Gazzetta n. 226 del 28 settembre 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 1 agosto 2001
Istituzione del ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481. (Deliberazione n. 179/01).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 1 agosto 2001,
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973) recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito";
l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (di seguito: decreto legislativo n. 46/1999) contenente "Norme per il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo", secondo cui "il ruolo e' l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario";
l'art. 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, come modificato dall'art. 4 del decreto legislativo n. 46/1999, il quale prevede che "con decreto del Ministero delle finanze, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i dati che il ruolo deve contenere, le procedure della sua formazione, nonche' le modalita' dell'intervento in tali procedure del consorzio nazionale obbligatorio fra i concessionari (CNC)";
la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante modifiche al sistema penale, e in particolare gli articoli 27 e seguenti (di seguito: legge n. 689/1981);
la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e in particolare l'art. 2, comma 20, lettera c);
il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari ed in particolare l'art. 7, comma 3, il quale prevede che "per la riscossione coattiva delle sanzioni di cui alla legge n. 689/1981 il ruolo e' formato dall'amministrazione o dall'ente competente ad emettere l'ordinanza-ingiunzione";
il decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321, recante norme per la determinazione del contenuto e dei tempi, procedure e modalita' della sua formazione e consegna;
Considerato che:
ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/1995, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) irroga sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei soggetti esercenti il servizio;
in caso di rifiuto ovvero di non corretto adempimento del versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dei soggetti di cui al precedente alinea occorra procedere alla esecuzione forzata ed in particolare alla istituzione di un ruolo per la riscossione coattiva delle medesime sanzioni;
Ritenuto conseguentemente necessario che l'Autorita' istituisca il sopracitato ruolo;
Delibera:
Di istituire il ruolo per la riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), legge 14 novembre 1995, n. 481, in conformita' al modello allegato (Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziali della presente delibera;
Di dare mandato al presidente, al dott. avv. Giandomenico Manzo, nella sua posizione di direttore del servizio amministrazione e personale ed al dott. Antonio Molteni, nella sua posizione di direttore del servizio legislativo e legale, per i seguiti di competenza;
Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it).
Milano, 1 agosto 2001
Il presidente: Ranci
 
ALLEGATO A
----> Vedere allegato di pag. 69 <----
 
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