Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 19 settembre 2001
Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave".

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 - modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1 marzo 1975 e 6 maggio 1976 e con decreti ministeriali 18 giugno 1992, 2 giugno 1993 e 22 luglio 1998 - con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Soave" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1998 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita per i vini "Recioto di Soave", gia' riconosciuti a denominazione di origine controllata con i decreti sopra specificati;
Vista la domanda presentata dal "Consorzio per la tutela dei vini Soave e Recioto di Soave" in data 11 agosto 1999, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della suddetta denominazione di origine controllata e garantita;
Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine dei vini inerente alla domanda sopra citata e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata e garantita di cui trattasi, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 164 del 17 luglio 2001;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze e controdeduzioni da parte degli interessati in merito alla modifica del disciplinare di produzione dei vini di che trattasi;
Ritenuto, pertanto, necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini delle denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", ed all'approvazione del disciplinare medesimo in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" - riconosciuta con decreto ministeriale 7 maggio 1998 - e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2001.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2001, i vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 3.
1. Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, limitatamente ai soli vitigni complementari, e fino a tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'apposito Albo, previsto ai sensi dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purche' non superino del 10% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini di che trattasi.
2. Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti, di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo Albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneita'.
 
Art. 4.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti dall'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 settembre 2001

Il direttore generale reggente: Ambrosio
 
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA E GARANTITA "RECIOTO DI SOAVE".
Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" e' riservata ai vini, "Recioto di Soave", "Recioto di Soave" classico e "Recioto di Soave" spumante che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare.
Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega per almeno il 70%, e per il rimanente da uve dei vitigni Trebbiano di Soave (nostrano), Pinot Bianco e Chardonnay.
In tale ambito del 30%, e fino ad un massimo del 5%, possono altresi' concorrere le uve provenienti dai vitigni a bacca bianca non aromatiche autorizzati e raccomandati per la provincia di Verona.
Art. 3.

a) La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" comprende il territorio collinare di parte dei comuni di Soave, Monteforte d'Alpone, San Martino Buon Albergo, Mezzane di Sotto, Ronca', Montecchia di Crosara, San Giovanni Ilarione, Cazzano di Tramigna, Colognola ai Colli, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.
Tale zona e' cosi' delimitata:
partendo dalla zona ovest (San Martino Buon Albergo) e precisamente da Marcellise in localita' San Rocco, da qui scende nel Bosco della Fratta fino al Fenilon, da qui sempre costeggiando la strada che divide la pianura dalla collina si arriva alla Palu' e poi finoa Casette in direzione San Giacomo. Qui costeggiando il colle che sovrasta la medesima localita' si ritorna sulla provinciale in direzione Monticelli nel comune di Lavagno.
Si prosegue per localita' Fontana arrivando a San Pietro (Lavagno) sempre costeggiando la strada che fa da confine tra pianura e collina si prosegue per Villa Alberti toccando Boschetto, Turano, Casoni fino ad incrociare a quota 104 la strada per Lione, Squarzego, Montecurto di Sopra, Canova e Casotti.
Da qui si prosegue verso est fino a localita' Calle in comune di Illasi quindi a sud per la strada provinciale fino alla Chiesa di San Zeno poi verso est fino a localita' Ceriani, da qui si prosegue in localita' Villa e si segue la strada che delimita il monte dalla pianura a fianco di localita' Naronchi e poi a sud per localita' San Pietro, sempre costeggiando la strada si arriva a nord in localita' Pontesello e Caneva fino ad Orgnano. Da Orgnano si procede verso nord-est seguendo l'unghia del Monte, si arriva a San Vittore. Da qui la strada punta a nord per localita' Molini fino ad arrivare in comune di Cazzano di Tramigna in localita' Cantina Sociale. Attraverso la provinciale si prende la strada a sud per localita' Canova, fino ad arrivare in comune di Soave localita' Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a piedi, del Monte Foscarino e del Monte Cercene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona punto di partenza della zona Classica.
Da qui si spinge verso nord-est seguendo le pendici del monte Tondo fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone; attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi seguendo sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognoligo e per Casarsa, seguendo le pendici del Monte Core, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del Monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonche', l'abitato di Costalunga.
A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi da detto confine un po' prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del Monte Castellano.
La delimitazione riprende proseguendo a nord per localita' i Motti in comune di Montecchia di Crosara proseguendo per localita' Castello, passando per il centro di Montecchia toccando localita' Biondari fino a localita' Lauri, da qui la strada prosegue attraverso la provinciale alla cava di basalti quindi va verso sud in direzione Danesi di Sotto, Casarotti, Dal Cero, quindi si prosegue in Comune di Ronca' a est passando per localita' Prandi giungendo fino al centro abitato di Ronca', da qui si prende in direzione Vittori e a sud localita' Momello, Binello fino ad arrivare in localita' Calderina al limite con il comune di Gambellara. La delimitazione segue il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Ronca' e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le localita' Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per localita' Cereghi, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla localita' Soejo per proseguire sin al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soraighe, segue la strada che da Soraighe, correndo sotto le pendici del M. Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge per risalirlo il rio Albo. Raggiunta la strada proveniente da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passa sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale localita' si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora. Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di sopra, e poi la strada per Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di sotto sino a raggiungerlo.
Da Pissolo di sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.
Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombano e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135).
Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Bocca Scaluce e segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per lllasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Troni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della localita' Mormontea fino a raggiungere in prossimita' del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di sopra con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimita' della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. piazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue fino a S. Rocco.
In detta zona rientrano anche i vigneti situati sui rilievi collinari del Monte Rocca, Gazzo in comune di Caldiero e del Monte Bisson in comune di Soave cosi' delimitati: delimitazione "Monte Gazzo" - "Monte Rocca" - Comune di Caldiero.
Partendo dalla Statale Padana n. 11 all'altezza delle terme di Giunone si percorre la strada che porta alle terme fiancheggiando le pendici del Monte Gazzo fino a quota 53. Da qui si svolta a sinistra seguendo l'unghia di collina che delimita il Monte Rocca fino ad incontrare la strada comunale. Si prende a sinistra verso il centro di Calmiero fino alla piazza. Si prosegue quindi ancora a destra fino ad imboccare a sinistra la strada comunale Zecconelli lasciandola quasi subito per proseguire verso nord seguendo la quota fino a giungere alla ferrovia. Da qui si costeggia la ferrovia proseguendo verso est fino all'inizio della delimitazione.
Delimitazione "Monte Bisson" - Comune di Soave.
Partendo all'altezza del capitello in localita' Fornello e proseguendo in senso orario verso nord si continua sulla strada comunale del Bisson, fino all'incrocio della strada che porta all'abitato di San Vittore. Si continua mantenendo sempre la destra seguendo l'unghia - del monte in direzione sud, a quota 42 fino alla cascina Bisson, da qui sempre in quota 42 si prosegue in direzione ovest verso la strada comunale che ci riconduce in localita' Fornello in comune di Colognola ai Colli.
b) La zona Classica e' delimitata da una linea che, partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di San Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del Monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi cammina lungo le pendici del Monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle Sant'Antonio, quelle del Monte Frosca e del Monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi ad est per escludere la parte alluvionale di piano del T. Ponsara indi seguendo sempre il bordo del sistema collinare si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognoligo e per Casarsa, seguendo le pendici del Monte Core, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del Monte Grande. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla, nonche', l'abitato di Costalunga.
A questo punto, risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi da detto confine un po' prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del Monte Castellaro, lo raggiunge nuovamente trecento metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal Monte Campano, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguan, che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carcera fino ad attraversare normalmente, oltrepassando di poco quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pi, del Monte Foscarino e del Monte Cercene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della Borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta di Verona, punto di partenza della zona Classica.
Hanno diritto inoltre di utilizzare la denominazione di origine controllata e garantita per i vini "Recioto di Soave" anche i vigneti le cui uve, nel quinquennio immediatamente anteriore alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, sono state prodotte nel restante territorio della D.O.C. Soave per l'ottenimento di tale vino, per una quantita' annuale non superiore a quella massima verificatasi nel quinquennio di riferimento.
Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati; o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, o a pergoletta mono o bilaterale inclinata aperta con esclusione delle pergole con tetti orizzontali e continui.
Per i vigneti piantati prima dell'approvazione del presente disciplinare ed allevati a pergola veronese e' fatto obbligo la tradizionale potatura a secco ed in verde che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila e una carica massima di 60.000 gemme ettaro. E' fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.300 per ettaro.
E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso, prima dell'invaiatura, per non piu' di due volte all'anno. Rispetto alla resa massima di uva ammessa alla produzione per i vini di cui alla denominazione di origine controllata "Soave" il quantitativo massimo di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata o garantita "Recioto di Soave", dopo aver operata la tradizionale cernita delle uve, e' di 9 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata.
Tale quantitativo deve essere costituito da uve della varieta' Garganega ed eventualmente della varieta' Trebbiano di Soave fino ad un massimo del 20% del peso fresco delle uve poste a riposo.
Le rimanenti uve ottenute dai vigneti iscritti all'albo dei vini a denominazione di origine controllata "Soave", fino alla resa masima ad ettaro prevista dal relativo disciplinare di produzione, hanno diritto ad essere classificate con la denominazione di origine controllata.
Le uve destinate a produrre il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo, dopo l'appassimento, di 16% vol.
Art. 5.

Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", nonche', di vinificazione delle stesse, devono aver luogo unicamente nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni rientranti, in tutto o in parte, nella zona delimitata dall'art. 3 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Soave".
L'appassimento delle uve puo' essere condotto anche con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purche', operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento.
La resa massima in vino finito delle uve, selezionate e messe a riposo, per la denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" non deve essere superiore al 40%; la resa massima, in prodotto finito, del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" tipologia spumante non deve essere superiore al 42%.
Art. 6.

I vini di cui alla presente denominazione di origine controllata e garantita, all'atto dell'ammissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
"Recioto di Soave":
colore: giallo dorato;
odore: intenso e fruttato anche con sfumature di vaniglia;
sapore: dolce, vellutato, rotondo, eventualmente con sfumature di vaniglia, anche vivace come da tradizione;
titolo alc. effettivo minimo: 12% vol.;
acidita' totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 28 g/l;
zuccheri riduttori residui: minimo 70 g/l;
"Recioto di Soave" spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo dorato, piu' o meno intenso;
odore: gradevole, intenso e fruttato;
sapore: dolce, vellutato, armonico, di corpo;
titolo alc. effettivo minimo: 11,5% vol.;
acidita' totale, minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 26 g/l;
zuccheri riduttori residui: minimo 70 g/l.
E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
Art. 7.

La denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" puo' essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti e/o vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale, in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli spumanti. La preparazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita deve avvenire nella zona di produzione del vino Soave.
La menzione "classico" e' riservata al vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", ad esclusione della versione spumante, ottenuto da uve provenienti dalla zona corrispondente delimitata dall'art. 3 che e' compresa nel territorio del vino a denominazione di origine controllata "Soave classico" riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968.
Art. 8.

Alla denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.
In ottemperanza all'art. 23 della legge 10 febbraio1992, n. 164, l'uso della denominone di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" non e' consentito, all'atto dell'immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore ai 5 litri. Inoltre, a richiesta delle ditte interessate o del consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, puo' essere consentito, a scopo promozionale, con specifica autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, l'utilizzo di contenitori tradizionali di capacita' di litri 6, 9, 12 e 18.
Le bottiglie di vetro, contenenti il vino a denominazione di origine controllata garantita "Recioto di Soave", in vista della vendita, devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.
E' vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo e analoghe.
Per il confezionamento del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", nella versione non spumante, deve essere utilizzato esclusivamente, il tappo in sughero raso bocca.
Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave", anche nella versione spumante, deve essere obbligatoriamente indicata l'annata di produzione delle uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto; esso non puo' essere immesso al consumo prima del 1 settembre dell'anno successivo alla vendemmia.
E' consentito l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento ad unita' amministrative, frazioni, aree, fattorie e localita' dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino cosi' qualificato e' stato ottenuto nel rispetto della normativa vigente.
Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Recioto di Soave" puo' essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.
 
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