IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del tesoro Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2000 con il quale sono state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro; Visto il proprio decreto del 14 settembre 2001 che ha disposto per il 21 settembre 2001 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a ottantasette giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 16 novembre 2000 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dal l'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 21 settembre 2001; Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 21 settembre 2001 e' indicato, tra l'altro, l'importo in euro degli interessi pagati per titoli emessi; Decreta: Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 21 settembre 2001 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a ottantasette giorni e' risultato pari a 99,129. La spesa per interessi, pari al controvalore in lire dell'importo pagato in euro, gravante sul capitolo 2934 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministero dell'economia e delle finanze) per l'anno finanziario 2001, ammonta a L. 12.642.324.077 per titoli a ottantasette giorni con scadenza 17 dicembre 2001. A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno. Il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a ottantasette giorni e' risultato pari a 98,897. Il presente decreto verra' inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 settembre 2001 p. Il direttore generale: Cannata |