerazione.  Ciascuna  richiesta  non dovra' essere superiore all'intero importo del  collocamento  supplementare;  eventuali  richieste  di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.  Eventuali  richieste  di  importo  non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile  del  prestito  verranno arrotondate per difetto; per eventuali  richieste  distribuite  su  piu'  offerte  verra' presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione  eventuali  prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.  |  
|   |                                Art. 12.  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei buoni  di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste "ordinarie" dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle  medesime  aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento   supplementare.   Le   richieste   saranno  soddisfatte assegnando  prioritariamente  a  ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.  Qualora  uno  o  piu'  "specialisti" dovessero presentare richieste inferiori  a  quelle  loro  spettanti  di diritto, ovvero non abbiano effettuato  alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.  Delle  operazioni  relative  al  collocamento  supplementare verra' redatto apposito verbale.  |  
|   |                                Art. 13.  Il  regolamento  dei  buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare  sara'  effettuato  dagli  operatori  assegnatari  il 1 ottobre 2001, al prezzo di aggiudicazione.  A  tal  fine,  la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad inserire in via automatica    detti    regolamenti    nella   procedura   giornaliera "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.  |  
|   |                                Art. 14.  In  applicazione  dell'art.  8,  primo  comma,  del  citato decreto legislativo  n.  213  del  1998,  il 1 ottobre 2001 la Banca d'Italia provvedera'  a  versare  presso  la  Sezione  di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il controvalore in lire italiane del capitale nominale  dei  buoni  assegnati  al  prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla  base  del  tasso  di  conversione  irrevocabile  lira/euro  di 1.936,27.  La  predetta Sezione di Tesoreria rilascera', per detto versamento, apposita   quietanza   di   entrata  al  bilancio  dello  Stato,  con imputazione  al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unita' previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione.  |  
|   |                                Art. 15.  Tutti  gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui  al  presente  decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca  d'Italia  e  dei  suoi  incaricati,  sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.  Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei nuovi buoni e' esente da  imposta  di  bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da diritti  spettanti  agli  enti  locali;  ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.  |  
|   |                                Art. 16.  Gli  oneri  per interessi relativi agli anni finanziari dal 2002 al 2004,  nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario  2004,  faranno  carico ai capitoli che verranno iscritti nello  stato  di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle  finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2933 (unita' previsionale di base 3.1.5.3) e 9502 (unita' previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.  Il  presente  decreto  verra'  inviato  per  il  visto  all'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il  Ministero  dell'economia e delle finanze  e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 24 settembre 2001                                                Il Ministro: Tremonti  |  
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