Gazzetta n. 226 del 28 settembre 2001 (vai al sommario) |
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ERRATA-CORRIGE |
Comunicato relativo al decreto 10 agosto 2001 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, recante: "Recepimento della direttiva 2000/22/CE della Commissione del 28 aprile 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 87/402/CEE relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente." (Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 206 del 5 settembre 2001). |
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Al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni: dopo il titolo del decreto stesso, riportato sia nel sommario che alla pag. 16, prima colonna deve intendersi pubblicata la seguente dicitura: "Testo rilevante ai fini dello Spazio Economico Europeo"; all'art. 2, comma 1, alla pag. 17, al terzo rigo, dopo la parola "trattori", si intendono riportate, andando a capo, le seguenti parole: "se tali trattori sono conformi alle prescrizioni del decreto ministeriale 5 agosto 1991 come modificato dal presente decreto"; in calce al decreto medesimo dopo i nominativi dei Ministri firmatari, deve intendersi pubblicato il seguente "allegato": "ALLEGATO I capi da I a V e VII dell'allegato 1 al decreto ministeriale 5 agosto 1991 sono cosi' modificati: 1) Al capo I, il punto 1 e' sostituito dal seguente: "1. Si applicano le disposizioni del punto 1 del codice 6 dell'OCSE [decisione C (87) 53 def. del 24 novembre 1987, modificata da ultimo il 3 marzo 1999], ad esclusione del punto 1.1 . 2) Il capo II e' sostituito dal seguente: "Capo II Requisiti tecnici I requisiti tecnici necessari ai fine dell'omologazione CE di un dispositivo di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente, sono quelli definiti al punto 3 del codice 6 dell'OCSE [decisione C (87) 53 def. del 24 novembre 1987, modificata da ultimo il 3 marzo 1999]. Tali requisiti non si applicano ai capitoli del punto 3 relativi al verbale di prova, alle modifiche di piccola entita' e all'identificazione . 3) I capi III, IV e V sono soppressi. 4) Al capo VII, il primo trattino e' sostituito dal seguente: "- da un rettangolo all'interno del quale si trova la lettera "e seguita dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione: 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 9 per la Spagna, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 21 per il Portogallo, 23 per la Grecia, 24 per l'Irlanda; ". |
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