Gazzetta n. 225 del 27 settembre 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 18 settembre 2001
Tenori massimi tollerabili di idrocarburi policiclici aromatici nell'olio di sansa di oliva e nell'olio di sansa di oliva raffinato.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento CEE n. 315 del Consiglio dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari, ed in particolare l'art. 2;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, ed in particolare l'art. 3;
Visto che i controlli effettuati sia a livello comunitario che nazionale hanno evidenziato la presenza, nell'olio di sansa di oliva, di idrocarburi policiclici aromatici;
Rilevato inoltre che anche l'olio di sansa di oliva raffinato puo' trovare impiego, quale ingrediente, nell'industria alimentare;
Considerato che occorre adottare, ai fini della tutela della salute pubblica, misure sanitarie cautelari;
Ritenuto pertanto, di dover fissare con urgenza in via cautelativa tenori massimi tollerabili di idrocarburi policiclici aromatici nell'olio di sansa di oliva e nell'olio di sansa di oliva raffinato;
Visto il parere espresso dall'Istituto superiore di sanita' in data 5 settembre 2001;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la direttiva 98/34/CE, ed in particolare l'art. 9, paragrafo 7;
Considerato che i richiamati motivi di urgenza non consentono la preventiva notifica alla Commissione dell'Unione europea della presente norma;
Ordina:
Art. 1.
1. Il tenore massimo tollerabile, per ciascuno degli idrocarburi policiclici aromatici di seguito riportati, nell'olio di sansa di oliva e nell'olio di sansa di oliva raffinato non deve essere superiore a due microgrammi per chilogrammo:
benzo(a)pirene;
benzo(e)pirene;
benzo(a)antracene;
benzo(b)fluorantene;
benzo(k)fluorantene;
dibenzo(a,h)antracene;
benzo(g,h,i)perilene;
indeno(1,2,3-c,d)pirene.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, la somma dei tenori tollerabili degli idrocarburi policiclici aromatici sopra indicati non puo' superare il valore di cinque microgrammi per chilogrammo.
3. Le risultanze degli accertamenti effettuati nell'ambito dell'attivita' di vigilanza per assicurare la conformita' dei prodotti di cui al comma l ai tenori di idrocarburi policiclici aromatici fissati dalla presente ordinanza devono essere trasmesse dalle aziende sanitarie locali alle regioni e alle province autonome territorialmente competenti e al Ministero della salute, direzione generale della sanita' pubblica veterinaria, degli alimenti e della nutrizione.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
Roma, 18 settembre 2001
Il Ministro: Sirchia
 
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