| Gazzetta n. 226 del 28 settembre 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  
| DECRETO 6 luglio 2001 |  
| Riconoscimento  alla sig.ra Chaves Y Cadaval Dolores de la Conception del  titolo  di studio estero quale titolo abilitante in Italia della professione   di  docente  nelle  scuole  di  istruzione  secondaria, rispettivamente  nelle  classi  di concorso: 45/A "Lingua straniera"; 46/A  "Lingue  e  civilta'  straniere"  -  Spagnolo e nella classe di concorso: 3/C "Conversazione in lingua straniera" - Spagnolo. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE                   per gli ordinamenti scolastici  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;  Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428;  Visto  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva   n.   89/48/CEE   relativa   ad  un  sistema  generale  di riconoscimento  dei  diplomi  di  istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni;  Visto  il  testo  unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  ed, in particolare, la parte III, titolo I, capo II, concernente il reclutamento del personale docente;  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  39  del  30  gennaio  1998, concernente  l'ordinamento  delle  classi di concorso a cattedre ed a posti  di  insegnamento  tecnico-pratico  e  di  arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica;  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  Visto  l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;  Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato  decreto  legislativo  n.  115, di riconoscimento di titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunita' europea dalla cittadina comunitaria (nazionalita' spagnola);    cognome: Chaves Y Cadaval;    nome: Dolores de la Conception;    nata a Siviglia il 22 settembre 1970;  Vista  la documentazione, prodotta a corredo dell'istanza, relativa ai  titoli  da  riconoscere,  documentazione rispondente ai requisiti formali  prescritti  dall'art.  10  del citato decreto legislativo n. 115;  Visti i seguenti titoli posseduti dall'interessata:    diploma  di  istruzione  superiore:  "Licenciado  en  filologia", conseguito  il  4  ottobre 1993 presso l'Universita' di Siviglia (con documentazione relativa agli esami sostenuti);    titolo  di abilitazione all'insegnamento: "Certificado de Aptitud Pedagogica"  rilasciato  dall'Instituto  de  Ciencias de la Educacion dell'Universita'  di  Siviglia  il  28 marzo 1994 (con documentazione complementare);  Vista  la  "dichiarazione  di valore in loco" rilasciata in data 29 giugno 2000 dall'Ambasciata d'Italia a Madrid;  Rilevato  che  i  titoli di cui sopra legittimano l'interessata, in base   all'ordinamento   scolastico   del   Paese   di   provenienza, all'insegnamento  nelle  materie  di specializzazione nelle scuole di istruzione secondaria superiore;  Vista  la  richiesta  formulata  dall'interessata  medesima tesa ad ottenere   il   riconoscimento   dei   propri  titoli  di  formazione professionale  per  l'insegnamento  delle seguenti discipline: lingua spagnola;  Vista  la  documentazione comprovante una adeguata conoscenza della lingua italiana;  Vista  la  valutazione  espressa  in  sede di conferenza di servizi (seduta  del  6 luglio  2001) indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;  Ritenuto, conformemente alla predetta valutazione, che sussistono i presupposti  per  il  riconoscimento  per  l'insegnamento di spagnolo atteso   che  i  titoli  posseduti  dall'interessato  comprovano  una formazione  professionale  che  per  requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;  Ritenuto,   infine,   che   il   riconoscimento  non  debba  essere subordinato   a  misure  compensative  (art.  6  del  citato  decreto legislativo n. 115) atteso:    che la formazione professionale attestata dai titoli non verte su materie   sostanzialmente   diverse   da   quelle  contemplate  nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente;    che  la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli non   comprende   attivita'   che   non  esistono  nella  professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli;                              Decreta:  1. I   titoli  citati  in  premessa,  conseguiti  in  Spagna  dalla cittadina comunitaria Chaves Y Cadaval Dolores de la Conception, nata a   Siviglia   il  22  settembre  1970,  comprovanti  una  formazione professionale  al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunita'  europea  che  li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione  di  insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di  abilitazione  e titolo di idoneita' all'esercizio in Italia della professione   di   docente  nelle  scuole  di  istruzione  secondaria rispettivamente  nelle  classi  di concorso: 45/A "Lingua straniera"; 46/A  "Lingue  e  civilta'  straniere"  -  Spagnolo e nella classe di concorso: 3/C "Conversazione in lingua straniera" - Spagnolo.  2. Il presente decreto e' pubblicato, per quanto dispone l'art. 12, comma  7  del  citato  decreto  legislativo  n.  115,  nella Gazzetta Ufficiale.    Roma, 6 luglio 2001                                     Il direttore generale: Cosentino  |  
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