Gazzetta n. 228 del 1 ottobre 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO-LEGGE 28 settembre 2001, n. 355 |
Disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonche' di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prevedere un nuovo termine affinche' le clausole dei contratti collettivi in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale continuino a produrre effetti, nonche' di intervenire a regolare il diritto di opzione alla liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo, come previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, tutelando comunque le aspettative di coloro che hanno gia' esercitato la predetta opzione; Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed urgenza di regolarizzare gli adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge: Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 26 febbraio 2001, n. 100, le parole: "comunque non oltre il 30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "comunque non oltre il 30 settembre 2002". |
| Art. 2.
1. L'articolo 1, comma 23, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che l'opzione ivi prevista e' concessa limitatamente ai lavoratori di cui al comma 12 del predetto articolo 1 che abbiano maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo. 2. La liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo e' comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto. |
| Art. 3.
1. Nell'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: "entro il 30 settembre 2001" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 28 dicembre 2001". |
| Art. 4.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 28 settembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli |
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