Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2001 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 18 settembre 2001 |
Proroga dei termini per la trasmissione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas dello schema di regole per il dispacciamento di cui all'art. 20, comma 7 della deliberazione della medesima Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01. (Deliberazione n. 202/01). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del l8 settembre 2001, Premesso che: l'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita' e la neutralita' del servizio di trasmissione e di dispacciamento; l'art. 3, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che con proprie delibere, la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) stabilisca le regole per il dispacciamento, nel rispetto delle condizioni fissate dall'Autorita' di cui al precedente alinea e degli indirizzi del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo; l'Autorita' ha adottato con deliberazione 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2001, serie generale n. 148 (di seguito: deliberazione n. 95/01), condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell' art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/1999; l'art. 4, dell'allegato A alla deliberazione n. 95/01, stabilisce che le regole per il dispacciamento siano elaborate ed aggiornate dal Gestore della rete sulla base di procedure che prevedono la consultazione dei soggetti interessati mediante la pubblicazione, a cura del Gestore della rete, di versioni preliminari delle regole per il dispacciamento e che il Gestore della rete trasmetta all'Autorita' lo schema delle regole per il dispacciamento e dei successivi aggiornamenti, al fine di consentire alla medesima Autorita' la formulazione di osservazioni sul medesimo schema che devono essere tenute in conto da detto Gestore anteriormente alla loro formale adozione; l'art. 20, comma 20.7 dell'allegato A alla deliberazione n. 95/01, prevede che, in sede di prima emissione delle regole per il dispacciamento, lo schema delle regole medesime di cui al precedente alinea sia trasmesso da parte del Gestore della rete all'Autorita' entro il 30 settembre 2001; in data 10 agosto 2001, il Gestore della rete ha reso pubblica sul proprio sito internet una versione preliminare delle regole per il dispacciamento; in data 11 settembre 2001, il gestore della rete ha trasmesso una nota, ricevuta dall'Autorita' il successivo 12 settembre 2001 (prot. Autorita' n. 17787), concernente una richiesta di proroga dei termini indicati all'art. 20, comma 20.7 dell'Allegato A alla deliberazione n. 95/01 (di seguito: nota 11 settembre 2001), al fine di consentire una consultazione piu' approfondita in merito allo schema delle regole per il dispacciamento con gli operatori del settore; Visto il decreto legislativo n. 79/1999; Vista la deliberazione n. 95/01; Considerato che, nella nota 11 settembre 2001, il Gestore della rete adduce motivazioni a supporto della richiesta di proroga dei termini di cui all'art. 20, comma 20.7 dell'allegato A alla deliberazione n. 95/01, sulla base di: alcune istanze inoltrate da parte dei soggetti interessati alla formulazione di osservazioni e proposte allo schema delle regole per il dispacciamento pubblicato per la consultazione dal medesimo Gestore ed allegate a detta nota; la complessita' della materia trattata e della correlata necessita' di tempi congrui per uno studio approfondito di detto schema; la contemporaneita' della consultazione del Gestore della rete sullo schema delle regole per il dispacciamento con altri documenti per la consultazione approvati e diffusi dall'autorita' in data 7 agosto 2001; Ritenuta l'opportunita' di concedere una proroga al termine per la trasmissione all'Autorita' dello schema delle regole per il dispacciamento di cui all'art. 20, comma 20.7 dell'allegato A alla deliberazione n. 95/01, al fine di consentire ampiezza e profondita' alla consultazione avviata dal Gestore della rete; Ritenuto, altresi', che un eventuale proroga dei termini di cui al precedente alinea, qualora limitata ad un periodo massimo di trenta giorni, non incida significativamente sui programmi di attivita' previsti per l'avvio del dispacciamento di merito economico e, conseguentemente, con l'entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999;
Delibera: Di prorogare al 31 ottobre 2001 il termine di trasmissione all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da parte della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., dello schema delle regole per il dispacciamento, di cui all'art. 20, comma 20.7 dell'allegato A alla deliberazione della medesima Autorita' 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001; Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione. Milano, 18 settembre 2001 Il presidente: Ranci |
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