| Gazzetta n. 226 del 28 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  
| DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2001 |  
| Modifiche  al  decreto  legislativo  29 ottobre  1999,  n.  461,  che individua  la  rete  autostradale e stradale nazionale, in attuazione dell'art. 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340. |  
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              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI    Vista  la  legge  15 marzo  1997,  n. 59, e successive modifiche, recante  "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle  regioni  ed  agli  enti  locali  per  la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";    Visto,  in particolare, l'art. 1, comma 4, lettera b) della legge soprarichiamata,  con  le  successive  modificazioni,  come da ultimo integrato  dall'art.  20  della  legge  24 novembre 2000, n. 340, che detta  disposizioni in materia di modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale;    Visto  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della  legge  15 marzo  1997, n. 59" ed, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101;    Visto  il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui e' stata  individuata la rete autostradale e stradale nazionale ai sensi della soprarichiamata legge n. 59 del 1997;    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 21 febbraio  2000,  recante "Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art.  101,  comma  1,  del  decreto legislativo n. 112 del 1998, delle   strade  non  comprese  nella  rete  autostradale  e  stradale nazionale";    Visto,  in  particolare,  l'art.  3,  comma 3,  del provvedimento sopracitato  che, relativamente alla fase transitoria del processo di riforma  in  materia di viabilita' dispone, tra l'altro, che resti di competenza  ed  a  carico  dell'ANAS  l'ultimazione  dei  lavori gia' appaltati  sulle  strade trasferite che, alla data del trasferimento, abbiano gia' comportato impegno contabile di spesa;    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 12 ottobre  2000  con  il  quale  sono  stati individuati i beni e le risorse   finanziarie,   umane,   strumentali   ed  organizzative  da trasferire  alle  regioni  ed  agli enti locali per l'esercizio delle funzioni  e  dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  in  materia di viabilita';    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 13 novembre   2000,  concernente  i  criteri  di  ripartizione  e  la ripartizione   tra  le  regioni  e  gli  enti  locali  delle  risorse finanziarie,  umane  e  strumentali  per  l'esercizio  delle funzioni conferite  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita';    Vista  la  richiesta formulata dai presidenti delle regioni nella seduta  del  21 dicembre  2000  della  Conferenza  permanente  per  i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,  unificata  ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del 28 agosto  1998,  n.  281,  con  la  Conferenza Stato-citta-autonomie locali, con cui e' stata proposta una modifica della disciplina della fase  transitoria  del  processo  di  riforma, contenuta nell'art. 3, comma  3,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 soprarichiamato, relativamente ai lavori da ultimare a cura ed a carico dell'ANAS sulla rete stradale da conferire;    Ritenuto   necessario   accogliere  la  richiesta  formulata  dai presidenti  delle  regioni sopraindicata ai fini di un piu' razionale passaggio  al  nuovo  assetto  funzionale  in  materia  di viabilita' mediante  la  modifica del disposto dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000;    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre  2001  con cui, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 340 del  24 novembre  2000,  su  proposta delle regioni interessate, sono state  introdotte  modifiche  al  tracciato  della  rete  stradale di interesse  nazionale,  previa intesa in sede di Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia;    Ritenuto  necessario,  in  relazione  alle  intervenute modifiche della    rete   stradale   nazionale,   provvedere   alle   correlate modificazioni ed integrazioni della rete da conferire alle regioni ed agli  enti  locali,  come  individuata dal decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  21 febbraio  2000,  mediante stralcio delle strade  o  dei  tronchi  di  strade  inseriti  nella rete nazionale e mediante  l'inserimento di quelli da trasferire alla viabilita' delle regioni  e  degli  enti  locali,  unitamente  ai tratti eventualmente sottesi a seguito di varianti;    Ritenuto,  altresi',  necessario  provvedere a rettificare alcune imprecisioni  inerenti  i  dati  chilometrici  relativi  alle singole strade  o  ai  tronchi  di strade contenuti nelle tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e le denominazioni delle arterie elencate;    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 9 agosto 2001 recante delega al Ministro per gli affari regionali per l'attuazione  del  capo  I  della  legge  n.  59  del 1997, e per gli adempimenti  ad  esso  conseguenti,  con  particolare  riferimento al decreto legislativo n. 112 del 1998;    Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano, unificata  ai  sensi  dell'art.  8  del decreto legislativo 28 agosto 1998,  n.  281,  con  la  Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta dell'8 marzo 2001;                              Decreta:                               Art. 1.    Le  tabelle  di  individuazione  della  rete stradale d'interesse regionale  indicanti le strade ed i tronchi di strade ricadenti nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria,   Lazio,   Abruzzo,  Campania,  Molise,  Puglia,  Basilicata, Calabria,  allegate  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri  21 febbraio 2000, sono sostituite dalle analoghe tabelle di cui all'allegato, facente parte integrante del presente decreto.  |  
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|   |                                 Art. 3.    All'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  21 febbraio  2000  le  parole  "lavori gia' appaltati sulle strade  trasferite  che  alla  data  del  trasferimento  abbiano gia' comportato   impegno   contabile  di  spesa"  sono  sostituite  dalle seguenti:  "lavori  per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato  il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e  autorizzata  dai  competenti organi dell'ANAS la pubblicazione del bando di gara".  |  
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|   |                                 Art. 5.    Eventuali  imprecisioni nei dati contenuti nelle tabelle allegate al  presente  decreto  e  al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  21 febbraio  2000,  potranno  essere sanate d'intesa fra le amministrazioni  interessate,  in  sede di redazione e sottoscrizione dei  verbali  di  consegna  previsti  dall'art.  2  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000.      Roma, 21 settembre 2001
                 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri                  Il Ministro per gli affari regionali                                 La Loggia  |  
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