Gazzetta n. 227 del 29 settembre 2001 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI BARI |
DECRETO RETTORALE 5 settembre 2001 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 113 e 114 e le successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'art. 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulla Scuola di specializzazione per le professioni legali e le successive modificazioni; Visto l'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264; Visto il regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537, concernente l'istituzione e l'organizzazione delle Scuole di specializzazione per le professioni legali; Viste le proposte di modifica di statuto, formulate dagli organi accademici di questo Ateneo relativamente alla istituzione della Scuola di specializzazione per le professioni legali; Visto il parere espresso dal Nucleo di valutazione nella riunione del 22 giugno 1998; Visto il parere espresso dal comitato universitario regionale di coordinamento - Puglia nella riunione del 3-6 luglio 1998; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica dell'8 marzo 2000, n. 514; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 858 del 28 febbraio 2001, con cui si comunica che il Consiglio universitario nazionale, nell'adunanza dell'8 febbraio 2001, ha espresso parere favorevole sull'istituzione della Scuola di specializzazione per le professioni legali; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel n. 183 supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattici; Vista la nota n. 5277 del 28 aprile 2001, con cui si invia al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il "Regolamento didattico di Ateneo", approvato dal senato accademico nelle sedute del 12 marzo, 20 marzo, 29 marzo e 20 aprile 2001 e dal consiglio di amministrazione nelle sedute del 27 marzo e 20 aprile 2001;
Decreta: Presso l'Universita' degli studi di Bari e' istituita la Scuola di specializzazione per le professioni legali. Alle tabelle allegate all'emanando "Regolamento didattico di Ateneo" e' allegato il regolamento relativo alla seguente Scuola di specializzazione:
Scuola di specializzazione per le professioni legali Art. 1. L'Universita' di Bari istituisce presso la facolta' di giurisprudenza, ai sensi degli articoli 4, comma 1, legge 19 novembre 1990, n. 341, 17, commi 113 e 114, legge 15 maggio 1997, n. 127, e 16, decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, nonche' del regolamento approvato con decreto interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, la Scuola di specializzazione per le professioni legali. La Scuola si giova dei mezzi finanziari e del personale messi a disposizione dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dei proventi delle tasse di iscrizione e delle entrate rivenienti dagli accordi e convenzioni stipulati ai sensi dell'art. 2 del presente statuto. |
| Art. 2. Alla organizzazione ed al funzionamento della Scuola possono concorrere, sulla base di appositi accordi e convenzioni: altre universita' e facolta' con insegnamenti giuridici, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, nonche' ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; enti pubblici e privati, il consiglio giudiziario del distretto della Corte di appello di Bari, la Scuola forense e la Scuola del notariato, nonche' avvocati e notai, titolari di studi professionali individuali o associati, in funzione dello svolgimento di attivita' didattiche integrative, ai sensi dell'art. 2, ultimo capoverso, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e dell'art. 16, comma 2, decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; enti pubblici, per il conferimento di contratti di insegnamento anche in soprannumero; enti pubblici e privati, per l'attribuzione di borse di studio. |
| Art. 3. La Scuola provvede alla formazione per un biennio non suscettibile di abbreviazione dei laureati in giurisprudenza finalizzata all'assunzione dell'impiego di magistrato ordinario o all'esercizio delle professioni di avvocato o di notaio. |
| Art. 4. La Scuola si articola in due indirizzi, secondo l'ordinamento didattico: a) giudiziario - forense; b) notarile. |
| Art. 5. Alla Scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza che abbiano superato il concorso, per titoli ed esame, previsto dalla disciplina vigente in materia e nel numero fissato annualmente dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della Giustizia. |
| Art. 6. L'iscrizione alla Scuola e' subordinata al pagamento di una tassa, nella misura fissata annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Universita', salvo gli esoneri dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari, nonche' la concessione di borse di studio, in applicazione dell'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, della legge 30 novembre 1989, n. 398, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come integrata dall'art. 6 del decreto legislativo. |
| Art. 7. Il consiglio direttivo della Scuola, nominato con decreto rettorale, e' costituito da dodici componenti e rimane in carica quattro anni. Sei componenti sono designati dal consiglio della facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Bari, tra professori di ruolo di materie giuridiche ed economiche. Questi possono essere designati anche tra professori di facolta' dell'Universita' di Bari diverse da quella di giurisprudenza o tra professori di altre universita' che abbiano stipulato appositi accordi o convenzioni ai sensi del precedente art. 2. Due componenti sono designati dal consiglio della facolta' di giurisprudenza, tra quattro avvocati indicati dal Consiglio nazionale forense. Due componenti sono designati dal consiglio della facolta' di giurisprudenza, tra quattro magistrati indicati dal Consiglio superiore della magistratura. Due componenti sono designati dal consiglio della facolta' di giurisprudenza, tra quattro notai indicati dal Consiglio nazionale del notariato. La mancata designazione dei membri non universitari non impedisce il funzionamento del consiglio direttivo, purche' costituito da almeno nove componenti. |
| Art. 8. Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, le riunioni sono valide con la presenza di almeno la meta' piu' uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il direttore della Scuola e' eletto dal consiglio direttivo fra i componenti aventi la qualifica di professore universitario di ruolo. |
| Art. 9. Il consiglio direttivo: cura l'organizzazione della Scuola, la programmazione dell'attivita' didattica e lo svolgimento della prova di ammissione; stabilisce le modalita' delle verifiche periodiche e della prova finale per il conseguimento del diploma; indica al consiglio della facolta' di giurisprudenza i nomi dei docenti; nomina i componenti le commissioni d'esame e le persone incaricate di svolgere il servizio di tutorato; promuove tutte le attivita', anche di carattere pratico, utili al conseguimento delle finalita' istituzionali della Scuola. |
| Art. 10. Gli insegnamenti che non siano coperti, ai sensi dell'art. 1, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, da professori di ruolo, ordinari o associati, in organico alla Scuola, secondo quanto stabilito dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e dal consiglio della facolta' di giurisprudenza, sono conferiti dal rettore, su proposta di quest'ultimo consiglio per affidamento, per supplenza o per contratto, ai sensi della normativa vigente. Gli insegnamenti assegnati in base a contratto possono essere conferiti a professori universitari fuori ruolo anche di altre universita', ad avvocati, a magistrati ed a notai di provate capacita' ed esperienza. Gli affidamenti, le supplenze ed i contratti sono conferiti annualmente ed hanno durata pari al corso al quale si riferiscono. Il conferimento di incarichi di insegnamento ad avvocati, magistrati o notai non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l'Universita', ai sensi della disciplina vigente in materia. Qualora il numero degli iscritti ad un corso superi le cento unita', sono nominati piu' docenti per il medesimo insegnamento; gli iscritti sono ripartiti per classi; tra i docenti della materia e' nominato dal consiglio della facolta' di giurisprudenza un coordinatore della disciplina. |
| Art. 11. Il servizio di tutorato implica lo svolgimento di compiti integrativi delle attivita' didattiche, di coordinamento fra i corsi, di assistenza e di orientamento degli iscritti, al fine di rendere questi ultimi partecipi del processo formativo. Il servizio di tutorato puo' essere affidato, in base a contratti, regolati dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ad avvocati, a magistrati, a notai, nonche' a dottori di ricerca in materie giuridiche ed a cultori delle materie di insegnamento. Il conferimento dell'incarico relativo al servizio di tutorato non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro con l'universita'. |
| Art. 12. La frequenza dei corsi e delle altre attivita' didattiche e' obbligatoria. L'assenza ingiustificata per oltre sessanta ore di attivita' didattiche comporta l'esclusione dalla Scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili e documentate, secondo la valutazione del consiglio direttivo, questo, qualora l'assenza non superi le centotrenta ore, dispone le modalita' e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito del biennio ovvero la ripetizione di un anno. I corsi si svolgono, in conformita' con l'ordinamento didattico, secondo un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio direttivo, dal 1 ottobre al 30 aprile dell'anno successivo, per un totale annuale di almeno cinquecento ore di insegnamento, distribuite in non meno di tre giorni per settimana. Le attivita' pratiche possono essere svolte anche in altri periodi dell'anno e ad esse sono riservate almeno duecentocinquanta ore, delle quali almeno cento per attivita' pratiche, stages e tirocini. A partire dal mese di aprile sono programmati e attuati fino alla fine dell'anno accademico ulteriori attivita' di stages e tirocinio per un minimo di cinquanta ore. L'attivita' didattica e' svolta in forma interattiva: essa consiste nell'approfondimento degli aspetti fondamentali delle diverse discipline e consta di seminari, esercitazioni, discussione e simulazione di casi, redazione di temi, di atti giudiziari e notarili, di provvedimenti giudiziari, nonche' di pareri, con discussione pubblica degli elaborati. Le attivita' pratiche possono svolgersi presso la sede della Scuola ovvero presso uffici giudiziari o studi professionali, in attuazione di specifici accordi o convenzioni stipulati ai sensi dell'art. 2 del presente Statuto. |
| Art. 13. Durante il corso sono stabilite verifiche periodiche secondo modalita' determinate dal consiglio direttivo. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della Scuola e i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attivita' pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Il diploma di specializzazione e' conferito a seguito del superamento in una prova finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento interdisciplinare, proposto dallo specializzando ed assegnato dai docenti delle discipline interessate. Il giudizio e' espresso in settantesimi. La commissione per l'esame di diploma e' formata da sette componenti, dei quali quattro docenti universitari, un avvocato, un magistrato ed un notaio. Ordinamento didattico Area A - 1o anno - approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attivita' pratiche in materia di: diritto amministrativo; diritto civile; diritto commerciale; diritto costituzionale; diritto delle comunita' europee; diritto penale; diritto processuale civile; diritto processuale penale; diritto romano; diritto del lavoro e della previdenza sociale; contabilita' dello Stato e degli enti pubblici; economia e contabilita' industriale; informatica giuridica. Area B - 2o anno - indirizzo giudiziario forense - approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attivita' pratiche in materia di: diritto amministrativo; diritto civile; diritto commerciale; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto ecclesiastico; diritto internazionale; diritto internazionale privato e processuale; diritto penale; diritto processuale civile; diritto processuale penale; diritto tributario; deontologia giudiziaria e forense; ordinamento giudiziario e forense; tecnica della comunicazione e dell'argomentazione. Area C - 2o anno - indirizzo nolarile - approfondimenti teorici e giurisprudenziali e attivita' pratiche in materia di: diritto civile 1 (persone, famiglia, successioni); diritto civile 2 (obbligazioni e contratti); diritto civile 3 (diritti reali, pubblicita' immobiliare); diritto commerciale 1 (imprese e societa); diritto commerciale 2 (titoli di credito); diritto internazionale privato; volontaria giurisdizione; diritto tributario; diritto urbanistico e della edilizia residenziale pubblica; legislazione e deontologia notarile. Il presente decreto sara' inviato al M.I.U.R. e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 5 settembre 2001 Il rettore: Girone |
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