Gazzetta n. 226 del 28 settembre 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2001
Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 recante individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 4, lettera b), che, nell'indicare tra i compiti di rilievo nazionale esclusi dal conferimento quelli preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali di interesse nazionale, detta disposizioni in materia di classificazione della rete autostradale e stradale nazionale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59 del 1997;
Visti, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui e' stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, recante "Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 con il quale sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 recante criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita';
Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1999" ed, in particolare, l'art. 20 che, integrando il disposto di cui al soprarichiamato art. 1, comma 4, lettera b) della legge n. 59 del 1997, ha stabilito che alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale, si provveda, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le commissioni parlamentari competenti per materia;
Viste le note in date 6 luglio 2000, 18 ottobre 2000, 17 novembre 2000, 16 novembre 1999 e 19 febbraio 2001, 1 marzo 2001 rispettivamente delle regioni Lombardia, Molise, Calabria, Sicilia, Umbria e Sardegna, nonche' la delibera in data 7 marzo 2001, della giunta regionale della regione Basilicata, con le quali e' stata segnalata l'esigenza di apportare modifiche al tracciato della rete stradale classificata d'interesse nazionale mediante l'inserimento di strade o tronchi di strade in precedenza ricomprese nella rete regionale e mediante stralcio di arterie o loro tratti da trasferire alla viabilita' regionale;
Ritenuto, altresi', necessario provvedere a rettificare alcune imprecisioni inerenti i dati chilometrici relativi alle singole strade o ai tronchi di strade contenuti nelle tabelle allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e le denominazioni delle arterie elencate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001 recante delega al Ministro per gli affari regionali per l'attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997, e per gli adempimenti ad esso conseguenti, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 112 del 1998;
Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta dell'8 marzo 2001;
Acquisito, in data l8 luglio 2001 e 26 luglio 2001, il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Decreta:
Art. 1.
Le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale indicanti le strade ed i tronchi di strade ricadenti nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna allegate al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, sono sostituite da quelle di cui all'allegato, facente parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Restano ferme le ulteriori statuizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e nei relativi allegati.
Roma, 21 settembre 2001
p. Il Presidente: La Loggia
 
Tabelle
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