IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il proprio decreto 30 luglio 2001, concernente le modalita' attuative dell'interruzione tecnica dell'attivita' di pesca per l'anno 2001; Visto l'art. 2 del suddetto provvedimento con il quale sono stati individuati i compartimenti marittimi in cui effettuare la predetta interruzione tecnica; Visto il proprio decreto 31 luglio 2001 con il quale sono stati inseriti i compartimenti di Pesaro e Vibo Valentia Marina; Visto il proprio decreto 10 agosto 2001 con il quale e' stato integrato l'art. 7 del citato decreto ministeriale 30 luglio 2001 per disciplinare il fermo dell'attivita' di pesca dei gamberi di profondita'; Visto il verbale in data 6 settembre 2001 dal quale risulta che la commissione consultiva locale per la pesca marittima ha espresso all'unanimita' perere favorevole alla interruzione tecnica dell'attivita' di pesca con i sistemi a strascico e/o volante nel compartimento marittimo di Napoli; Ritenuta, pertanto, la necessita' di inserire tra i compartimenti marittimi in cui effettuare l'interruzione tecnica obbligatoria anche il compartimento di Napoli; Decreta: Art. 1. 1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto ministeriale 30 luglio 2001, citato in premessa, e' cosi' modificata: "b) Napoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia e Salerno: 15 settembre-14 ottobre;". Il presente decreto, inviato all'organo di controllo per la sua registrazione, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 settembre 2001 Il Ministro: Alemanno |