Gazzetta n. 226 del 28 settembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2001
Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che individua la rete autostradale e stradale nazionale, in attuazione dell'art. 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche, recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 4, lettera b) della legge soprarichiamata, con le successive modificazioni, come da ultimo integrato dall'art. 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340, che detta disposizioni in materia di modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui e' stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale ai sensi della soprarichiamata legge n. 59 del 1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, recante "Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale";
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del provvedimento sopracitato che, relativamente alla fase transitoria del processo di riforma in materia di viabilita' dispone, tra l'altro, che resti di competenza ed a carico dell'ANAS l'ultimazione dei lavori gia' appaltati sulle strade trasferite che, alla data del trasferimento, abbiano gia' comportato impegno contabile di spesa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 con il quale sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000, concernente i criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita';
Vista la richiesta formulata dai presidenti delle regioni nella seduta del 21 dicembre 2000 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1998, n. 281, con la Conferenza Stato-citta-autonomie locali, con cui e' stata proposta una modifica della disciplina della fase transitoria del processo di riforma, contenuta nell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 soprarichiamato, relativamente ai lavori da ultimare a cura ed a carico dell'ANAS sulla rete stradale da conferire;
Ritenuto necessario accogliere la richiesta formulata dai presidenti delle regioni sopraindicata ai fini di un piu' razionale passaggio al nuovo assetto funzionale in materia di viabilita' mediante la modifica del disposto dell'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2001 con cui, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 340 del 24 novembre 2000, su proposta delle regioni interessate, sono state introdotte modifiche al tracciato della rete stradale di interesse nazionale, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia;
Ritenuto necessario, in relazione alle intervenute modifiche della rete stradale nazionale, provvedere alle correlate modificazioni ed integrazioni della rete da conferire alle regioni ed agli enti locali, come individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, mediante stralcio delle strade o dei tronchi di strade inseriti nella rete nazionale e mediante l'inserimento di quelli da trasferire alla viabilita' delle regioni e degli enti locali, unitamente ai tratti eventualmente sottesi a seguito di varianti;
Ritenuto, altresi', necessario provvedere a rettificare alcune imprecisioni inerenti i dati chilometrici relativi alle singole strade o ai tronchi di strade contenuti nelle tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e le denominazioni delle arterie elencate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001 recante delega al Ministro per gli affari regionali per l'attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997, e per gli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 112 del 1998;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, unificata ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1998, n. 281, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta dell'8 marzo 2001;
Decreta:
Art. 1.
Le tabelle di individuazione della rete stradale d'interesse regionale indicanti le strade ed i tronchi di strade ricadenti nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, sono sostituite dalle analoghe tabelle di cui all'allegato, facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Le strade ed i tronchi di strade individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, come modificato dal presente decreto, sono trasferiti unitamente ai tratti eventualmente sottesi a seguito di varianti.
 
Art. 3.
All'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 le parole "lavori gia' appaltati sulle strade trasferite che alla data del trasferimento abbiano gia' comportato impegno contabile di spesa" sono sostituite dalle seguenti: "lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi dell'ANAS la pubblicazione del bando di gara".
 
Art. 4.
Restano ferme le ulteriori statuizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 e nei relativi allegati.
 
Art. 5.
Eventuali imprecisioni nei dati contenuti nelle tabelle allegate al presente decreto e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, potranno essere sanate d'intesa fra le amministrazioni interessate, in sede di redazione e sottoscrizione dei verbali di consegna previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000.
Roma, 21 settembre 2001

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per gli affari regionali
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ALLEGATO
----> Vedere allegato da pag. 28 a pag. 41 <----
 
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