Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2001 (vai al sommario)
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
COMUNICATO
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001

Il comune di Cairo Montenotte (Savona) ha adottato il 25 gennaio 2001 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2001:
(Omissis).
1) Stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille senza prevedere differenziazioni per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, per quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
2) Stabilire per l'anno 2001 l'aliquota I.C.I. ridotta al 5 per mille per le unita' immobiliari abibite ad abitazione, locali accessori e pertinenze comprese, locati a far corso dal 1 gennaio 2001 con uno dei contratti di locazione convenzionati stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998, n. 431, e del decreto ministeriale 5 marzo 1999 giusta l'accordo locale di cui alla presa d'atto deliberata con provvedimento di questa giunta municipale n. 10 del 18 gennaio 2001;
3) Condizionare il beneficio di cui al punto 2) a favore del soggetto locatario, proprietario degli immobili, alla condizione che il locatore firmatario elegga residenza nell'abitazione oggetto del contratto di locazione convenzionato entro i tre mesi successivi alla data di stipula del contratto e successivamente ivi la mantenga per tutto il periodo di vigenza del contratto stesso. Se per un qualunque motivo, in corso di contratto, il locatore sposta la propria residenza in altro immobile, anche nel comune, il beneficio cessa di essere applicabile dal locatario dalla data di variazione di residenza risultante in anagrafe;
4) Dare atto che la detrazione spettante alla prima abitazione viene stabilita dalla legge in L. 200.000;
5) Disporre che la detrazione spettante alla prima abitazione venga elevata in favore di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale come segue: Soggetti beneficiari.
a) pensionati a basso reddito di eta' pari o superiore ad anni 60.
Potranno beneficiare della detrazione nella misura di L. 300.000 i pensionati che:
1) possiedono come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.;
2) al 1 gennaio dell'anno di imposizione abbiano eta' pari o superiore ad anni 60;
3) possiedono un reddito lordo non superiore a L. 15.000.000 riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione.
Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento e' costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l'ammontare complessivo non deve essere superiore a L. 21.000.000;
b) disoccupati e cassintegrati, lavoratori in mobilita'.
Potranno beneficiare della detrazione nella misura di L. 300.000 il soggetto disoccupato o cassintegrato, nonche' lavoratori in mobilita';
1) possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.;
2) si trova nella situazione di disoccupato o cassintegrato o lavoratore in mobilita' al 1 gennaio dell'anno di imposizione, ad esclusione delle situazioni di inserimento in attivita' di lavori socialmente utili come disciplinate dalla normativa vigente;
3) possiede un reddito lordo non superiore a L. 15.000.000 riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione.
Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento e' costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l'ammontare complessivo non deve essere superiore a L. 21.000.000;
c) famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti.
Potra' beneficiare della detrazione nella misura di L. 300.000 il capofamiglia che:
1) possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.;
2) ha quale familiare a carico moglie/marito o figlio o fratello/sorella o nipote portatore di handicap non autosufficiente;
3) possiede un reddito lordo non superiore a L. 21.000.000 riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione.
La detrazione spetta anche quando il portatore di handicap sia lo stesso copofamiglia purche' sussistano le condizioni di cui ai numeri 1 e 3.
Per soggetti portatori di handicap si intendono anche coloro che beneficiano dell'indennita' di accompagnamento, oltre agli invalidi con invalidita' del 100% riconosciuta dalle competenti commissioni sanitarie delle ASL, parificando ad essi i soggetti grandi invalidi riconosciuti inabili dalle commissioni sanitarie dell'INPS ed i soggetti grandi invalidi del lavoro riconosciuti dalle commissioni INAIL. Condizioni comuni alle ipotesi di detrazione.
Per tutte le ipotesi di detrazione sopra indicate valgono le seguenti condizioni:
ai fini della determinazione della condizione di reddito, il reddito lordo viene elevato di L. 4.000.000 per ogni altro familiare a carico;
per il coniuge o altro familiare a carico si intende il soggetto ritenuto tale ai fini della legge fiscale;
per reddito lordo si assume l'ammontare del reddito imponibile complessivo utilizzato ai fini dell'Irpef;
non vengono presi in considerazione gli eventuali redditi del soggetto portatore di handicap in quanto ritenuti mezzi occorrenti al sostentamento del soggetto disabile;
la detrazione e' subordinata alla condizione che il coniuge, anche se non a carico, e/o gli altri familiari a carico non possiedano, anche per quota, a titolo di proprieta', diritto reale (usufrutto, uso, abitazione) la disponibilita' di abitazioni ulteriori.
6) Stabilire le seguenti modalita' per la concessione dell'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al punto 2) e/o della detrazione di cui al punto 5).
Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 3 le modalita' per la concessione della riduzione dell'aliquota e/o della detrazione vengono cosi stabilite:
i soggetti interessati devono presentare domanda per l'applicazione dell'aliquota ridotta e/o della maggiore detrazione sugli appositi modelli predisposti dal funzionario responsabile I.C.I.;
la domanda assumera' la forma dell'autocertificazione;
la domanda dovra' dichiarare l'esistenza di tutte le condizioni previste per la concessione del beneficio;
limitatamente alla richiesta del beneficio dell'applicazione della maggior detrazione dovra' essere allegata la dichiarazione dei redditi modello 730, 740 o mod CUD (ex 201, 101) sostitutivo relativo all'anno fiscale precedente a quello di imposizione I.C.I. per il quale viene richiesta la maggiore detrazione.
Per la sola categoria dei soggetti disoccupati e lavoratori in mobilita', l'interessato dovra' altresi' presentare la documentazione rilasciata dal competente ufficio di collocamento che attesti la situazione di disoccupazione o di lavoro in mobilita', mentre per la cassaintegrazione la documentazone dovra' essere quella rilasciata dall'azienda del cassaintegrato.
Per la sola categoria delle famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficenti, alla domanda dovra' essere allegata la certificazione della competente ASL, INAIL ed INPS che attesti la non autosufficenza del soggetto portatore di handicap stesso;
la domanda dovra' essere presentata a mani in comune presso l'ufficio del protocollo od inviata mediante lettera raccomandata a/r, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di imposta dell'anno di riferimento.
Nel caso di invio per posta, si terra' conto del timbro dell'ufficio postale.
Il termine di presentazione si intende perentorio con la sanzione della decadenza dell'agevolazione per l'anno di riferimento;
i contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini potranno applicate l'aliquota ridotta e/o tenere conto della detrazione gia' dall'anno della domanda di presentazione;
acquisite le domande nella procedura sopra descritta, l'ufficio I.C.I. comunale dovra' procedere alla verifica delle situazioni dichiarate;
la verifica dell'elemento reddituale avverra' sulla base della denuncia presentata dal soggetto interessato ai fini Irpef;
la domanda per l'applicazione dell'aliquota ridotta vale per l'intero periodo di vigenza del contratto: se questo viene risolto anzitempo spetta al locatore l'obbligo di darne comunicazione all'ufficio entro due mesi dalla data di risoluzione e l'aliquota ridotta cessa di poter essere applicata dalla data di risoluzione del contratto;
la domanda per la concessione della maggior detrazione per la prima casa ha invece validita' annuale e dovra' essere ripetuta per ogni anno in cui si chiede l'agevolazione;
nel caso di dichiarazioni mendaci, incomplete e comunque non rispondenti a verita' si dara' corso alle sanzioni civili e penali secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
(Omissis).
 
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