Gazzetta n. 226 del 28 settembre 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 6 luglio 2001 |
Riconoscimento alla sig.ra Chaves Y Cadaval Dolores de la Conception del titolo di studio estero quale titolo abilitante in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria, rispettivamente nelle classi di concorso: 45/A "Lingua straniera"; 46/A "Lingue e civilta' straniere" - Spagnolo e nella classe di concorso: 3/C "Conversazione in lingua straniera" - Spagnolo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per gli ordinamenti scolastici Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, che attua la direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni; Visto il testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed, in particolare, la parte III, titolo I, capo II, concernente il reclutamento del personale docente; Visto il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, concernente l'ordinamento delle classi di concorso a cattedre ed a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunita' europea dalla cittadina comunitaria (nazionalita' spagnola); cognome: Chaves Y Cadaval; nome: Dolores de la Conception; nata a Siviglia il 22 settembre 1970; Vista la documentazione, prodotta a corredo dell'istanza, relativa ai titoli da riconoscere, documentazione rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115; Visti i seguenti titoli posseduti dall'interessata: diploma di istruzione superiore: "Licenciado en filologia", conseguito il 4 ottobre 1993 presso l'Universita' di Siviglia (con documentazione relativa agli esami sostenuti); titolo di abilitazione all'insegnamento: "Certificado de Aptitud Pedagogica" rilasciato dall'Instituto de Ciencias de la Educacion dell'Universita' di Siviglia il 28 marzo 1994 (con documentazione complementare); Vista la "dichiarazione di valore in loco" rilasciata in data 29 giugno 2000 dall'Ambasciata d'Italia a Madrid; Rilevato che i titoli di cui sopra legittimano l'interessata, in base all'ordinamento scolastico del Paese di provenienza, all'insegnamento nelle materie di specializzazione nelle scuole di istruzione secondaria superiore; Vista la richiesta formulata dall'interessata medesima tesa ad ottenere il riconoscimento dei propri titoli di formazione professionale per l'insegnamento delle seguenti discipline: lingua spagnola; Vista la documentazione comprovante una adeguata conoscenza della lingua italiana; Vista la valutazione espressa in sede di conferenza di servizi (seduta del 6 luglio 2001) indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115; Ritenuto, conformemente alla predetta valutazione, che sussistono i presupposti per il riconoscimento per l'insegnamento di spagnolo atteso che i titoli posseduti dall'interessato comprovano una formazione professionale che per requisiti, composizione e durata soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115; Ritenuto, infine, che il riconoscimento non debba essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) atteso: che la formazione professionale attestata dai titoli non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente; che la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli non comprende attivita' che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli; Decreta: 1. I titoli citati in premessa, conseguiti in Spagna dalla cittadina comunitaria Chaves Y Cadaval Dolores de la Conception, nata a Siviglia il 22 settembre 1970, comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunita' europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, per l'interessata, titolo di abilitazione e titolo di idoneita' all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria rispettivamente nelle classi di concorso: 45/A "Lingua straniera"; 46/A "Lingue e civilta' straniere" - Spagnolo e nella classe di concorso: 3/C "Conversazione in lingua straniera" - Spagnolo. 2. Il presente decreto e' pubblicato, per quanto dispone l'art. 12, comma 7 del citato decreto legislativo n. 115, nella Gazzetta Ufficiale. Roma, 6 luglio 2001 Il direttore generale: Cosentino |
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