Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 2 agosto 2001 |
Diniego dell'abilitazione all'Istituto "Associazione di ontosofia psicosomatica - A.O.P." ad istituire e ad attivare nella sede di Bari corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. |
|
|
IL CAPO del Dipartimento per la programmazione il coordinamento e gli affari economici
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento; Vista l'istanza e le successive integrazioni presentate dall'Istituto "Associazione di ontosofia psicosomatica - A.O.P.", con sede in Bari; Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del predetto regolamento, che dispone che il decreto di riconoscimento sia adottato sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva e del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il successivo comma 7, che prevede che il provvedimento di diniego del riconoscimento, idoneamente motivato, sia disposto con le stesse modalita' di cui al richiamato comma 5; Considerato che il modello teorico appare scisso in componenti diverse difficilmente integrabili (umanistica, medica, psicologica) e che i criteri di scientificita' cui i singoli modelli secondo la normativa vigente devono corrispondere, non appaiono in alcun modo soddisfatti; Ritenuto che per i motivi sopraindicati l'istanza di riconoscimento del predetto Istituto non possa essere accolta;
Decreta: Art. 1. Per le motivazioni espresse nel parere contrario in premessa evidenziato della commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'istanza di riconoscimento per i fini di cui all'art. 4 dello stesso provvedimento, avanzata dall'Istituto "Associazione di ontosofia psicosomatica - A.O.P.", con sede in Bari, e' respinta. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 agosto 2001 Il capo del Dipartimento: D'Addona |
|
|
|