IL PRESIDENTE Premesso che: l'art. 14, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dispone che tutta l'attivita' di realizzazione dei lavori pubblici si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le "amministrazioni aggiudicatrici", predispongono ed approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, gia' previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso; il comma 11, del medesimo articolo della citata legge, pone in capo alle suddette amministrazioni aggiudicatrici anche l'obbligo, successivo all'approvazione, di trasmettere i programmi e gli elenchi annuali all'Osservatorio dei lavori pubblici affinche' quest'ultimo ne dia pubblicita'; con il decreto ministeriale dei lavori pubblici 21 giugno 2000, prot. n. 5374/21/65 sono state definite le modalita' e gli schemi-tipo sulla base dei quali le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a redigere, pubblicare in sede locale ed approvare il programma triennale, i suoi aggiornamenti annuali e l'elenco annuale dei lavori pubblici; il suddetto decreto e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 2000 e che, pertanto, gli obblighi di redazione e di trasmissione all'Osservatorio dei lavori pubblici hanno avuto inizio con l'esercizio finanziario 2001; con lo stesso decreto sono stati anche regolamentati i contenuti e le modalita' di trasmissione delle informazioni all'Osservatorio dei lavori pubblici prevedendo, a questo scopo, una specifica modulistica; con precedente comunicato del 29 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2001, nonche', sul proprio sito Internet questa Autorita' ha ulteriormente dettagliato, ai fini di una organica rilevazione dei dati sui lavori pubblici, la modulistica e le modalita' di trasmissione. Comunica: le "Amministrazioni aggiudicatrici" di cui all'art. 2, comma 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni sono richiamate al puntuale adempimento dell'obbligo d'invio dei programmi triennali ed elenchi annuali, entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui gli atti abbiano assunto carattere definito, come stabilito nel comunicato di cui sopra; il mancato invio dei programmi determina l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7, dell'art. 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Roma, 18 settembre 2001 Il presidente: Garri |