IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  Visto  l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni   amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti  a calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere eccezionale;  Visto  l'art.  14  della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano  l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,  nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;  Vista  la  legge  14  febbraio  1992,  n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;  Visto  l'art.  2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del  decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi  del  Fondo  alle  produzioni  non  assicurate ancorche' assicurabili;  Visto  l'art.  2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda   al   Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  la dichiarazione  dell'esistenza  di  eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;  Vista  la  richiesta  di  declaratoria  della provincia autonoma di Trento   degli   eventi   calamitosi   di   seguito   indicati,   per l'applicazione  nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale:    grandinate  dal  24 maggio 2001 al 27 giugno 2001 nella provincia di Trento;  Accertata   l'esistenza  del  carattere  eccezionale  degli  eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;                              Decreta:  E'  dichiarata  l'esistenza  del carattere eccezionale degli eventi calamitosi  elencati  a  fianco  della  sottoindicata  provincia  per effetto  dei  danni  alle  produzioni,  nei  sottoelencati  territori agricoli,   in   cui  possono  trovare  applicazione  le  specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Trento:  grandinate dal 24 maggio 2001 al 27 giugno 2001;  provvidenze  di  cui  all'art.  3,  comma  2,  lettere  f), g), nel territorio  dei comuni di Aldeno, Arco, Besenello, Bleggio Inferiore, Bleggio   Superiore,   Borgo   Valsugana,  Bosentino,  Brez,  Cagno', Calceranica  al  Lago,  Caldes,  Calliano,  Canal  San Bovo, Carzano, Castelfondo,  Castelnuovo,  Cavedine,  Cavizzana,  Cembra, Civezzano, Cles,  Cloz,  Coredo,  Dambel,  Dro,  Fiave', Fierozzo, Fondo, Giovo, Isera,  Ivano-Fracena,  Lavis,  Lisignago, Livo, Lomaso, Mezzocorona, Mezzolombardo,  Mori,  Nago-Torbole,  Nave San Rocco, Nogaredo, Nomi, Ospedaletto,  Pergine  Valsugana,  Revo',  Riva  del  Garda, Romallo, Romeno,  Ronzo-Chienis,  Rovereto,  Sant'Orsola,  Sanzeno,  Scurelle, Sfruz,  Smarano, Spera, Sporminore, Stenico, Strigno, Telve di Sopra, Telve  di  Sotto,  Tenna, Trento, Tres, Vervo', Vigolo Vattaro, Villa Agnedo, Villa Lagarina.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 10 settembre 2001                                                Il Ministro: Alemanno  |